Cassazione Civile, Ordinanza n. 17509/2025 del 29/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. proposte da soggetti che si dichiaravano creditori di due venditori, al fine di far dichiarare inefficace nei loro confronti la compravendita di un fondo rustico stipulata il 27 giugno 2012 con un terzo acquirente. Nel giudizio riunito, uno dei convenuti aveva anche sostenuto la simulazione della vendita e la responsabilità del fratello che lo avrebbe indotto a stipulare un diverso preliminare, ma tali domande sono state dichiarate assorbite. Il Tribunale ha accolto la revocatoria; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo provato l’eventus damni e gli altri presupposti dell’azione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita carenza di spiegazione sulla capienza del patrimonio residuo dei debitori e sul requisito soggettivo; 2) violazione degli artt. 2901, 2697 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto la prova dell’eventus damni sulla base di elementi valutativi e di dichiarazioni del debitore, senza corretta verifica dell’effettivo pregiudizio e con errata ripartizione dell’onere probatorio; 3) violazione degli artt. 2901, 2727, 2729 e 2697 c.c. per aver desunto la consapevolezza del pregiudizio tramite presunzioni ritenute incongrue e per avere confuso la conoscenza del credito con la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori; 4) violazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c. per avere la sentenza affermato che il terzo acquirente non avrebbe potuto contestare l’insussistenza dei presupposti della revocatoria, con pretesa carenza di legittimazione/interesse. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo in parte infondato e in parte inammissibile, il terzo inammissibile e il quarto inammissibile per difetto di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello non era meramente apparente, poiché consentiva di ricostruire il percorso logico seguito sia sull’eventus damni sia sull’elemento soggettivo. Ha inoltre ribadito che, in tema di revocatoria ordinaria, il creditore deve provare la modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, mentre il debitore può dimostrare l’idoneità del patrimonio residuo a soddisfare i crediti; la censura del ricorrente mirava però a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità. Quanto alla prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio, la Corte ha rilevato che il ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti e degli indizi, senza mostrare una reale violazione dei criteri dell’art. 2729 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il richiamo alla pretesa mancanza di legittimazione del terzo acquirente non costituiva effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e al pagamento di somme ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
Nell’azione revocatoria ordinaria l’eventus damni richiede la dimostrazione della pericolosità dell’atto dispositivo, cioè della possibile infruttuosità della futura esecuzione sul patrimonio del debitore; se l’atto è successivo al credito, rileva la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti onerosi, anche del terzo.
Non vi è violazione della regola sull’onere della prova quando il giudice ne dia corretta distribuzione tra creditore e debitore; è censurabile ex art. 2697 c.c. solo l’erronea attribuzione dell’onere probatorio, non la mera valutazione delle prove.
La doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di riesame del merito; occorre dedurre la specifica violazione nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; se la sentenza rende percepibili le ragioni del decisum, non sussiste nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente viene veicolato come nullità della sentenza.
Le presunzioni possono fondare la prova della consapevolezza del pregiudizio, purché il ragionamento inferenziale sia conforme ai criteri legali.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente, senza limitarsi a un esame atomistico.
La censura è inammissibile se la questione di legittimazione o interesse non costituisce effettiva base decisoria della sentenza impugnata.
Ricorrendone i presupposti, il soccombente può essere condannato al pagamento di una somma ulteriore in favore delle controparti.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria l’eventus damni non richiede la prova di un danno già concretamente realizzato, ma la dimostrazione che l’atto dispositivo renda oggettivamente più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito in sede esecutiva.
- La ripartizione dell’onere probatorio nella revocatoria impone al creditore di provare l’atto pregiudizievole e la sua idoneità a incidere sulla garanzia patrimoniale, mentre il debitore può contrastare la domanda dimostrando la sufficiente capienza del patrimonio residuo.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; se la censura riguarda la valutazione delle prove, il controllo di legittimità è limitato e non consente un nuovo esame del merito.
- La consapevolezza del pregiudizio nelle revocatorie successive al sorgere del credito può essere provata per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e il giudice li valuti complessivamente, non in modo atomistico.
- Il terzo che acquista a titolo oneroso può essere parte legittimata a contraddire sull’azione revocatoria, ma una censura basata su un preteso errore sulla sua legittimazione è inammissibile se tale affermazione non ha inciso sulla ratio decidendi.
- La motivazione è apparente solo quando non permette di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
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