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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36490/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un debitore aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione sui propri beni immobili per il mancato pagamento di contributi previdenziali IVS pari a Euro 29.210,36, deducendo vizi formali della procedura. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione e dichiarato nulla l’ipoteca, rilevando che non era stata provata la previa comunicazione al debitore dell’intenzione di procedere all’iscrizione ipotecaria. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della domanda introduttiva relativa ai vizi formali della riscossione, in relazione agli artt. 29 del d.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. Con il secondo ha dedotto che l’opposizione agli atti esecutivi era stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. Con il terzo ha denunciato omessa pronuncia sull’eccezione di novità, in appello, della questione relativa alla violazione dell’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. Con il quarto ha sostenuto che la domanda formulata in appello modificasse la causa petendi originaria, in violazione del divieto di nuove domande sancito dall’art. 345 c.p.c. Con il quinto ha contestato la mancata trattazione graduale delle questioni pregiudiziali e preliminari, deducendo la violazione dell’art. 276 c.p.c. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha dichiarati inammissibili, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’accertata mancata prova della previa comunicazione dell’iscrizione ipotecaria e la conseguente nullità dell’ipoteca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’agente della riscossione. Ha confermato, in sostanza, la decisione d’appello secondo cui, prima dell’iscrizione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, l’amministrazione deve comunicare al debitore l’intenzione di procedere all’iscrizione, concedendogli un termine per presentare osservazioni o pagare il debito. L’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria. Poiché la Corte territoriale aveva accertato che non era stata fornita la prova della notifica della comunicazione e il ricorrente non aveva dimostrato il contrario, le questioni sulla tardività dell’opposizione, sulla novità della domanda in appello e sull’ordine di esame delle questioni risultavano inidonee a incidere sulla decisione. La Corte ha inoltre affermato che, in mancanza della comunicazione preventiva, l’ipoteca illegittimamente iscritta deve essere cancellata e non è necessario esaminare le ulteriori questioni pregiudiziali prospettate. Non sono state liquidate spese nei confronti della parte intimata né dell’ente previdenziale che aveva depositato procura speciale. È stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    nella formulazione vigente ratione temporis

    Prima dell’iscrizione ipotecaria l’amministrazione deve comunicare al contribuente l’intenzione di procedere, consentendogli di presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    termine determinabile in trenta giorni

    La disposizione è richiamata come parametro normativo analogo per individuare un termine congruo da concedere al debitore prima dell’iscrizione ipotecaria.

  • art. 29 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 617 c.p.c. per sostenere la tardività dell’opposizione relativa ai vizi formali della riscossione.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato nella prospettazione del ricorrente per distinguere il termine applicabile alle contestazioni concernenti il credito contributivo da quello previsto per l’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    Prevede, secondo la prospettazione del ricorrente, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi relativamente ai vizi formali del procedimento di riscossione.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla necessità della previa intimazione di pagamento e alla dedotta novità della relativa questione introdotta in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sulle eccezioni di tardività e di novità della domanda.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di domande e questioni nuove in appello.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo del giudice di esaminare gradatamente le questioni pregiudiziali, preliminari e di merito.

  • artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione ipotecaria è ricondotta anche al diritto di partecipazione al procedimento tutelato dalle disposizioni della Carta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un’ipoteca esattoriale su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, l’amministrazione deve comunicare al debitore l’intenzione di procedere, concedendogli un termine congruo per presentare osservazioni o pagare il debito.
  • L’omessa comunicazione preventiva e la conseguente mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comportano la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di partecipazione al procedimento.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda decisivamente sulla mancata prova della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che non si confrontino con tale ratio decidendi e si limitino a riproporre questioni processuali o di merito già prospettate.
  • Accertata l’illegittimità dell’ipoteca per omessa comunicazione preventiva, le questioni relative alla tardività dell’opposizione o alla novità della domanda possono risultare prive di rilevanza decisoria, poiché l’ipoteca illegittimamente iscritta deve essere cancellata.
  • La natura reale dell’ipoteca non impedisce che l’iscrizione produca effetti fino alla declaratoria giudiziale della sua illegittimità; tale natura non sana, tuttavia, l’iscrizione eseguita senza il previo contraddittorio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContributi previdenzialiEspropriazione immobiliareOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiTributiPrevidenzaEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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