Cassazione Civile, Ordinanza n. 08634/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per un importo complessivo riferito a più partite, ma contestata solo in relazione a una cartella di pagamento concernente una sanzione amministrativa per violazioni in materia di lavoro. In primo grado l’opponente aveva dedotto, da un lato, la mancata notifica della cartella presupposta e, dall’altro, l’intervenuta prescrizione del credito nonché l’abolizione delle norme applicate. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione annullando la cartella per prescrizione, rilevando che l’agente della riscossione non aveva provato la notifica della cartella. In appello, il Ministero/Ispettorato del Lavoro aveva censurato la decisione; la Corte territoriale aveva invece dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti dell’ente creditore, perché eseguita presso la sede dell’ente e non presso l’Avvocatura dello Stato, e aveva rimesso la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., condannando l’opponente alle spese di entrambi i gradi. Nel ricorso per cassazione l’opponente deduce: (1) violazione dell’art. 9 d.lgs. 149/2015 e dell’art. 1 r.d. 1611/1933, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere nulla la notifica al ministero/ente; (2) violazione dell’art. 1 r.d. 1611/1933 per avere ritenuto valida la notificazione dell’appello all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, assumendo che, in base a un protocollo tra AdER e Avvocatura, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale; (3) e (4) violazione degli artt. 91 e 354 c.p.c. in punto spese, sostenendo che, in caso di rimessione al primo giudice, non potessero essere liquidate le spese di primo grado e che, comunque, la costituzione di AdER sarebbe stata irregolare con conseguente illegittimità della condanna alle spese in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., che l’art. 9 d.lgs. 149/2015 non era pertinente perché la notifica dell’atto introduttivo era avvenuta nel 2016 nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro, articolazione del Ministero, e non dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ha però ritenuto comunque corretta la conclusione della Corte d’appello sulla nullità della notifica, ma per una ragione diversa: trattandosi di giudizio ordinario contenzioso, si applicava la regola generale dell’art. 1 r.d. 1611/1933 e quindi l’atto doveva essere notificato all’ente effettivo titolare del credito e presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, anche perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era regolarmente costituita in appello con avvocato del libero foro, sanando ogni eventuale nullità. I motivi sulle spese sono stati ritenuti infondati: il giudice d’appello, quando rimette la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio o per nullità processuali, può statuire sulle spese del secondo grado e, se dispone di elementi sufficienti, anche su quelle del primo grado. Le spese di legittimità sono state compensate tra il ricorrente e l’Ispettorato, mentre nulla è stato disposto verso AdER, non costituita in cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione avverso la cartella relativa a sanzione amministrativa
richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro la pretesa riscossiva
termine quinquennale applicato dal Tribunale ai fini della prescrizione della sanzione amministrativa
ritenuto non pertinente al caso, perché riguarda l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e non la Direzione Provinciale del Lavoro destinataria della notifica
art. 1 r.d. n. 1611/1933
regola generale di notifica agli enti difesi dall’Avvocatura dello Stato; l’atto introduttivo doveva essere notificato all’ente effettivo titolare del credito e presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato
utilizzato come parametro di deduzione dei vizi processuali di violazione di norme sulla notificazione e sulle spese
richiamato per affermare l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione pur in presenza di rigetto del ricorso
il giudice d’appello che rimette la causa al primo giudice può provvedere sulle spese del processo di secondo grado e, se ha elementi sufficienti, anche su quelle del primo grado
richiamato per contestare, ma la Corte ne ha escluso la violazione nella liquidazione delle spese
art. 11 r.d. n. 1611/1933
evocato dal ricorrente per sostenere l’asserita necessità di notifica all’Avvocatura per AdER in base al protocollo del 22 giugno 2017
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie aventi natura di giudizio ordinario contenzioso contro un ente pubblico titolare del credito, la notificazione dell’atto introduttivo deve rispettare la disciplina generale dell’art. 1 r.d. 1611/1933 e va eseguita anche presso l’Avvocatura dello Stato, quando l’ente sia difeso erarialmente.
- La disciplina speciale richiamata per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non è applicabile, per sola continuità funzionale o organizzativa, a notifiche dirette a uffici periferici o ad articolazioni del Ministero riferite a epoca anteriore o diversa dal regime normativo evocato.
- L’eventuale nullità della notificazione dell’impugnazione o dell’atto introduttivo può essere sanata dalla regolare costituzione della parte destinataria, specie quando la parte stessa si costituisce nel grado di giudizio senza contestare utilmente la vocatio in ius.
- Nel giudizio d’appello, se la causa è rimessa al primo giudice per nullità processuali o per necessità di integrazione del contraddittorio, il giudice d’appello può regolare le spese del secondo grado e, quando disponga di elementi sufficienti, anche quelle del primo grado.
- La parte che censura un capo della sentenza deve dimostrare un concreto interesse alla decisione del motivo: in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Quando la Corte di cassazione ritiene corretta la decisione nel risultato ma non nella motivazione, può rigettare il ricorso correggendo la motivazione della sentenza impugnata.
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