Cassazione Civile, Ordinanza n. 20183/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una proprietaria di un fondo agricolo per i danni subiti dal limoneto a causa del mancato allaccio della fornitura elettrica nel periodo estivo del 2007, con conseguente impossibilità di irrigare il terreno e perdita, secondo la sentenza d'appello, dell'intera annata agraria per una parte del fondo e di parte della produzione per l'altra. Il Tribunale aveva riconosciuto solo un importo minimo, mentre la Corte d'appello aveva aumentato sensibilmente il risarcimento. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1223, 2043 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito un nesso causale e un danno in modo indiscriminato a tutte le piante, nonostante la perizia stragiudiziale descrivesse sofferenze solo per alcune di esse; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che la Corte non avesse considerato una serie di circostanze temporali e tecniche sulla fornitura, sull'effettiva necessità dell'energia e sulla tecnica dello stress idrico; 3) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., lamentando che la decisione si sarebbe fondata su una percezione errata della prova fotografica, ritenuta idonea a dimostrare un danno diffuso nonostante riguardasse solo alcuni alberi. La ricorrente sosteneva inoltre che la motivazione fosse contraddittoria o basata su prove immaginarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non denunciasse una vera violazione dell'art. 116 c.p.c., perché il cattivo apprezzamento della prova non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, essendo invece coperta dal prudente apprezzamento del giudice di merito; il secondo motivo è stato considerato una surrettizia contestazione del giudizio di fatto, priva di decisività o comunque attinente a un possibile errore revocatorio; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non evidenziava una divergenza tra prova e decisione, ma contestava la valutazione delle risultanze istruttorie e comunque era estraneo alla ratio decidendi, fondata soprattutto su perizia stragiudiziale e testimonianza del perito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice di merito disattende la regola della libera valutazione delle prove in assenza di deroga normativa, oppure applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a diverso regime; non è invece censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del potere valutativo.
Non consente di fondare la decisione su prove reputate esistenti ma in realtà mai offerte; tuttavia non può essere invocato per contestare la mera non congruenza della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al nesso tra inadempimento e danno risarcibile, ma senza che la censura sia stata ritenuta ammissibile.
Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha escluso che la doglianza integrasse una reale violazione di legge.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma la censura è stata reputata inammissibile perché in realtà rivolta contro la valutazione delle prove.
La Corte distingue tra violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi ed errori percettivi, escludendo che le doglianze della ricorrente rientrassero validamente in tali categorie.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato disatteso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia applicato un regime di valutazione della prova diverso da quello imposto dalla legge o abbia negato il libero apprezzamento ove dovuto; non è invece ammissibile censurare come violazione di legge il semplice giudizio ritenuto non persuasivo o non prudente.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
- L'errore percettivo sulla prova è censurabile solo quando la decisione sia fondata su una prova ritenuta esistente ma in realtà non acquisita o diversa dal suo contenuto oggettivo; non ricorre quando si contesti soltanto la forza dimostrativa del mezzo di prova.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito nella scelta delle risultanze istruttorie ritenute più idonee a sorreggere la decisione, salvo che la censura investa un vero vizio processuale o una violazione di legge.
- Una doglianza è inammissibile se, pur formalmente invocando vizi di legge o motivazione, in sostanza mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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