Cassazione Penale, Sentenza n. 29540/2025 del 18/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
il ricorso era articolato in otto motivi: (1) dedotta l'insussistenza della preclusione del cosiddetto giudicato cautelare nei confronti dell'indagato persona fisica e l'illogicità dell'inammissibilità del ricorso della persona fisica rispetto a quella della società; (2) censura di inesistenza o apparente motivazione in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rispondere ai motivi aggiunti relativi alla procedura di rilascio del permesso a costruire, alla convenzione, all'edificabilità in zona bianca, alla funzione servente dell'opera e alla legittimità dell'adiacente complesso alberghiero; (3)-(6) doglianze per violazione di legge e vizio di motivazione sull'applicazione di norme regionali e nazionali (legge Regione Campania n.16/2004, art.4 legge 847/1964, legge Regione Campania n.17/1982, artt.30 e 44 d.P.R. n.380/2001), sostenendo che l'opera (sala polifunzionale e parcheggio) fosse privata ma asservita a pubblico interesse e quindi coperta dalle autorizzazioni; (7) ulteriore censura sul vizio di motivazione circa l'interesse pubblico soddisfatto dalle opere; (8) difetto di motivazione sul periculum in mora. La ricorrente chiedeva anche la restituzione dei beni sequestrati richiamando la sentenza del TAR Campania che aveva annullato l'ordine di demolizione.
La decisione
la Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse già adeguatamente motivato le decisioni contestate, che il controllo in sede cautelare è limitato alla violazione di legge e a vizi motivazionali radicali (art.325 c.p.p.), e che il giudicato amministrativo (sentenza del TAR) non è automaticamente vincolante per il giudice penale, che mantiene un potere autonomo di verifica della legittimità e dell'efficacia dei titoli abilitativi. La Corte ha condiviso le conclusioni del Tribunale del riesame secondo cui il parcheggio era privato e accessorio all'albergo, non funzionale all'interesse pubblico in assenza della dichiarazione di pubblica utilità/exproprio e della convenzione sottoscritta, e che sussisteva il periculum in mora viste le dimensioni, la destinazione e la non ultimazione dell'opera. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art.616 c.p.p.) e a versare una somma come contributo, non essendo ravvisabile colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
definisce il limite del controllo in sede cautelare alla violazione di legge; la Corte lo interpreta includendo 'errori in iudicando' e vizi motivazionali così radicali da rendere la motivazione del tutto insufficiente
norma sulle spese del procedimento in Cassazione: la ricorrente è stata condannata a sostenere le spese a carico della parte soccombente
d.P.R. n. 380/2001 (artt. 30, 44, 71, 95)
richiamato in relazione ai titoli abilitativi edilizi, alla procedura di permesso a costruire, SCIA/DIA e alle sanzioni/demolizioni; la Corte sottolinea che il giudice penale deve verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo e che atti amministrativi formali (es. delibera di Giunta) possono non essere sufficienti senza la sottoscrizione della convenzione o l'accertamento definitivo di incompatibilità
legge Regione Campania n.16/2004
citata come disciplina regionale invocata dal ricorrente; la Corte richiama che, se applicabili disposizioni regionali, il giudice penale deve verificarne la conformità ai principi della legislazione nazionale
legge Regione Campania n.17/1982
richiamata tra le norme contestate in relazione alla edificabilità e alle autorizzazioni; la Corte non ha ritenuto sufficiente l'argomentazione difensiva
invocata dal ricorrente nelle censure sull'asservimento dell'opera al pubblico interesse; la Corte non ha accolto la tesi secondo cui le autorizzazioni sarebbero state valide per tale motivo
norma sul reato paesaggistico; la Corte prende in considerazione le imputazioni connesse ma conferma che la verifica penale dei titoli e della compatibilità con il vincolo paesaggistico resta demandata al giudice penale
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000
richiamata sul punto della condanna al pagamento di una somma; la Corte di legittimità usa il principio per modulare la misura da imporre alla ricorrente, rilevando l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo (TAR) non è automaticamente vincolante per il giudice penale: il giudice penale mantiene un potere autonomo di verifica della legittimità e dell'efficacia dei titoli amministrativi e della corrispondenza tra opere realizzate e permessi
- In sede cautelare il controllo è limitato a vizi di legge o a vizi motivazionali così radicali da rendere la motivazione incomprensibile o assente (art.325 c.p.p.); richieste di riesame meramente valutative della motivazione di merito sono inammissibili
- L'annullamento amministrativo non produce automaticamente la restituzione dei beni sequestrati in sede penale: occorre valutare se la decisione amministrativa sia definitiva e idonea a escludere l'esistenza del reato o a rendere incompatibile il sequestro
- Perché opere private siano considerate destinate a pubblico interesse (es. per esproprio o uso pubblico) è necessaria una procedura formale (dichiarazione di pubblica utilità, esproprio, o convenzione regolarmente perfezionata); la sola delibera di Giunta non basta
- Il 'periculum in mora' nelle misure cautelari per reati edilizi/ambientali si valuta anche in relazione alle dimensioni dell'opera, all'uso cui è destinata, al suo stato di ultimazione e all'aggravamento potenziale del danno territoriale derivante dalla disponibilità continuativa dell'opera
- Se si contestano titoli e atti amministrativi, il giudice penale deve verificare sia i presupposti formali che quelli sostanziali del rilascio del titolo abilitativo e la loro efficacia rispetto alla esecuzione di misure come sequestro o demolizione
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