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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di ripetizione di indebito proposta da una società che operava nel settore dell’impiantistica pubblicitaria su suolo pubblico e che aveva versato al Comune somme a titolo di COSAP per gli anni 2002-2006. In primo grado il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto alla restituzione, ritenendo applicabile al settore pubblicitario l’esenzione prevista dall’art. 18 del regolamento comunale COSAP del 1998, richiamato dalla delibera consiliare n. 145/2001. La Corte d’appello aveva confermato la decisione sul punto, limitandosi a correggere la statuizione sugli interessi. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme regolamentari comunali e del quadro normativo sul COSAP, sostenendo che la delibera n. 145/2001 richiamava solo le disposizioni del regolamento del 1998 concernenti determinazione, pagamento, riscossione e recupero del canone, senza includere l’art. 18 sulle esenzioni; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di alcuni documenti. La resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, ritenendo sufficiente l’esposizione dei fatti e delle censure. Ha poi accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, perché ha ritenuto errata l’interpretazione della delibera comunale n. 145/2001: il richiamo alle norme del regolamento COSAP del 1998 era limitato alle disposizioni sulla determinazione, pagamento, riscossione e recupero del canone, e non poteva estendersi implicitamente alla norma di esenzione dell’art. 18, che non era stata espressamente richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della società di restituzione delle somme versate. Le spese dei vari gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata dedotta nel secondo motivo, ma è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 183, VI comma nn. 1, 2, e 3 c.p.c.

    È stata richiamata in relazione alla dedotta inammissibilità di documenti prodotti in giudizio, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È stata ritenuta la regola ermeneutica applicabile all’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto normativo, privilegiando i criteri letterale e sistematico.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione alla statuizione sugli interessi, poi riformata in appello e non oggetto dell’accoglimento finale.

  • art. 18, comma 1, regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 339 del 21 dicembre 1998

    "il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare"

    La disposizione di esenzione non è stata ritenuta applicabile al settore pubblicitario, perché non richiamata espressamente dalla successiva delibera n. 145/2001.

  • deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20/21 dicembre 2001

    Ha richiamato solo le norme del regolamento COSAP relative a determinazione, pagamento, riscossione e recupero del canone, escludendo implicitamente le norme di esenzione non menzionate.

  • d.lgs. 507/1993

    Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sulla disciplina del tributo/tariffa locale.

  • d.lgs. 446/1997, artt. 52, 62, 63

    Richiamati nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia di canoni e tributi.

Massime di principio

  • Quando un atto amministrativo a contenuto normativo rinvia solo a specifiche disposizioni di un regolamento, il rinvio deve essere interpretato in modo letterale e sistematico e non può estendersi a norme non espressamente richiamate, soprattutto se derogatorie o di esenzione.
  • Le norme di esenzione, in quanto deroghe alla regola generale di imposizione o di determinazione del canone, non sono suscettibili di applicazione implicita in presenza di un richiamo selettivo ad altre disposizioni regolamentari.
  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti, purché il ricorso indichi chiaramente il contenuto delle censure e la collocazione degli atti richiamati nel fascicolo di merito.
  • Se il primo motivo di ricorso è fondato e consente la decisione nel merito, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la Corte può cassare senza rinvio, decidendo direttamente sulla domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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