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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7258 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Accertamento induttivo - Prova contraria a carico del contribuente - Modalità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi agli anni 1999 e 2000, emessi dopo l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In base agli acquisti di due immobili per oltre 557.000 euro, l’Ufficio aveva accertato circa 100.000 euro di redditi per ciascun anno. L’Agenzia ha contestato: l’omessa pronuncia sul motivo secondo cui, data l’omessa dichiarazione, l’accertamento era riconducibile all’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973; l’insufficienza della prova che le somme usate per gli acquisti fossero liberalità del futuro marito; e il difetto di motivazione della sentenza regionale. La contribuente ha contestato inoltre la compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia e quello incidentale della contribuente. Ha ritenuto che il giudice d’appello avesse considerato legittimo il richiamo all’art. 41, ma avesse correttamente riconosciuto la prova della provenienza non reddituale delle somme: la documentazione bancaria attestava l’accredito, la causale di regalia e la sequenza temporale tra accredito e pagamenti degli immobili. La prova contraria del contribuente non è tipizzata e può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo; l’eventuale nullità civilistica della donazione non esclude la prova storica della provenienza non reddituale, né la possibilità di qualificare la liberalità come donazione indiretta. Il motivo di difetto di motivazione relativo alla natura liberale del bonifico è stato dichiarato inammissibile, in quanto basato sulla contestazione della prova già ritenuta sufficiente. È stato rigettato anche il ricorso incidentale sulle spese: la compensazione era giustificata dal richiamo alla particolarità della fattispecie e alle incertezze giurisprudenziali. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 6.000 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    Se dunque può ritenersi evidente che l'accertamento effettuato a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, (con il ricorso, da parte dell'ufficio finanziario, a presunzioni anche "supersemplici") comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il problema posto all'attenzione di questa Corte risiede nello stabilire quali requisiti debba avere la prova contraria, posta a carico del contribuente, rispetto alla assenza di redditi imponibili

    In caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può ricorrere anche a presunzioni prive dei requisiti ordinariamente richiesti e spetta al contribuente dimostrare che gli elementi patrimoniali accertati non derivano da redditi imponibili.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    La disciplina ordinaria dei requisiti delle presunzioni non impedisce, nell’accertamento conseguente all’omessa dichiarazione, l’uso di presunzioni semplici anche prive di tali requisiti.

  • Codice civile, art. 809

    Nè la questione della eventuale nullità sotto il profilo civilistico della donazione fatta con forme diverse da quella previste dalla legge elide la prova del fatto storico che le somme hanno una provenienza non reddituale; peraltro, la liberalità in questione ben può essere valutata come donazione indiretta, prevista e regolata dall'art. 809 c.c..

    L’eventuale invalidità formale della donazione diretta non cancella il valore probatorio della provenienza non reddituale delle somme; la liberalità può inoltre essere considerata una donazione indiretta.

  • D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1

    Nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006 si applica l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), sicchè la compensazione delle spese richiede la concorrenza di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione".

    Per i procedimenti tributari instaurati dopo il 1° marzo 2006, la compensazione delle spese deve fondarsi su giusti motivi indicati esplicitamente nella motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 92, comma 2

    Nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006 si applica l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), sicchè la compensazione delle spese richiede la concorrenza di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione".

    La compensazione delle spese è ammessa se ricorrono giusti motivi esplicitati in sentenza; nella vicenda, la particolarità del caso e le incertezze giurisprudenziali sono state ritenute sufficienti.

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito usando gli elementi disponibili e presunzioni anche prive dei requisiti ordinari; il contribuente deve fornire prova contraria.
  • La prova contraria non è vincolata a forme o mezzi predeterminati: sono sufficienti elementi idonei a dimostrare che la disponibilità patrimoniale deriva da una fonte non reddituale, come documentazione bancaria coerente per causali e successione temporale.
  • L’eventuale invalidità civilistica della liberalità non impedisce di utilizzare la documentazione per provare la provenienza non reddituale delle somme; la liberalità può essere valutata anche come donazione indiretta.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario, per i procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, richiede giusti motivi indicati in motivazione.

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