Cassazione Penale, Ordinanza n. 13055/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in lieve entità. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorso lamentava, in sostanza, che la Corte territoriale avesse escluso il beneficio senza adeguata valutazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva negato le attenuanti in ragione dell'assenza di elementi positivi a sostegno della concessione e della presenza di un precedente per reato specifico. Il ricorso non indicava, a sua volta, quali circostanze concrete avrebbero dovuto fondare il riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico e non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla mancanza di elementi positivi e sul precedente specifico. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto della fattispecie.
Le attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; se la richiesta difensiva è generica, il diniego può essere motivato con il semplice richiamo all'assenza di tali elementi.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta dall'indicazione di elementi concreti e positivi idonei a giustificare il beneficio; in mancanza, il giudice può legittimamente respingerla richiamando l'assenza di tali elementi.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a censurare il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il diniego delle attenuanti generiche è fondato su argomentazioni non illogiche e sulla mancanza di elementi favorevoli, la censura che non alleghi circostanze ulteriori non integra vizio di motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa del ricorrente, il versamento alla Cassa delle ammende.
- Il precedente penale specifico può essere valorizzato, insieme all'assenza di elementi positivi, per escludere la concessione delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →