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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44185/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso fondato su due motivi: 1) travisamento della prova, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione e erronea applicazione della legge penale rispetto alla asserita mancanza del giustificato motivo ai sensi dell'art. 4 L. n. 110/1975. L'imputato aveva dichiarato (e la difesa documentato) che gli oggetti sequestrati (taser, coltello con lama di 6 cm, nerbo di bue) erano strumenti utili al lavoro svolto; la sentenza d'appello avrebbe invece introdotto elementi non presenti negli atti (es. che indossava una giacca incompatibile con l'attivita lavorativa e che la lama fosse di 60 cm). 2) inosservanza e erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione rispetto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essendo il fatto meritevole di esclusione della punibilita per particolare tenuita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per travisamento della prova, ritenendo che la sentenza d'appello avesse introdotto e utilizzato elementi non riscontrabili nel materiale processuale (la giacca, la lunghezza della lama indicata come 60 cm invece di 6 cm, e l'asserita mancanza di giustificazioni). Per tali ragioni la sentenza impugnata e stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto, ma la Cassazione ha ritenuto fondato il vizio denunciato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Consentono il ricorso per cassazione per motivi connessi al travisamento della prova e alla contraddittorieta della motivazione; la Corte specifica che in presenza della cosiddetta doppia conforme il vizio per utilizzazione di informazione inesistente puo essere dedotto solo se il dato probatorio e stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    art. 4 L. n. 110 del 1975

    Norma che disciplina l'assenza di giustificato motivo nel porto di strumenti; la controversia verte sul fatto che l'appello non ha correttamente valutato le giustificazioni fornite dall'imputato circa l'utilita lavorativa degli oggetti sequestrati.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorrente chiedeva l'esclusione della punibilita per particolare tenuita; la Corte di Cassazione, annullando per travisamento, non ha deciso nel merito sull'applicabilita della norma, ma rileva che la valutazione sulla tenuita richiede motivazione adeguata e sara compito del nuovo giudizio.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Riferimento procedurale alla possibilita di presentare conclusioni scritte dal difensore; indicato nel fascicolo ma non risolutivo ai fini del giudizio sostanziale.

  • principio della doppia conforme (giurisprudenza)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, quando vi e doppia conforme (conferma in primo e secondo grado), il ricorso per travisamento puo essere ammissibile se la motivazione di secondo grado introduce dati probatori non presenti nel materiale processuale di grado precedente.

Massime di principio

  • La Corte d'appello non puo basare la propria decisione su elementi fattuali non riscontrabili nel materiale processuale: l'introduzione in motivazione di dati inesistenti configura travisamento della prova impugnabile in cassazione.
  • Se la sentenza di secondo grado riporta circostanze nuove (es. descrizione dell'abbigliamento, misure di oggetti) non presenti negli atti, il ricorrente puo dedurre il vizio ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dimostrando che tali dati sono stati introdotti per la prima volta nella motivazione di appello.
  • Discrepanze tecniche rilevanti (p.es. lama indicata come 6 cm nel capo di imputazione e poi valutata come 60 cm in appello) devono essere chiarite con riferimenti probatori specifici; altrimenti non possono fondare una condanna.
  • La valutazione della credibilita dell'imputato deve essere coerente e ancorata agli elementi processuali: contraddizioni formali fra primo e secondo grado senza supporto probatorio possono giustificare l'annullamento.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (tenuita del fatto) richiede una valutazione motivata e puntuale della modesta offensivita e della non pericolosita sociale; se la motivazione e insufficiente, la questione puo essere riesaminata nel nuovo giudizio.

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