Cassazione Civile, Ordinanza n. 32078/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una provincia aveva rilasciato a una società energetica un'autorizzazione unica per la realizzazione di una variante a un metanodotto e aveva disposto l'asservimento di terreni di proprietà di alcuni privati. A seguito del rifiuto dell'indennità provvisoria offerta, il collegio arbitrale aveva quantificato l'indennità in misura molto più elevata; la società aveva poi proposto opposizione davanti alla Corte d'appello, che aveva rideterminato l'indennità complessiva in euro 120.000,00 tenendo conto del valore di mercato del suolo asservito, del vincolo di inedificabilità, dei danni diretti e indiretti e della svalutazione dell'area residua. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità dell'ordinanza perché la controversia sull'indennità di asservimento ex art. 44 t.u. espropri avrebbe dovuto essere trattata con rito ordinario e con citazione davanti al tribunale, non con rito sommario, con conseguente definitività della più alta stima arbitrale; 2) e 3) erronea quantificazione della riduzione di valore dell'area residua, per mancata inclusione dell'area sovrastante il metanodotto e della fascia di rispetto e per errata percentuale di svalutazione; 4) e 5) scorrette valutazioni estimative del c.t.u. sulla trasformazione dei fabbricati; 6) e 7) errata determinazione della riduzione del valore dell'area residua nella misura del 25% anziché del 50%; 8) ingiusta condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, richiamando il proprio precedente secondo cui la domanda giudiziale di determinazione dell'indennità di asservimento è soggetta alla disciplina speciale degli artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011, con competenza della corte d'appello in unico grado e applicabilità del rito sommario di cognizione. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al settimo, perché diretti sostanzialmente a ottenere una rivisitazione di valutazioni di fatto e di stime tecniche compiute dai giudici di merito e dal c.t.u., insindacabili in cassazione, nonché perché le censure trascuravano la motivazione dell'ordinanza che aveva già considerato le voci di danno contestate. Anche l'ottavo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la regolazione delle spese era stata effettuata secondo soccombenza e con compensazione parziale non censurabile. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la domanda di determinazione dell'indennità di asservimento rientra nella disciplina speciale dell'espropriazione per pubblica utilità, ma non comporta l'applicazione del rito ordinario invocato dai ricorrenti
insieme alla disciplina processuale speciale, attribuisce la controversia in unico grado alla corte d'appello
prevede l'applicabilità del rito sommario di cognizione alle controversie indennitarie espropriative e assimilate
le censure dedotte erano incentrate su violazioni di legge e vizi motivazionali, ma nella sostanza miravano a rivalutare fatti e stime tecniche
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La domanda giudiziale di determinazione dell'indennità di asservimento è soggetta alla disciplina processuale speciale prevista per le controversie indennitarie in materia espropriativa, con competenza della corte d'appello e rito sommario di cognizione.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, richiedano una nuova valutazione del merito, delle stime tecniche e degli apprezzamenti fattuali compiuti dal giudice di merito e dal consulente tecnico.
- Quando il giudice di merito abbia già considerato le voci di pregiudizio dedotte, la censura che ne denunci l'omessa valutazione è inammissibile se si traduce in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La regolazione delle spese di lite secondo soccombenza e la compensazione parziale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo entro limiti rigorosi.
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