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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12479/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Un investitore di un fondo chiuso immobiliare ha impugnato la deliberazione dell'assemblea degli investitori che aveva modificato il regolamento del fondo, incidendo tra l'altro sulla possibilità di ricapitalizzazione, sugli investimenti indiretti e sulla disciplina delle operazioni con parti correlate e del conflitto di interessi della SGR. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che il quotista del fondo non fosse legittimato a impugnare, né direttamente né in via analogica, le delibere dell'assemblea degli investitori, potendo al più agire contrattualmente contro la SGR. Con il ricorso per cassazione l'investitore ha censurato tale impostazione deducendo, in sintesi, che il regolamento del fondo rinviava alle norme del codice civile sulle deliberazioni assembleari, che la legittimazione all'impugnazione spettava al partecipante per effetto della sua qualità di investitore, che l'assemblea aveva competenze inderogabili previste dal TUF, e che la Corte territoriale aveva errato anche sulle ulteriori questioni di modifica del regolamento, convocazione dell'assemblea e regime dei vizi della delibera.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due ricorsi identici, ha dichiarato estinto quello successivamente rinunciato, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, ha accolto i primi due motivi ritenendo sussistente la legittimazione dell'investitore a impugnare le deliberazioni dell'assemblea degli investitori del fondo e, per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. I motivi dal terzo al quindicesimo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché diretti contro argomentazioni sul merito svolte dalla Corte territoriale in modo solo ad abundantiam dopo la pronuncia di inammissibilità. Il principio di diritto enunciato afferma che, in tema di fondi comuni di investimento, gli investitori sono legittimati a impugnare le deliberazioni dell'assemblea degli investitori alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. o dalle eventuali regole speciali del regolamento del fondo.

Norme richiamate

  • art. 36 TUF

    La norma è letta come fonte di cornice della disciplina dei fondi di investimento, insieme all'art. 37 TUF, e come base della gestione collettiva del risparmio da parte della SGR su patrimonio separato.

  • art. 37 TUF

    È interpretato come disposizione che disciplina il contenuto dei regolamenti del fondo e consente, per i fondi non riservati, una regolazione del funzionamento dell'assemblea degli investitori, purché compatibile con i principi inderogabili e approvata da Banca d'Italia.

  • art. 18-bis D.M. n. 228 del 2019

    Richiamato dalla Corte d'appello; la Cassazione ritiene il riferimento non decisivo nel caso concreto, poiché la controversia non riguarda soltanto il merito delle scelte di investimento.

  • art. 2377 c.c.

    Utilizzato come parametro per affermare l'impugnabilità delle deliberazioni assembleari anche in relazione all'assemblea degli investitori del fondo, in presenza della qualità di partecipante legittimato.

  • art. 2379 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2377 c.c. quale base del rimedio demolitorio per vizi delle deliberazioni assembleari applicabile in via generale, salvo regole speciali.

  • art. 2479-ter c.c.

    Menzionato dal ricorrente come ulteriore parametro di impugnazione, ma non è centrale nella ratio decidendi accolta.

  • art. 2415 c.c.

    Richiamato in via comparativa per mostrare l'esistenza nel sistema di organi assembleari speciali di soggetti non soci, come gli obbligazionisti.

  • art. 2418 c.c.

    Citato in funzione esemplificativa dei poteri del rappresentante comune degli obbligazionisti, a conferma della possibilità di organi speciali e rimedi correlati.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dal ricorrente per sostenere che negare ogni impugnabilità della delibera assembleare del fondo svuoterebbe la tutela giurisdizionale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte precisa che l'eventuale mancanza di documenti nel fascicolo di parte non determina improcedibilità, ma semmai inammissibilità dei singoli motivi fondati su quei documenti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per sottolineare che il ricorso aveva trascritto l'oggetto della domanda e le deduzioni giuridiche in modo sufficiente.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva del rinvio al codice civile contenuto nel regolamento del fondo.

Massime di principio

  • Nei fondi comuni di investimento l'assemblea degli investitori è un organo speciale previsto dall'ordinamento e dal regolamento del fondo, non un mero strumento privo di tutela impugnatoria; il partecipante che vi abbia diritto può contestarne le deliberazioni con i rimedi generali previsti per le decisioni collegiali, salvo diversa disciplina speciale.
  • La qualità di investitore/quotista di un fondo non coincide con la qualità di socio della SGR, ma ciò non esclude la legittimazione a impugnare le delibere dell'assemblea degli investitori quando il regolamento e la disciplina del TUF riconoscano al partecipante un diritto partecipativo collegato alla delibera.
  • Il rinvio del regolamento del fondo al codice civile va interpretato in modo ampio e sistematico, come richiamo alle norme compatibili non espressamente derogate dalla disciplina speciale del fondo, incluse quelle sulle impugnazioni delle deliberazioni assembleari.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione o per ragioni di rito, le ulteriori argomentazioni di merito rese solo ad abundantiam non sono autonomamente censurabili per difetto di interesse.
  • La mancata allegazione di specifici documenti nel fascicolo di parte non produce improcedibilità del ricorso, ma può incidere, al più, sull'ammissibilità o sulla fondatezza dei singoli motivi che su quei documenti si fondano.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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