Cassazione Penale, Sentenza n. 6907/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omissione di motivazione circa il mancato esame critico delle dichiarazioni della persona offesa (Sergio Molinari) contenute nella querela; presunta contraddittorietà sulla mancata prova del possesso dell'arma con cui sarebbe stata commessa la minaccia; censura circa l'eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110/1975 (capo B), e ha confermato l'affermazione di responsabilità per minaccia grave (capo A) e per lesioni personali (capo C). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito: ha valutato la chiarezza e tempestività della querela, il riscontro medico delle lesioni compatibili con la dinamica riportata, e la corretta utilizzazione del silenzio dell'imputato (non come prova diretta ma come elemento valutativo insieme ad altri elementi). Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla prova del possesso dell'arma (le lesioni derivarono da pugni) e quelle sulla pena. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L. 4 giugno 1975, n. 110 (art. 4, comma 2)
art. 4, comma 2, L. n. 110/1975
Norma relativa ai delitti connessi alle armi; la Corte ha ritenuto estinto per prescrizione il relativo capo d'imputazione (capo B), quindi quel reato non è stato valutato nel merito per effetto della prescrizione.
Codice di procedura penale (art. 581, comma 1, lett. c)
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiede che il ricorso in cassazione esponga le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni censura; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e meramente reiterativo rispetto alle argomentazioni già svolte in appello.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Prevede la possibilità della requisitoria scritta; richiamata in relazione alla formulazione della posizione del Sostituto Procuratore Generale nella fase di cassazione.
Codice penale (artt. 132 e 133)
Stabiliscono i principi per la determinazione della pena e delle circostanze; la Corte ha riaffermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, che non è sindacabile in cassazione salvo vizio logico o arbitrio.
Codice di procedura penale (art. 192, comma terzo) - interpretazione giurisprudenziale
art. 192, comma terzo, c.p.p. (richiamato nella giurisprudenza citata)
La Corte, richiamando consolidata giurisprudenza, osserva che le regole dell'art. 192 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni, anche da sole, possono fondare la condanna se il giudice effettua una verifica penetrante della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rivalutazione complessiva della prova o della credibilità delle parti: il sindacato è limitato al controllo della completezza e della logicità della motivazione dei giudici di merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili e dettagliatamente motivate dal giudice, costituire base sufficiente per la condanna; tuttavia il giudice deve effettuare una verifica più rigorosa rispetto a quella richiesta per altri testi.
- Il silenzio dell'imputato non può essere utilizzato come prova diretta di colpevolezza, ma può assumere rilievo insieme ad altri elementi (argomento di prova aliaunde) nella valutazione complessiva del fatto.
- Le doglianze generiche o meramente reiterative già svolte in grado di appello sono inammissibili in cassazione se non accompagnate da specifiche e nuove argomentazioni di fatto o di diritto conformi ai requisiti dell'art. 581 c.p.p.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se emerge arbitrarietà o insufficiente motivazione rispetto ai principi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Se le lesioni sono state cagionate con mezzi diversi (es. pugni) la censura sulla mancata prova del possesso di un'arma può risultare irrilevante rispetto alla qualificazione e alla condanna per i fatti accertati.
- La prescrizione estingue il reato interessato: anche se altri capi restano e si confermano le condanne, il capo estinto non può essere ulteriormente giudicato nel merito.
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