Cassazione Penale, Sentenza n. 41136/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, pur avendo preso atto dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità disposto con decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. d. s.), ha dichiarato la pena sostitutiva interamente eseguita e ha ritenuto di non provvedere sulla richiesta di riduzione per metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente, sostenendo che tale riduzione non sarebbe prevista dalla disciplina del lavoro di pubblica utilità introdotta dagli artt. 56-bis e 63 della legge n. 689/1981. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, prevede espressamente la riduzione alla metà della sospensione della patente in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità e che la richiesta del termine ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. non comporta una rinuncia a tale beneficio né un accesso a una diversa tipologia di lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che il lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada è un istituto autonomo e speciale che incorpora l'effetto, in caso di esito positivo, della dichiarazione di estinzione del reato e della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente. Ha altresì precisato che la previsione procedurale di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. è una regola generale che non impedisce l'applicazione degli effetti specifici previsti dall'art. 186 c. d. s.; la richiesta del termine non equivale a una richiesta di un istituto diverso che escluda la riduzione. Ne consegue la rideterminazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente in tre mesi.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada (d.lgs. 285/1992)
La norma, oltre a punire la guida in stato di ebbrezza, prevede al comma 9-bis la possibilità che le pene dell'arresto e dell'ammenda siano sostituite con il lavoro di pubblica utilità (anche con decreto penale) e stabilisce che, in caso di svolgimento positivo, il giudice dichiara estinto il reato, riduce alla metà la sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca. Si tratta di una disciplina speciale che va applicata integralmente quando il lavoro di pubblica utilità è disposto ai sensi di tale disposizione.
art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.
Disposizione procedurale di carattere generale che consente, anche dopo decreto penale, di chiedere la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'art. 56-bis L. n. 689/1981 senza dover proporre opposizione; tuttavia non esclude l'applicazione delle disposizioni speciali (come l'art. 186 c. d. s.) quando il legislatore ha previsto effetti particolari per il lavoro di pubblica utilità in determinati reati.
art. 56-bis e art. 56-ter Legge 24 novembre 1981, n. 689 (come modificati dal d.lgs. n. 150/2022)
Regolano la figura del lavoro di pubblica utilità 'sostitutivo' introdotta dalla riforma: sono pene sostitutive disciplinate autonomamente rispetto all'istituto previsto dall'art. 186 c. d. s. ma la loro disciplina generale può essere richiamata proceduralmente; la loro natura è distinta rispetto al lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000.
Intervento di delega/attuazione che ha introdotto le nuove disposizioni su pene sostitutive e la modifica all'art. 459 c.p.p.; la riforma chiarisce la distinzione tra le diverse tipologie di lavoro di pubblica utilità e conferisce valore procedurale alla possibilità di chiedere la sostituzione senza opposizione.
Disciplina la messa alla prova: produce, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato, ma non incide direttamente sulle sanzioni accessorie, la competenza di applicazione delle quali resta in capo al Prefetto quando previsto dal codice della strada.
Attribuisce al Prefetto la competenza in materia di applicazione delle sanzioni accessorie (quali la sospensione della patente), con rilievo sul fatto che alcune scelte su accessori possono essere di competenza amministrativa e non esclusivamente del giudice penale.
Massime di principio
- Quando il lavoro di pubblica utilità è disposto ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in caso di esito positivo il giudice deve applicare gli effetti specifici previsti dalla norma (dichiarazione di estinzione del reato, riduzione alla metà della sospensione della patente, revoca della confisca).
- La norma procedurale di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. consente la richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità anche dopo il decreto penale, ma non sostituisce o esclude gli effetti speciali stabiliti da norme speciali come l'art. 186 c.d.s.
- Occorre distinguere sempre tra le diverse tipologie di 'lavoro di pubblica utilità': quello previsto dall'art. 186 c.d.s. (istituto specialissimo che funziona come sanzione sostitutiva con effetti propri), il lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (giudice di pace) e il lavoro di pubblica utilità 'sostitutivo' ex art. 56-bis L. n. 689/1981 (riforma 2022).
- La richiesta del termine ex art. 459 c. 1-ter non deve essere interpretata come rinuncia a benefici previsti da disposizioni speciali; il contenuto del decreto penale e la disciplina speciale prevalgono sull'interpretazione procedurale generale.
- La messa alla prova, pur estinguendo il reato se positiva, non garantisce automaticamente la medesima modulazione delle sanzioni accessorie prevista da specifiche norme incriminatrici; per le sanzioni accessorie di materia stradale la competenza e gli effetti possono coinvolgere anche il Prefetto.
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