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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32569/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, già destinataria di un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011 con recupero d'imposta e irrogazione di sanzioni, aveva impugnato l'atto sostenendo che, essendo stata cancellata dal Registro delle imprese prima dell'emissione/notifica dell'avviso, l'atto fosse invalido e il giudizio originario fosse inammissibile per difetto di capacità processuale della società e di legittimazione del liquidatore. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la pretesa tributaria verso società estinte potesse al più essere fatta valere nei limiti delle somme percepite dagli ex soci e contestando la possibile applicazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, ritenuto costituzionalmente illegittimo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, inammissibile la censura nella parte in cui postulava un esito sfavorevole alla stessa ricorrente (inammissibilità del ricorso originario per difetto di capacità processuale), e, dall'altro, infondato il motivo nel merito. Ha chiarito che, poiché la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese è successiva al 13 dicembre 2014, si applica l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, che introduce una finzione legale di mantenimento in vita della società per i soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributaria. Ne consegue che la società conserva la legittimazione attiva, il liquidatore conserva i poteri rappresentativi anche processuali e gli ex soci non sono legittimati. La Corte ha inoltre escluso rilievo alle censure di incostituzionalità della norma, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2020. Ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione, come violazione di legge con riferimento all'art. 2495 c.c.

  • art. 2495 c.c.

    Regola generale sull'estinzione della società cancellata dal Registro delle imprese e sul venir meno della capacità processuale; non trova applicazione nei casi coperti dalla disciplina speciale dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

    Introduce una finzione legale di mantenimento in vita della società per i rapporti fiscali pendenti, in sede amministrativa e contenziosa, con conservazione della legittimazione della società e dei poteri rappresentativi del liquidatore; si applica alle cancellazioni richieste dopo l'entrata in vigore della norma.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente di correggere la motivazione della sentenza impugnata pur mantenendone fermo l'esito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per escludere la denunciata disparità di trattamento, alla luce dello scrutinio della Corte costituzionale.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato per escludere il vizio di eccesso di delega dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento della declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese è successiva al 13 dicembre 2014, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 si applica ai fini della validità ed efficacia degli atti tributari, derogando alla regola generale dell'art. 2495 c.c.
  • La disciplina speciale fiscale comporta una finzione legale di permanenza in vita della società limitatamente agli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi.
  • In tale ambito la società conserva la legittimazione attiva e il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza anche processuale, potendo ricevere gli atti, opporsi ad essi e conferire mandato alle liti; gli ex soci restano privi di legittimazione.
  • La censura di invalidità degli atti tributari notificati alla società estinta o al liquidatore deve essere scrutinata alla luce della disciplina speciale e non della sola regola civilistica dell'estinzione societaria.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse se il ricorrente sollecita un esito processuale a sé sfavorevole, come la declaratoria di inammissibilità del proprio originario ricorso.
  • La pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non può essere riproposta ove la questione sia già stata scrutinata e respinta dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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