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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07118/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto in sede di merito un indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare, ma la Corte d’appello, in composizione collegiale, aveva ritenuto di ridurre significativamente la misura dell’indennizzo annuale (applicando una decurtazione del 70%) valorizzando l’intervento tempestivo del fondo di garanzia, che aveva attenuato il pregiudizio derivante dal ritardo della procedura. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, sostenendo che il "valore della causa" dovesse essere ancorato al credito originario e non al residuo dopo l’intervento del fondo di garanzia INPS; hanno inoltre dedotto che la soglia minima elaborata dalla giurisprudenza di legittimità non coinciderebbe con il minimo risarcitorio annuo previsto dalla legge Pinto, ma con i parametri CEDU, indicati in euro 750 come soglia minima. In sostanza, contestavano la legittimità della riduzione dell’indennizzo sotto il parametro ordinario applicato dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’unica censura. Ha richiamato il principio secondo cui, nella liquidazione dell’equa riparazione, il giudice può scostarsi anche in peius dai parametri indennitari ordinari quando la pretesa patrimoniale del processo presupposto sia bagatellare o irrisoria, così che l’indennizzo standard risulterebbe sproporzionato rispetto al pregiudizio effettivamente subito. Ha precisato che la verifica della congruità dell’indennizzo non va compiuta con meri automatismi quantitativo-monetari, ma valutando se la somma liquidata sia soltanto simbolica o manifestamente inadeguata a costituire un serio ristoro. Nel caso concreto, la riduzione era giustificata dall’attenuazione del pregiudizio dovuta all’intervento tempestivo del fondo di garanzia; in assenza di specifica allegazione circa la mancata concreta attitudine ristorativa della somma riconosciuta, la liquidazione operata dal giudice di merito non era sindacabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001

    La misura dell’indennizzo per irragionevole durata del processo può essere ridotta in relazione alle peculiarità del caso concreto, purché il ristoro resti serio e non meramente simbolico.

  • art. 6, § 1, CEDU

    La legge Pinto tutela il pregiudizio derivante dalla violazione del termine ragionevole del processo, ma l’indennizzo può essere modulato ove il danno effettivo risulti attenuato.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato a sostegno della censura dei ricorrenti, senza autonoma ratio decidendi specificamente sviluppata nella decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in funzione di parametro costituzionale della durata ragionevole del processo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro di conformità della disciplina interna alla CEDU.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con proposta di definizione anticipata e decisa in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice può discostarsi dai parametri ordinari anche in senso riduttivo quando la pretesa fatta valere nel giudizio presupposto sia di modesto valore o comunque tale da rendere sproporzionato un indennizzo standard rispetto al pregiudizio effettivo.
  • Il parametro decisivo non è un automatismo aritmetico, ma la verifica concreta della capacità ristorativa dell’importo liquidato: è sindacabile in cassazione solo una liquidazione simbolica o manifestamente inadeguata.
  • L’intervento tempestivo di un fondo di garanzia o di altro meccanismo satisfattivo che attenui il pregiudizio può legittimare una riduzione dell’indennizzo per durata irragionevole, purché la motivazione dia conto del minor danno effettivamente sofferto.
  • Chi contesti la quantificazione dell’indennizzo deve allegare in modo specifico la non adeguatezza concreta della somma riconosciuta, non essendo sufficiente invocare astrattamente i parametri ordinari o la soglia minima CEDU.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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