Cassazione Civile, Ordinanza n. 21989/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TARSU per le annualità 2009-2013 emessi nei confronti di una società operante in un immobile destinato ad attività di magazzinaggio/logistica. In primo grado l’impugnazione era stata accolta solo parzialmente con riduzione del 40% della tassa in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti. In appello la contribuente aveva ottenuto solo un parziale accoglimento sulle sanzioni, mentre era stata confermata l’imponibilità dei locali ai fini TARSU, con la sola riduzione tariffaria già riconosciuta. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina sui rifiuti e sulla TARSU, sostenendo che negli immobili si producevano prevalentemente e continuativamente rifiuti qualificabili come imballaggi terziari, non conferibili al circuito dei rifiuti urbani, con conseguente esenzione dall’imposta per l’intero immobile salvo aree uffici, servizi e spogliatoi; 2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della tassa al 40% per carenza o grave disfunzione del servizio di raccolta rifiuti comunale ex art. 59, comma 4, d.lgs. 507/1993.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato, in fatto, che la contribuente non aveva provato né la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, né l’esatta individuazione delle superfici nelle quali tali rifiuti si formavano; tale accertamento non era censurabile in cassazione come violazione di legge. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la domanda di riduzione per carenza del servizio è distinta e autonoma rispetto alla questione dell’assoggettabilità a TARSU, ma nel caso concreto la pretesa riduzione non poteva operare perché fondata sullo smaltimento di rifiuti da imballaggi terziari, che la stessa ricorrente aveva indicato come non conferibili al servizio pubblico e quindi da smaltire a propria cura e spese. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 221, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina degli imballaggi terziari e l’esclusione dal circuito dei rifiuti urbani
art. 226, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
richiamato dalla ricorrente in relazione agli imballaggi e agli oneri di gestione dei rifiuti
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152/2006
richiamato dalla ricorrente per la ripartizione di competenze in materia di rifiuti
richiamato dalla ricorrente per la qualificazione dei rifiuti
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
l’esenzione TARSU opera solo per la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano di regola rifiuti speciali; l’onere di allegazione e prova dei presupposti grava sul contribuente
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
contiene la regola generale della soggezione a TARSU di chi occupa o detiene immobili nel territorio comunale
art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993
la riduzione del tributo presuppone che il servizio, pur istituito e attivato, non sia svolto nella zona o sia svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari; nel caso concreto la richiesta è stata respinta
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
applicato dalla CTR per il cumulo giuridico delle sanzioni in relazione all’omessa denuncia di occupazione
dedotto come violato per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della tassa
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato per la possibilità di decisione nel merito della questione non esaminata, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 111, comma 2, Cost.
evocato in funzione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia TARSU, l’esenzione prevista per le superfici dove si formano rifiuti speciali costituisce un’eccezione alla regola generale di imponibilità e richiede una rigorosa allegazione e prova, a carico del contribuente, dei relativi presupposti.
- L’esclusione dal tributo riguarda soltanto la porzione di superficie in cui, per caratteristiche strutturali e destinazione, si formano di regola rifiuti speciali; non basta il mero collegamento funzionale con un’area produttiva né la generica destinazione a magazzino, uffici o locali accessori.
- L’accertamento circa l’idoneità concreta di specifiche aree a produrre rifiuti speciali è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se sorretto da motivazione non illogica.
- La riduzione del tributo per carenze del servizio di raccolta è domanda autonoma rispetto alla questione dell’assoggettamento a TARSU; tuttavia non può essere riconosciuta quando il presupposto invocato riguarda rifiuti che, per stessa prospettazione della parte, non erano conferibili al servizio pubblico e dovevano essere smaltiti a cura del produttore.
- La disciplina dei rifiuti speciali non assimilabili comporta che, per tali rifiuti, il produttore sopporta comunque l’onere dello smaltimento, sicché non è possibile utilizzare la loro gestione come parametro per dimostrare un inadempimento dell’ente alla raccolta dei rifiuti urbani o assimilati.
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