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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42000/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

La controversia

La ricorrente, titolare di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, aveva chiesto l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bari per la scuola dell’infanzia e primaria. Il Tribunale di Trani aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 29 giugno 2018, l’aveva riformata e respinta. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006: sosteneva che il riconoscimento del diploma quale titolo abilitante per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, disposto dal D.M. n. 353/2014 dopo il parere del Consiglio di Stato, imponesse di considerarla docente già abilitata e di disapplicare i decreti ministeriali che le precludevano l’accesso alle GAE. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la decisione d’appello avesse recepito l’interpretazione del Consiglio di Stato senza considerare che il diploma era stato ammesso come titolo per la seconda fascia delle graduatorie d’istituto e sostenendo che il giudice amministrativo avesse invaso la discrezionalità amministrativa e la sfera legislativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, richiamando e condividendo i principi già affermati nelle sentenze n. 3830/2021 e n. 12347/2021: la trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE, operata dalla L. n. 296/2006, ha salvaguardato l’inserimento dei docenti che, secondo la normativa previgente, avrebbero potuto richiederlo; il solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non era sufficiente per partecipare ai concorsi per titoli previsti dal D.Lgs. n. 297/1994 e, di conseguenza, non consentiva l’inserimento nelle graduatorie permanenti e nelle successive GAE. La possibilità di accedere alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto non attribuiva il diritto all’inserimento nelle GAE. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non deduceva l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava l’interpretazione della normativa posta a fondamento della sentenza. Ricorso respinto; spese compensate, in considerazione della recente soluzione della questione da parte della Cassazione. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Si è ivi affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non consente l'inserimento nelle GAE, in quanto la legge finanziaria nr. 296/2006, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, si è limitata a fare salvo il diritto all'inserimento dei soli docenti che secondo la precedente normativa avrebbero potuto richiedere l'inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti.

    La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha conservato il diritto all’inserimento soltanto per chi ne avrebbe avuto titolo in base alla disciplina precedente; non ha aperto l’accesso ai diplomati magistrali che, in base a quella disciplina, non potevano inserirsi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La questione di causa— dopo la pronuncia della adunanza plenaria del Consiglio di Stato richiamata dal giudice dell'appello (Adunanza Plenaria sentenza n. 11/2017, cui sono seguite le sentenze n. 4/2019 e n. 5/2019)— è stata risolta da questa Corte con le sentenze del 15 febbraio 2021 nr. 3830 e 10 maggio 2021 nr. 12347, ai cui principi si intende in questa sede assicurare continuità.

    La censura di violazione di legge è valutata applicando il principio secondo cui il diploma magistrale in questione non consente l’inserimento nelle GAE, poiché il solo possesso del titolo non soddisfaceva i requisiti previsti dalla normativa previgente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La parte non si duole dell'omesso esame di un fatto storico ( oggetto del contraddittorio e di rilievo decisivo) ma della interpretazione della normativa di riferimento posta a base della sentenza impugnata.

    Il motivo previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non è lo strumento per contestare l’interpretazione della normativa adottata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte delTricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

    In caso di integrale rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non attribuisce nuovi titoli di accesso: salvaguarda l’inserimento di chi, secondo la normativa previgente, avrebbe già potuto richiederlo.
  • Il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, pur potendo rilevare ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, non è da solo titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, se la normativa previgente richiedeva ulteriori requisiti o il superamento di procedure concorsuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto decisivo non è utilizzabile per contestare l’interpretazione della normativa adottata dal giudice di merito: occorre denunciare l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile

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