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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15418/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la disciplina dell'art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza sulla colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per furto aggravato in luogo della precedente condanna per ricettazione. Il ricorso, tuttavia, non viene esaminato nel merito perché è ritenuto inammissibile in quanto proposto senza il necessario ministero tecnico nel giudizio di legittimità. La Corte richiama il principio per cui nel processo penale la difesa personale in cassazione non può sostituire la difesa tecnica, mancando una espressa previsione di legge che legittimi l'autodifesa tecnica. Viene inoltre precisato che non vale a sanare il vizio la mera autenticazione della firma da parte di un avvocato cassazionista, né la delega al deposito, né la sottoscrizione digitale e la trasmissione dell'atto da parte del difensore.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come base del delitto di furto contestato in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    richiamato come circostanza aggravante del furto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    l'autenticazione dell'avvocato attesta solo la genuinità della sottoscrizione e la riconducibilità dell'atto alla parte privata, non sostituendo la necessaria difesa tecnica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione personale dell'imputato non è ammissibile se non è assistita dalla difesa tecnica, poiché nel processo penale la difesa personale non può sostituire il ministero del difensore.
  • La mera autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato non rende il ricorso personale un atto difensivamente valido, poiché attesta solo la provenienza della sottoscrizione.
  • Sono irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso personale, la delega al deposito, la controfirma del difensore o l'invio telematico dell'atto da parte del difensore quando l'impugnazione resti sostanzialmente proposta personalmente dalla parte.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso legittima la declaratoria de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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