Cassazione Penale, Ordinanza n. 10931/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile della guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto: 1) vizio motivazionale sulla ricostruzione del fatto e sull'affermazione di responsabilità, sostenendo di non essere stato presente sul luogo del sinistro come ritenuto dai giudici e lamentando che la Corte territoriale avesse svalutato la testimonianza del teste a discarico e trascurato altra deposizione favorevole; 2) vizio motivazionale per un possibile malfunzionamento dell'etilometro; 3) violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, c.p.p. per erronea valutazione della prova e mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Con memoria successiva ha insistito per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già vagliate e disattese in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e senza specifica indicazione di ragioni di diritto e di pertinenti travisamenti. Ha inoltre osservato che la doglianza ex art. 192 c.p.p. non può essere usata per aggirare i limiti del vizio motivazionale deducibile ex art. 606, lett. e), c.p.p. Quanto all'etilometro, ha richiamato l'orientamento secondo cui l'accusa deve provare omologazione e verifiche periodiche dell'apparecchio, ma la difesa ha comunque un onere di allegazione sulla dedotta inefficienza o malfunzionamento, non assolto nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
la sua violazione non può essere dedotta in cassazione per censurare la valutazione del materiale probatorio e la motivazione, quando in realtà si mira a ottenere una rilettura del fatto.
comma 1, lett. c) e lett. e)
la lettera c) riguarda le violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; la lettera e) disciplina i vizi motivazionali, che non possono essere veicolati come violazioni di legge per eludere i limiti di ammissibilità.
la misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro rileva ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza.
art. 379 d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495
per l'etilometro sono previste specificamente omologazione e verifiche periodiche, in modo diverso rispetto alla disciplina dell'autovelox.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; non è ammissibile la mera riproposizione delle censure già respinte dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o per surrogare il vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- I vizi di motivazione sono deducibili nei limiti propri dell'art. 606, lett. e), c.p.p. e non possono essere convertiti in violazioni di legge processuale per ampliare il sindacato della Corte di cassazione.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accusa deve provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro, ma la difesa che ne contesti il funzionamento deve formulare una specifica allegazione in ordine al dedotto malfunzionamento.
- La contestazione del valore probatorio dell'etilometro richiede una critica specifica e supportata da allegazioni concrete; in difetto, la censura resta meramente assertiva e non idonea a scardinare la motivazione di merito.
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