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Parere

Parere n. 275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nei confronti della -OMISSIS- per l’annullamento: a) del provvedimento n. 55998 del 19 settembre 2023, con il quale la Direzione territoriale del lavoro di Milano - Lodi ha dichiarato inammissibile l’istanza volta ad ottenere l’estensione del congedo di maternità, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n.151 del 26 marzo 2001, fino a sette mesi dopo il parto; b) di ogni atto susseguente e presupposto, ivi compreso il Provvedimento della Direzione territoriale del Lavoro di Milano-Lodi del 9 novembre 2023 rep. 2911/2023 di conferma della reiezione dell’istanza di interdizione post-partum del lavoro ex art. 17 del D.lgs. 151/01.

Giustizia amministrativa202400022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi che ha dichiarato inammissibile l’istanza di interdizione post partum e di prolungamento dell’astensione obbligatoria dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato di tipo stagionale come attrice, con attività anche di acrobata e artista circense, ha impugnato il provvedimento con cui l’Ispettorato territoriale del lavoro ha dichiarato inammissibile la richiesta di interdizione post partum ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 151/2001. L’amministrazione ha ritenuto assente il presupposto dello svolgimento attuale della prestazione lavorativa, poiché il contratto intermittente non prevedeva un obbligo di disponibilità e la lavoratrice avrebbe maturato diritti economici e normativi soltanto dopo la chiamata e l’accettazione della prestazione. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 7, 11, 17 e 59-bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché eccesso di potere per sviamento, ingiustizia, contraddittorietà e disparità di trattamento, sostenendo l’applicabilità delle tutele previste per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia riguarda infatti la sussistenza del diritto della lavoratrice al prolungamento dell’astensione obbligatoria post partum nell’ambito di un rapporto di lavoro, sicché il petitum sostanziale e la causa petendi riconducono la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività dell’Ispettorato territoriale del lavoro è stata qualificata come attività vincolata, ricognitiva e di verifica, anche tecnica, della sussistenza dei presupposti legislativi, non implicante esercizio di discrezionalità amministrativa o di poteri autoritativi. Il bilanciamento degli interessi è già stato effettuato dal legislatore e all’Ispettorato compete soltanto l’accertamento dei presupposti normativi. È stata fatta salva la facoltà della ricorrente di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., restando ferme le eventuali preclusioni e decadenze.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

Il ricorso straordinario è inammissibile perché la controversia attiene a un diritto connesso al rapporto di lavoro e deve essere proposta davanti al giudice ordinario. L’Ispettorato ha svolto un’attività vincolata di accertamento dei presupposti per l’interdizione post partum, non l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale opponibile mediante tutela di interesse legittimo.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata con riguardo alla proposizione e al deposito diretto del ricorso straordinario.

  • artt. 7, 11 e 17 d.lgs. n. 151/2001

    art. 17, comma 2, lettere b) e c)

    Le disposizioni disciplinano le tutele della maternità e l’interdizione dal lavoro nel periodo successivo al parto, la cui applicabilità presuppone la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

  • art. 59-bis d.lgs. n. 151/2001

    le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo

    La ricorrente invoca la disposizione per sostenere l’estensione delle tutele della maternità alle lavoratrici dello spettacolo.

  • art. 13, comma 4, d.lgs. n. 81/2015

    lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità e lavoro intermittente con obbligo di disponibilità

    La disciplina distingue il contratto intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, cui si collega l’indennità di disponibilità, da quello senza obbligo di disponibilità, nel quale il rapporto rilevante ai fini della prestazione si instaura con la chiamata e la risposta della lavoratrice.

  • art. 16 d.lgs. n. 81/2015

    indennità di disponibilità

    L’indennità spetta nei periodi in cui il lavoratore abbia garantito al datore la disponibilità a rispondere alle chiamate.

  • art. 11 c.p.a.

    riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario

    La norma consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, fatti salvi i termini, le preclusioni e le decadenze.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla concreta posizione giuridica dedotta e alla causa petendi, non soltanto alla forma della domanda proposta.
  • Quando l’amministrazione è chiamata esclusivamente a verificare, in modo vincolato e ricognitivo, la sussistenza di presupposti e requisiti stabiliti dalla legge, senza esercitare discrezionalità o poteri autoritativi, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria se incide su una posizione di diritto soggettivo.
  • L’attività dell’Ispettorato del lavoro relativa all’interdizione post partum è di natura accertativa e tecnica quando consiste nella verifica dei presupposti legislativi, poiché il bilanciamento degli interessi è già compiuto dalla legge.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione non preclude, in astratto, la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ferme le preclusioni e le decadenze intervenute.

Ricorso straordinario in materia di interdizione post partum

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una lavoratrice dello spettacolo contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’annullamento del provvedimento dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di interdizione post partum e di prolungamento dell’astensione obbligatoria fino a sette mesi dopo il parto.

Fatti e provvedimenti impugnati

La ricorrente aveva sottoscritto un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato di tipo stagionale, con qualifica di attrice e attività di acrobata e artista circense. Il datore di lavoro aveva presentato all’Ispettorato una richiesta di interdizione post partum ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 151/2001.

L’Ispettorato aveva chiesto chiarimenti sulla previsione contrattuale dell’obbligo di disponibilità alla chiamata e della relativa indennità. Ricevuta risposta negativa, aveva dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando che:

  • il contratto intermittente era privo di obbligo di disponibilità;
  • nei periodi senza chiamata la lavoratrice non maturava trattamento economico o normativo;
  • il diritto al trattamento economico e agli istituti assicurativi sorgeva soltanto a seguito della chiamata, dell’accettazione e dell’effettivo svolgimento della prestazione.

Il provvedimento era stato successivamente confermato dall’Ispettorato Area Metropolitana di Milano.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 11, 17 e 59-bis del d.lgs. n. 151/2001, sostenendo che le tutele della maternità dovessero applicarsi anche alle lavoratrici iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per sviamento, ingiustizia, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Il Ministero ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando la disciplina del lavoro intermittente e distinguendo il contratto con obbligo di disponibilità da quello, applicabile al caso concreto, senza obbligo di risposta alla chiamata.

Questione preliminare: giurisdizione

Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, applicando il criterio del petitum sostanziale, determinato in relazione alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta.

La controversia riguarda la sussistenza del diritto della lavoratrice al prolungamento dell’astensione obbligatoria post partum nell’ambito del rapporto di lavoro. Per tale ragione, la posizione controversa è qualificata come diritto soggettivo connesso al rapporto di lavoro, la cui tutela spetta al giudice ordinario.

Natura dell’attività dell’Ispettorato

Secondo il parere, l’Ispettorato territoriale del lavoro non esercita, in questa materia, un potere discrezionale o autoritativo. L’attività consiste nella verifica della presenza dei presupposti di legge per l’interdizione post partum ed è quindi:

  • vincolata;
  • ricognitiva;
  • diretta all’accertamento di dati fattuali e tecnici;
  • priva di un autonomo bilanciamento discrezionale tra interessi pubblici e privati.

Il bilanciamento degli interessi relativi alla tutela della maternità e alla protezione del bambino è già stato compiuto dal legislatore. L’Ispettorato deve pertanto limitarsi a verificare se ricorrano le condizioni previste dalla disciplina di settore.

Decisione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. È stata fatta salva la facoltà della ricorrente di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con la precisazione che restano ferme le preclusioni e le decadenze eventualmente maturate.

La decisione non affronta nel merito la questione relativa all’applicabilità delle tutele di maternità al contratto intermittente senza obbligo di disponibilità né la correttezza sostanziale della valutazione compiuta dall’Ispettorato.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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