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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12803/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un antico rapporto di locazione avente ad oggetto un complesso immobiliare già conventuale, poi adibito a hotel. Dopo la cessazione del rapporto e l'esecuzione dello sfratto, il comune ha ottenuto un sequestro giudiziario su alcuni beni mobili presenti nell'immobile, ritenuti di sua proprietà e già concessi in locazione con il compendio. In sede di merito il comune ha chiesto la restituzione di tali beni quale proprietario-locatore. I convenuti hanno contestato, con nove motivi di ricorso per cassazione, la ritualità della procura del comune, la legittimazione passiva delle persone fisiche, la legittimazione attiva e la prova della proprietà comunale, la prova della consegna e dell'identificazione dei beni, il preteso ultrapetitum, nonché l'attendibilità della consulenza tecnica e la condanna alle spese e al contributo unificato. In sostanza hanno sostenuto che i beni non fossero provati come concessi in locazione e che il comune avesse proposto una domanda assimilabile a rivendica, con conseguente onere probatorio pieno sulla proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non risultava dedotta nei gradi di merito l'eccezione sulla mancanza di una nuova procura e comunque la procura conferita per la fase cautelare era idonea anche per il giudizio di merito, in ragione del collegamento funzionale tra le due fasi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il comune aveva agito contro i soggetti destinatari dell'ordine di restituzione già contenuto nel giudicato formatosi sulla precedente sentenza e che il richiamo all'art. 37 l. 392/1978 era inconferente. Ha giudicato inammissibili i motivi dal terzo all'ottavo perché volti, sotto le vesti di violazione di legge e vizio motivazionale, a sollecitare una nuova valutazione del merito e del ragionamento presuntivo della corte territoriale, la quale aveva accertato che i beni reclamati erano quelli risultanti dall'inventario del 1905, rinvenuti nel compendio e di origine religiosa, compatibili con la pregressa destinazione conventuale; ha inoltre chiarito che non si trattava di azione di rivendica, ma di pretesa restitutoria del proprietario-locatore, nella quale era sufficiente provare che i beni richiesti fossero quelli già concessi in locazione. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il nono motivo sulla condanna al contributo unificato aggiuntivo, perché conforme all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura rilasciata per la fase cautelare può valere anche per il successivo giudizio di merito quando vi sia collegamento funzionale tra le due fasi e la procura non sia del tutto generica.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata o inammissibile quando la questione non risulta specificamente proposta nei gradi di merito; la decisione sul merito può implicare rigetto implicito dell'eccezione preliminare.

  • art. 37 L. 392/1978

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alla vicenda decisa, poiché la controversia riguardava la restituzione di beni mobili già concessi in locazione con l'immobile e non la successione nel contratto di locazione del conduttore.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto sotto forma di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La deduzione di nullità processuale è inammissibile se non specificamente collegata a una questione ritualmente proposta nei gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    Il ragionamento presuntivo della corte territoriale non è censurabile in cassazione se congruamente motivato e non specificamente attaccato nei suoi presupposti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 948 c.c.

    È stato richiamato per distinguere l'azione di rivendicazione, che impone la prova piena della proprietà, dall'azione restitutoria del proprietario-locatore, nella quale è sufficiente dimostrare che i beni domandati siano quelli già concessi in locazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato è dovuto quando l'impugnazione è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile.

Massime di principio

  • La procura rilasciata per una fase cautelare può essere idonea anche per il giudizio di merito successivo quando tra i due procedimenti esista un collegamento funzionale e la volontà difensiva risulti riferita al medesimo giudizio o controversia.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di nullità processuale non può essere utilmente dedotto se la questione non risulta ritualmente devoluta nei gradi di merito, salvo che la decisione di merito non implichi già il rigetto della questione preliminare.
  • Quando il proprietario-locatore agisce per la restituzione di beni mobili già ricompresi nel rapporto locatizio, non è richiesta la prova piena della proprietà nei termini propri dell'azione di rivendica; è sufficiente provare che i beni reclamati siano quelli originariamente concessi in locazione.
  • Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva si arresta davanti a un ragionamento inferenziale congruamente motivato e fondato su elementi di fatto coerenti tra loro, salvo specifica censura della violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza.
  • Il raddoppio del contributo unificato consegue di regola al rigetto integrale del ricorso o alla sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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