Cassazione Penale, Ordinanza n. 23689/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, quale sanzione per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione/porto di arma vietata. Ha dedotto tre motivi: 1) ha contestato che non fosse stato attribuito adeguato rilievo alle sue dichiarazioni, secondo cui i coltelli erano destinati all'uso in campagna, sostenendo quindi l'assenza di una finalità illecita; 2) ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e privo di reale confronto con la motivazione di merito, il secondo ripetitivo di una doglianza già respinta in appello e comunque manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando due precedenti condanne per reati della stessa indole e desumendo un comportamento abituale ostativo al beneficio, il terzo generico e non idoneo a scalfire la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975
La sentenza di merito confermata riguardava la detenzione/porto di coltelli qualificati come strumenti rientranti nella disciplina sanzionatoria della legge sulle armi.
La causa di non punibilità è esclusa quando il comportamento dell'autore è abituale; il giudice può valorizzare precedenti condanne e altri illeciti della stessa indole per negare la particolare tenuità del fatto.
Nella determinazione della pena il giudice di merito può indicare anche sinteticamente i criteri valutati; la motivazione è sindacabile in cassazione solo se mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile colposa.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello oggetto del processo; possono essere considerati anche precedenti reati già ritenuti non punibili ex art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito accerta un comportamento abituale dell'imputato, desumibile anche da precedenti condanne per reati della stessa indole o da una reiterazione di illeciti.
- Nel giudizio sull'art. 131-bis c.p. il giudice può valorizzare il complessivo precedente penale dell'imputato per inferire una stabile insofferenza alle prescrizioni dell'autorità e la non occasionalità della condotta.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se manca ogni motivazione sui criteri dell'art. 133 c.p. o se la valutazione è arbitraria o manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ove sussista colpa nell'impugnazione.
Come è indicizzato
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