Cassazione Civile, Ordinanza n. 26534/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatario)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di comodato avente ad oggetto terreni e un fabbricato, stipulato con durata di venti anni e con una clausola dell'art. 4 che il concedente ha interpretato come clausola risolutiva espressa o, in subordine, come clausola di recesso anticipato in suo favore. Il concedente ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione immediata dei beni prima della scadenza, invocando anche l'urgenza e l'imprevedibile bisogno ex art. 1809, comma 2, c.c. In primo grado la domanda è stata accolta, ma in appello la decisione è stata riformata con rigetto integrale della domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello si sarebbe pronunciata su un'interpretazione della clausola contrattuale mai devoluta in primo grado; 2) violazione degli artt. 1322, 1373, 1809 e 1810 c.c., lamentando che la corte di merito avrebbe negato l'ammissibilità di una clausola convenzionale di recesso anticipato nel comodato a termine; 3) violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. e dell'art. 1809 c.c., sostenendo che il contratto andasse interpretato nel senso della facoltà del comodante di recedere anticipatamente, anche alla luce della sottoscrizione specifica della clausola; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. quanto alla condanna alle spese, ritenuta conseguenza dell'asserita fondatezza della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte d'appello si era limitata a interpretare il contratto acquisito in giudizio e a decidere sulla domanda di rilascio, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che nel comodato a termine il comodatario deve restituire il bene alla scadenza, salvo il caso di urgente e impreveduto bisogno del comodante, e che il ricorso tendeva in realtà a ottenere un nuovo giudizio di fatto e di interpretazione contrattuale non consentito in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché si limitava a contrapporre una diversa lettura delle clausole a quella, plausibile, accolta dal giudice di merito; inoltre ha ritenuto non scrutinabile il richiamo alla doppia sottoscrizione della clausola per mancata indicazione della sua deduzione nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, qualificandolo come non motivo, perché subordinato all'eventuale accoglimento dei precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rito speciale utilizzato per l'azione proposta in primo grado in materia locatizia/comodato assimilato al rito del lavoro per alcune controversie
nel giudizio di appello vieta domande nuove, nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e nuovi mezzi di prova, ma nel caso concreto non era la norma realmente decisiva perché la censura riguardava l'interpretazione del contratto e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiama il principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove dedotte e i fatti non specificamente contestati
evocato dalla Corte come vera norma pertinente al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato dal ricorrente a fondamento dell'autonomia contrattuale e della possibilità di pattuire clausole derogatorie della disciplina tipica del comodato
richiamato dal ricorrente come base del recesso convenzionale
la Corte ribadisce che nel comodato a termine il comodatario deve restituire il bene alla scadenza; prima della scadenza la restituzione può essere richiesta solo per urgente e impreveduto bisogno del comodante
in assenza di termine il comodato è precario e la cosa deve essere restituita a semplice richiesta del comodante
richiamato come criterio ermeneutico; la Corte afferma che per censurare l'interpretazione contrattuale in cassazione occorre indicare specificamente i canoni violati e il modo della violazione
richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto
richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dal ricorrente
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interpretazione della clausola non dovesse renderla inutile
richiamato tra i criteri interpretativi invocati dal ricorrente
richiamato dal ricorrente per la specifica approvazione della clausola ritenuta vessatoria
richiamato dal ricorrente per la specifica sottoscrizione delle clausole predisposte unilateralmente
la Corte lo richiama per censurare la mancata indicazione della deduzione in giudizio della questione relativa alla doppia sottoscrizione della clausola
richiamato in tema di spese processuali; la censura è ritenuta inammissibile perché dipendente dall'accoglimento dei motivi precedenti
richiamato per affermare che l'eventuale caducazione della statuizione sulle spese sarebbe conseguenza automatica dell'accoglimento del gravame principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel comodato a termine, la restituzione del bene può essere richiesta prima della scadenza solo se il comodante allega e prova un urgente e impreveduto bisogno; in mancanza di tale presupposto, prevale il termine pattuito dalle parti.
- Se il contratto prevede un termine di durata, non può essere qualificato come comodato precario; il regime dell'art. 1810 c.c. opera solo quando il termine non sia stato stabilito.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il punto esatto della deviazione del giudice di merito; non è consentita una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative plausibili.
- La deduzione di una violazione dell'art. 345 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare una mera attività di interpretazione del contratto e di valutazione del materiale acquisito, quando il giudice di merito abbia deciso entro i limiti della domanda proposta.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile quando è proposta solo come conseguenza dell'auspicato accoglimento dei motivi principali e non contiene un'autonoma critica alla statuizione sulle spese.
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