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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30926/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento emessa in esecuzione di una precedente sentenza della CTR siciliana che aveva confermato parzialmente un avviso di accertamento relativo alla deduzione di alcuni costi. La società sosteneva che, in sede di iscrizione a ruolo, l’Agenzia avesse dato alla precedente sentenza un’interpretazione non corretta, includendo tra i costi indeducibili anche importi che, secondo la CTR, dovevano invece considerarsi legittimi. I giudici di merito avevano accolto la tesi della società, ritenendo che alcuni costi, in particolare quelli relativi ai "copertoni automezzi", non potessero essere iscritti a ruolo. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando omesso esame di un fatto decisivo: secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nell’interpretare la sentenza presupposta, trascurando che l’elenco dei costi ritenuti non correttamente documentati aveva natura esemplificativa e che il dispositivo confermava la legittimità dell’avviso di accertamento solo limitatamente al disconoscimento dei costi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che l’interpretazione del giudicato esterno è attività riservata al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per violazione dell’art. 2909 c.c. o per vizi motivazionali specificamente dedotti. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva adeguatamente indicato un fatto storico decisivo omesso, né aveva correttamente censurato la valutazione di merito sulla portata dell’elenco dei costi e del dispositivo della precedente sentenza. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente. Ha inoltre precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione dell’interpretazione data dal giudice di merito a una sentenza precedente o a un giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    L’accertamento e l’interpretazione del giudicato esterno sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o di specifici vizi motivazionali.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nel rispetto dell’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio richiede la specifica indicazione e produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.

  • art. 15 c.p.c.

    Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • L’interpretazione del giudicato esterno è questione di merito: in cassazione non è possibile sostituire la propria lettura del contenuto della sentenza precedente a quella operata dal giudice di merito, se non nei limiti della violazione di legge o del vizio motivazionale specificamente dedotto.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione del significato giuridico di un documento o di una sentenza già esaminati dal giudice.
  • Chi deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo puntuale il fatto storico, la sua risultanza dagli atti, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Nel giudicare sull’efficacia di un giudicato, occorre considerare non solo il dispositivo ma anche la motivazione della decisione precedente, poiché l’interpretazione deve essere sistematica e non atomistica.
  • Le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito non sono soggette al raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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