Cassazione Civile, Ordinanza n. 20013/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La comunione proprietaria di un complesso turistico-alberghiero ha proposto ricorso per cassazione ex art. 42 c.p.c. contro il decreto del Tribunale di Trapani che aveva respinto la sua domanda di ingiunzione per il pagamento pro quota di oneri condominiali di straordinaria amministrazione nei confronti di due eredi del partecipante alla multiproprietà. Il Tribunale aveva ritenuto competente territorialmente in via inderogabile il Tribunale di Roma, quale luogo di residenza dei debitori, richiamando l’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005. La ricorrente sosteneva invece che la competenza dovesse radicarsi davanti al tribunale siciliano perché gli oneri derivavano dalla comproprietà di beni situati nel comune di Trapani. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha però rilevato che il provvedimento impugnato era un decreto di rigetto della domanda monitoria e, come tale, non era ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché non decisivo e non idoneo al giudicato, essendo la domanda riproponibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il decreto di rigetto di una domanda di ingiunzione non è un provvedimento definitivo, perché il terzo comma dell’art. 640 c.p.c. consente la riproposizione della domanda respinta; di conseguenza, esso non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. e non può formare cosa giudicata. La Corte ha altresì rilevato che la parte può riproporre l’istanza al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto; in tal caso non vi è una precedente pronuncia declinatoria della competenza idonea a fondare un regolamento di competenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno partecipato al giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base del ricorso per regolamento di competenza
art. 111 Cost.
il decreto di rigetto della domanda monitoria non è ricorribile per cassazione ai sensi di questa disposizione perché non definitivo e non idoneo al giudicato
la riproponibilità della domanda ingiuntiva respinta impedisce di attribuire al decreto carattere definitivo
art. 78, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005
era stato richiamato dal giudice di merito quale criterio di competenza territoriale inderogabile nei rapporti oggetto della domanda monitoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il decreto con cui il giudice rigetta una domanda di ingiunzione non ha natura decisoria definitiva, poiché la domanda respinta può essere riproposta; pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
- Quando il provvedimento monitorio negativo non contiene una pronuncia definitiva sulla competenza, non può fondarsi su di esso un regolamento di competenza come se si trattasse di una decisione declinatoria.
- La parte che abbia visto respingere la domanda monitoria può riproporla al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto, senza che ciò presupponga un giudicato sulla competenza del primo giudice.
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