Cassazione Penale, Sentenza n. 4418/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 24/05/2024 che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto del 23/10/2023 con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (procedimento n. 12997/2022 R.G. Dib.) per mancata allegazione di documenti essenziali (documento d'identità, tessera sanitaria con codice fiscale, dichiarazione a fini I.S.E.E., iscrizione dell'avvocato). Successivamente il ricorrente ha presentato nuova istanza e una nota integrativa nella quale dichiarava di non possedere un valido documento di identità e chiedeva che l'identità fosse ritenuta certa in ragione del fatto di essere ristretto in carcere e per precedenti ammessioni al beneficio in altri procedimenti. Il Tribunale ha ritenuto che le istanze erano ancora carenti (in particolare mancante l'autodichiarazione sui redditi prevista dall'art. 79 DPR 115/2002) e che non era possibile riaprire la fase già definita; ha quindi rigettato l'opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione, confermando l'ordinanza del Tribunale di Roma. Ha stabilito che: 1) il procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio è strutturato in fasi e non è consentito riaprire una fase già esaurita; 2) la mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti a pena di inammissibilità (in particolare l'autodichiarazione sul reddito ex art. 79 DPR 115/2002 e la certezza delle generalità) determina l'inammissibilità della domanda e impedisce al giudice di procedere all'accertamento dei presupposti sostanziali; 3) l'identificazione effettuata mediante rilievi dattiloscopici e l'attribuzione di un numero CUI non sostituiscono l'identificazione tramite documento di identità valida ai fini delle verifiche previste dalla norma. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
"la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica"
La Corte ricorda che il ricorso contro ordinanza ex art. 99 DPR 115/2002 è deciso in camera di consiglio non partecipata e che la decisione si fonda sulle memorie scritte e sulla requisitoria scritta del Procuratore Generale, senza discussione orale.
"Ai sensi dell'art. 79 d.P.R. cit., a pena di inammissibilità, l'istanza deve, tra l'altro, contenere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ... attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini"
La Corte afferma che la mancanza dell'autodichiarazione sui redditi prevista dall'art. 79 comporta l'inammissibilità della domanda di ammissione al gratuito patrocinio; solo un'istanza ammissibile può essere esaminata nel merito.
L'art. 96 stabilisce i parametri che il giudice deve considerare nel merito (casellario, tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche); la Corte ricorda che tali accertamenti sono possibili solo per istanze ammissibili e che il giudice può avvalersi di verifiche tramite la Guardia di Finanza.
Regola la fase di opposizione contro i provvedimenti sull'ammissione al patrocinio; la Corte ha confermato che le doglianze sulle decisioni di una fase esaurita devono essere proposte nella fase di opposizione competente e non consentono di riaprire atti definitivamente adottati.
La Corte distingue tra la comunicazione della dichiarazione del detenuto (che per il combinato disposto con art. 93 DPR 115/2002 è da ritenersi immediatamente comunicata all'Autorità Giudiziaria) e la certezza delle generalità del richiedente: la prima non sostituisce la necessità di identificazione certa ai fini delle verifiche.
Collegato all'art. 123 cod. proc. pen., conferma che la dichiarazione del detenuto è subito portata a conoscenza dell'A.G. tramite il Direttore del carcere, ma non esime dall'esigenza di accertare la certezza delle generalità per le verifiche richieste dalla legge.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 11792/2009
Richiamata per il principio secondo cui è legittimo respingere la domanda di patrocinio a spese dello Stato se vi è incertezza sulle generalità del richiedente, poiché questa impedisce le verifiche necessarie ai sensi del DPR 115/2002.
Massime di principio
- Per le domande di ammissione al gratuito patrocinio la normativa prevede requisiti di ammissibilità "a pena di inammissibilità" (es. autodichiarazione dei redditi ex art. 79): senza tali documenti la domanda non può essere esaminata nel merito.
- Il procedimento per il patrocinio è strutturato in fasi: una volta esaurita una fase secondo le regole procedurali, non è possibile "riaprire" quella fase; le doglianze devono essere proposte nella fase di opposizione competente.
- L'identificazione del detenuto tramite il Direttore del carcere consente la trasmissione della dichiarazione all'Autorità Giudiziaria, ma non sostituisce la necessità di certezza delle generalità (documento d'identità valido) richiesta per le verifiche reddituali e di casellario.
- Solo se l'istanza è ammissibile il giudice ha il potere-dovere di accertare i presupposti di merito (es. controllo del casellario, tenore di vita, condizioni familiari) e può avvalersi di accertamenti esterni (es. Guardia di Finanza).
- Se la prima istanza è stata dichiarata inammissibile per carenza di documenti, il richiedente deve integrare correttamente la documentazione in una nuova istanza o utilizzare gli strumenti di impugnazione previsti; non è efficace una semplice "nota integrativa" che non soddisfi i requisiti di legge.
- Nel contesto dell'impugnazione di ordinanze ex art. 99 DPR 115/2002, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio non partecipata sulla base delle memorie scritte e della requisitoria scritta del Procuratore Generale; i termini per depositare memorie sono rilevanti e vanno rispettati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4408/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4410/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4412/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4414/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4416/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4417/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →