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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15667/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di negoziazione titoli instaurato nel 1998. La corte di rinvio aveva ritenuto che l'intermediario avesse violato gli obblighi informativi nella vendita di obbligazioni Cirio, omettendo di segnalare natura e rischio dell'emissione; da ciò aveva fatto discendere la risoluzione del contratto quadro di negoziazione, la risoluzione dell'ordine di acquisto e la condanna della banca al risarcimento del danno pari al capitale investito perduto con interessi. In cassazione la banca ha proposto cinque motivi: 1) ha dedotto l'illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano i giudici ausiliari d'appello, assumendo la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; poi ha rinunciato al motivo in memoria; 2) ha censurato la riassunzione del giudizio di rinvio per asserita mancata notificazione corretta alla parte giusta e per mancata iscrizione a ruolo, sostenendo l'improcedibilità dell'appello riassunto; 3) ha denunciato la nullità della citazione in riassunzione in rinnovazione perché notificata con l'atto originario anziché con nuovo atto; 4) ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte processuale; 5) ha contestato nel merito la violazione delle norme sugli obblighi informativi dell'intermediario, sostenendo di avere fornito un'informativa completa e che l'ordine scritto del cliente provasse l'adempimento.

La decisione

Il primo motivo è stato rinunciato. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati esaminati congiuntamente e rigettati: la Corte ha ritenuto rituale la riassunzione del giudizio di rinvio, perché l'atto era stato validamente notificato ai soggetti effettivamente succeduti nel rapporto societario e l'eventuale errore formale nell'intestazione era irrilevante; ha inoltre considerato legittima la rinnovazione della notifica mediante combinazione dell'atto originario e del verbale di udienza, trattandosi di fase di riassunzione in appello, nella quale le parti sono già assistite da difensore; infine ha escluso la lesione del contraddittorio verso il litisconsorte, essendo la notificazione risultata ritualmente eseguita. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché integralmente diretto a contrapporre una diversa ricostruzione in fatto della prova dell'informazione sull'investimento, senza cogliere specifici vizi di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della banca alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    impone all'intermediario obblighi informativi verso il cliente; la loro violazione, accertata in fatto, può fondare la risoluzione del contratto quadro e il risarcimento del danno.

  • artt. 163, 164, 165, 307, 347, 348, 393, 394 c.p.c.

    sono richiamati dalla ricorrente per contestare la ritualità della riassunzione e la procedibilità del giudizio di rinvio, ma la Corte esclude che le asserite irregolarità comportino nullità nel caso concreto.

  • artt. 101, 156, 163, 164, 307, 331, 392, 393 c.p.c.

    vengono invocati per dedurre nullità della notificazione e mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ritiene però raggiunto lo scopo dell'atto e rituale il contraddittorio.

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che il quinto motivo, pur formalmente ricondotto alla violazione di legge, è in realtà una censura di merito inammissibile.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    è richiamato per la memoria in cui la ricorrente rinuncia al primo motivo.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l'erronea indicazione formale del destinatario della notificazione è irrilevante se l'atto è comunque pervenuto al soggetto giuridico effettivamente succeduto nella posizione processuale della parte originaria e lo scopo della notificazione è raggiunto.
  • La rinnovazione della citazione in sede di riassunzione può ritenersi valida anche mediante la combinazione dell'atto originario e del verbale di udienza, quando le parti siano già assistite da difensore e sia comunque possibile individuare con certezza la nuova udienza e la pendenza del processo.
  • In tema di riassunzione del processo, la mancata iscrizione a ruolo di una notificazione andata a vuoto non determina di per sé improcedibilità se il giudice ha disposto la rinnovazione, rimettendo in termini la parte notificante.
  • La doglianza che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione, ove non si censuri specificamente la violazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario può integrare inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto quadro e del risarcimento del danno quando sia accertato che il cliente non sia stato posto in condizione di assumere una decisione consapevole sull'investimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaMandatoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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