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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08121/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte della società, di somme dovute ai lavoratori a titolo di indennità prevista da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'attività prestata fuori sede, da erogarsi sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della società, confermando la condanna al pagamento. In cassazione la società ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'accordo sindacale in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato erroneamente il testo negoziale e che la propria lettura fosse l'unica possibile. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova interpretazione dell'accordo sindacale, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da una delle interpretazioni plausibili del testo. La società si era limitata a contrapporre la propria lettura a quella accolta dai giudici di merito, senza evidenziare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o vizi radicali della motivazione. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di legittimità prospettata come violazione di legge non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione dell'interpretazione del testo negoziale compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I canoni di interpretazione contrattuale possono essere denunciati in cassazione solo deducendo specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo, non mediante la semplice contrapposizione di una diversa lettura del testo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti conformi e rinvia ad essi per gli ulteriori aspetti non esaminati.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamata come norma modificativa dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo sindacale o di altro atto di autonomia negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sul rispetto dei canoni ermeneutici e sulla presenza di vizi motivazionali radicali.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale, ancorché astrattamente plausibile e più favorevole alla parte ricorrente.
  • Per dedurre utilmente la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale occorre indicare specificamente quale canone sia stato violato, in quale passaggio argomentativo e per quale ragione l'interpretazione accolta sia oggettivamente insostenibile.
  • Se il giudice di merito ha attribuito al testo negoziale una delle interpretazioni possibili e plausibili, la scelta interpretativa non è censurabile in sede di legittimità solo perché la parte ricorrente ne prospetta una diversa e più favorevole.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla ricostruzione del significato di un atto negoziale resta esterno e limitato, non potendo trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sul contenuto dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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