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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22698/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di revocatoria fallimentare avente ad oggetto un atto di vendita immobiliare compiuto dalla società poi fallita in favore della società ricorrente nel semestre anteriore al fallimento. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace la vendita ex art. 67, comma 2, l.fall. e, in via successiva, inefficace anche il trasferimento del bene a un terzo acquirente ex art. 66 l.fall., condannando inoltre gli acquirenti al risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la scientia decoctionis dell'acquirente originario sulla base di deposizioni testimoniali e di un quadro indiziario ritenuto convergente. Nel ricorso per cassazione la società acquirente ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali e processuali sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto la conoscenza dello stato d'insolvenza da indizi non correttamente interpretati e senza elementi sintomatici sufficienti; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse malgovernato la prova presuntiva; 3) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. per effetto delle errate valutazioni probatorie. La curatela ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, ritenendo sufficiente la procura apposta a margine dell'originale del ricorso e richiamando il principio secondo cui la mancata trascrizione degli estremi della procura sulla copia notificata non comporta inammissibilità quando la procura sia stata rilasciata in calce o a margine dell'atto. Nel merito, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso, osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, e che la valutazione della sussistenza di tali indizi e della loro convergenza è riservata al giudice di merito, salvo il solo controllo sulla coerenza logica della motivazione. Ha quindi confermato la statuizione impugnata e condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    La revocatoria fallimentare richiede la prova della conoscenza concreta dello stato di insolvenza del fallito da parte del terzo contraente; tale conoscenza può essere desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 66 l.fall.

    L'atto successivo di trasferimento del bene è stato dichiarato inefficace in conseguenza della precedente inefficacia dell'atto dispositivo originario.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondarsi su fatti noti idonei a consentire, secondo normalità e probabilità, la desumibilità del fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione complessiva è rimessa al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del merito; il vizio motivazionale oggi deducibile è limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti della sua inesistenza, apparenza o radicale incomprensibilità, non per mera insufficienza.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'obbligo di motivazione sufficiente e comprensibile del provvedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Non ricorre violazione della norma se il giudice attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di valutazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura o abbia disatteso prove legali; non è consentito contestare la mera ponderazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere specifiche argomentazioni intelligibili e pertinenti per dimostrare la violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessaria l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, nel rispetto dell'autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria della controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo deve essere provata in termini di conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, ma tale prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • La valutazione della convergenza degli indizi e della loro idoneità a fondare una presunzione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, non già quando abbia semplicemente preferito alcune risultanze istruttorie ad altre.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e, quanto all'anomalia motivazionale, alle sole ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocatoria ordinaria e concorsuale
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

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