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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46103/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato relativo al trasporto di droga effettuato fra il 6 e il 10 ottobre 2013, sostenendo che la Corte d'Appello avendo omesso la recidiva (implicitamente esclusa) non poteva contegnare tale recidiva ai fini del calcolo della prescrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), lamentando che la Corte avrebbe usato gli stessi elementi (gravità della condotta e ingente quantità) sia per aumentare sia per escludere le attenuanti, senza considerare elementi favorevoli come la risalenza dei precedenti, la condotta processuale e la situazione sociale/lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la Corte d'Appello non poteva escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di un motivo di appello dell'imputato (art. 597 c.5 c.p.p.), pertanto la mancata considerazione della recidiva nella determinazione della pena va qualificata come errore di calcolo e non come concreta esclusione; ne consegue che la recidiva può essere computata ai fini della prescrizione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: il giudizio sulle attenuanti generiche è di fatto e insindacabile in Cassazione se motivato e non contraddittorio; la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il diniego richiamando la gravità della condotta e l'ingente quantità e ha comunque considerato alcuni elementi favorevoli (risalenza dei fatti e inserimento lavorativo) nella rimodulazione della pena. Perciò il rigetto del ricorso è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Resta pertanto in vita la decisione di merito (pena rideterminata dalla Corte d'Appello in anni 4 e mesi 6 di reclusione e euro 24.000 di multa, con esclusione dell'aggravante per il primo episodio e sua applicazione per il secondo).

Norme richiamate

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in relazione alla sentenza di condanna del giudice dell'udienza preliminare; utilizzata per riferimento procedurale alla sentenza impugnata in appello.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80 comma 2

    Circostanza aggravante che prevede l'aumento (anche raddoppio) della pena in caso di ingente quantità di stupefacente; la Corte d'Appello l'ha esclusa per il primo episodio e riconosciuta per il secondo.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti (traffico/trasporto); il reato contestato è stato qualificato sulla base di tale disposizione.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena quando concorrono più circostanze (aumenti); citata in relazione al trattamento sanzionatorio e alla possibilità di aumenti per recidiva e pluralità di condotte (compreso art. 81 comma 4 relativo ai limiti minimi di aumento).

  • art. 81 comma 4 cod. pen.

    Prevede limiti minimi di aumento della pena in presenza di particolari ipotesi (richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo di applicare il limite minimo di aumento per la recidiva), ma la Corte ha osservato che la mancata applicazione imputata era frutto di omissione non di esclusione.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Riguarda la recidiva e i relativi effetti; citata nel contesto del rapporto con l'art. 81 c.4 e della quantificazione della pena in presenza di recidiva.

  • art. 597 comma 5 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti al potere del giudice d'appello di intervenire d'ufficio sulla pena: l'appello devolve la cognizione e il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado se il ricorrente non ha specificamente proposto motivo di appello in tal senso; la Corte l'ha usata per affermare che l'esclusione 'implicita' della recidiva non è consentita.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio secondo cui esse richiedono elementi diversi e particolarmente rilevanti rispetto a quelli dell'art. 133 per esigere una valutazione più incisiva, e ha ritenuto corretta la valutazione negativa operata in merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi che il giudice deve considerare nella determinazione della pena (indicatori per calibrare aggravanti/attenuanti); la Corte ha precisato che per il diniego delle attenuanti generiche è lecito richiamare gli stessi indici dell'art. 133 o rilevare l'assenza di elementi positivi.

Massime di principio

  • Se la recidiva è stata riconosciuta in primo grado, il giudice d'appello non può escluderla d'ufficio se l'imputato non ha dedotto tale motivo in appello (art. 597 c.5 c.p.p.); l'omissione da parte della Corte di appello di computarla nella pena può essere qualificata come errore di calcolo e non come esclusione ai fini della prescrizione.
  • Per il calcolo dei termini di prescrizione, la presenza della recidiva riconosciuta resta rilevante salvo che vi sia stata una formale e motivata pronuncia di esclusione in grado d'appello.
  • Le contestazioni sulla prescrizione devono essere impostate in modo concreto e tempestivo in appello (es.: chiedere espressamente l'esclusione della recidiva), perché la mancata formulazione impedisce al giudice d'appello di mutarne l'incidenza.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche (art. 62-bis) è essenzialmente di fatto e la Corte di legittimità verifica la congruità e la non contraddittorietà della motivazione, non la sua riedizione ex novo; il diniego può legittimamente fondarsi sulla gravità della condotta e sull'assenza di elementi positivi.
  • Nel formulare appello chiedendo la riconsiderazione della recidiva o il riconoscimento delle attenuanti, è utile portare e sottolineare elementi nuovi o particolarmente significativi (es. fatti sopravvenuti, elementi probatori sulla risalenza dei precedenti, documentazione socio-lavorativa) per costituire argomentazione rilevante in sede di merito.
  • Se il giudice d'appello non conteggia la recidiva nella determinazione della pena ma non la espunge formalmente, si deve considerare la possibilità che si tratti di un errore di calcolo impugnabile con ricorso mirato, anche in relazione agli effetti sulla prescrizione.

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