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Parere

Parere n. 276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Associazione Bimbo Park contro il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale Calabria nonchè nei confronti della Associazione Babylandia Onlus con sede in Melito di Porto Salvo per l’annullamento: a) del decreto dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria n. U.0016220.11-06-2025, con il quale è stata disposta la sua esclusione dal contributo erogato ai sensi del D.M. 17/2025 per l’anno scolastico 2024/2025; b) del decreto dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria n. U.0018386.02-07-2025, con il quale è stata disposta la sua esclusione dal contributo aggiuntivo erogato in proporzione al numero degli alunni frequentanti ai sensi del D.M. 17/2025 per l’anno scolastico 2024/2025; c) del silenzio sull’istanza di rettifica in autotutela della graduatoria trasmessa il 10 luglio 2025; d) nonché di tutti gli atti della procedura, preparatori, prodromici, concernenti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti e comunque lesivi dei suoi interessi.

Giustizia amministrativa202500995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei provvedimenti di esclusione dai contributi ordinari e aggiuntivi per le scuole paritarie dell’infanzia relativi all’anno scolastico 2024/2025, nonché del silenzio sull’istanza di rettifica in autotutela

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, gestore di una scuola paritaria dell’infanzia a sezione unica, ha contestato l’esclusione dai contributi previsti dai decreti ministeriali n. 17/2025 e n. 18/2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del D.M. n. 17/2025, della nota MIUR n. 4334 del 24 giugno 2011, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo di avere avuto otto bambini iscritti e frequentanti e, comunque, di essere titolare di una situazione eccezionale di rilevanza sociale o territoriale idonea a giustificare la deroga al requisito numerico minimo. Con il secondo motivo ha censurato il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di rettifica in autotutela della graduatoria. La controversia riguardava inoltre la rilevanza dei dati risultanti dall’Anagrafe Nazionale Studenti, che indicavano sei bambini frequentanti, dopo il passaggio di due alunni a una scuola statale nel corso dell’anno scolastico, e la legittimità dell’assegnazione del contributo aggiuntivo previsto dal D.M. n. 18/2025, distinto dal contributo ordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto, con assorbimento della domanda cautelare. La disciplina primaria e regolamentare attribuisce all’amministrazione il compito di stabilire i criteri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e prevede, per le scuole dell’infanzia a sezione unica, il requisito di almeno otto bambini effettivamente iscritti e frequentanti. Nel caso concreto, i dati disponibili all’amministrazione indicavano sei frequentanti, mentre la ricorrente non ha fornito prova sufficiente dell’asserito errore nella rilevazione. Eventuali comportamenti scorretti della scuola statale o di terzi non sono stati ritenuti rilevanti ai fini della legittimità dei provvedimenti dell’Ufficio scolastico regionale. La deroga al requisito numerico, riferita a situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, deve essere interpretata restrittivamente; la mera rilevanza sociale e culturale della scuola o l’esigenza di continuità didattica, così genericamente dedotte, non sono state ritenute sufficienti. È stata inoltre esclusa l’illegittimità del silenzio sull’istanza di autotutela, poiché l’amministrazione non ha un obbligo generale di provvedere su una richiesta di annullamento o rettifica in autotutela. La domanda cautelare è stata assorbita dal rigetto del ricorso.

Osservazioni

Primo motivo - Requisito minimo di otto alunni

Per l’assegnazione del contributo ordinario alle scuole paritarie dell’infanzia a sezione unica è richiesto un minimo di otto bambini effettivamente iscritti e frequentanti. I dati risultanti dall’Anagrafe Nazionale Studenti indicavano sei frequentanti; la ricorrente ha contestato tale dato in termini generici, senza fornire prova sufficiente dell’errore dell’amministrazione.

Primo motivo - Deroga per situazioni eccezionali

La deroga al requisito minimo numerico per situazioni di particolare rilevanza sociale o territoriale deve essere interpretata restrittivamente. La generica rilevanza sociale e culturale della scuola e l’affermata esigenza di continuità didattica non sono state ritenute idonee a integrare una situazione del tutto eccezionale.

Primo motivo - Condotte asseritamente imputabili a terzi

Eventuali comportamenti scorretti o anticoncorrenziali della scuola statale o di altri soggetti, che avrebbero determinato il trasferimento di due alunni, non sono stati ritenuti apprezzabili nella controversia e comunque non possono costituire, in assenza di ulteriori elementi, motivo di illegittimità dell’operato dell’amministrazione.

Secondo motivo - Silenzio sull’istanza di autotutela

Il silenzio serbato sull’istanza di rettifica o annullamento in autotutela non è illegittimo, poiché l’amministrazione non ha un obbligo generale di provvedere sulle istanze di autotutela.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati è stata assorbita dal rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 9 e seguenti, legge n. 62/2000

    obbligo dello Stato di contribuire al finanziamento delle scuole operanti in regime di parità, con priorità per le scuole dell’infanzia

    La disposizione costituisce la base primaria dell’obbligo di finanziamento pubblico delle scuole paritarie e della priorità riconosciuta alle scuole dell’infanzia.

  • art. 1, comma 636, legge n. 296/2006

    il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente i criteri e i parametri per l’attribuzione dei contributi alle scuole paritarie

    La norma attribuisce al Ministero il potere di determinare annualmente criteri e parametri per la distribuzione dei contributi, privilegiando le scuole non commerciali e confermando la priorità per le scuole dell’infanzia.

  • art. 3, comma 3, D.M. n. 267/2007

    indicazione del numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti

    La dichiarazione del numero degli alunni frequentanti rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo.

  • D.M. n. 17/2025

    ai fini dell’assegnazione dei contributi ... almeno una sezione con un minimo di otto bambini effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale

    Il requisito minimo di otto frequentanti costituisce condizione ordinaria per l’accesso al contributo; la deroga è eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente.

  • D.M. n. 18/2025

    le risorse devono essere ripartite assegnando a ciascuna scuola dell’infanzia un contributo fisso; devono considerarsi le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di otto frequentanti

    Il parere distingue il contributo disciplinato dal D.M. n. 17/2025 dal contributo aggiuntivo previsto dal D.M. n. 18/2025, osservando che quest’ultimo, secondo la relazione ministeriale, prescindeva dal limite minimo di alunni per sezione.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.

  • nota MIUR n. 4334 del 24 giugno 2011

    La nota è stata ritenuta non decisiva per escludere il requisito numerico previsto dal D.M. n. 17/2025, poiché riguarda la diversa questione della rigidità del requisito degli otto alunni ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

  • sentenze T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, n. 7265/2009 e n. 7269/2009

    Le pronunce sono richiamate in relazione all’annullamento dell’art. 1 del D.M. n. 267/2007 nella parte relativa alla disciplina del numero minimo degli alunni per il riconoscimento della parità scolastica; il parere distingue tale profilo dai criteri per l’assegnazione dei contributi.

Massime di principio

  • Quando la legge rimette all’amministrazione la definizione annuale dei criteri per l’erogazione di contributi pubblici, i decreti attuativi possono stabilire requisiti oggettivi e predeterminati di accesso, purché coerenti con le finalità della normativa primaria.
  • Il requisito minimo di alunni effettivamente iscritti e frequentanti previsto per l’assegnazione di contributi alle scuole paritarie costituisce una condizione ordinaria di accesso al beneficio; la deroga per ragioni sociali o territoriali ha carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente.
  • La contestazione dei dati numerici utilizzati dall’amministrazione per escludere un soggetto da un beneficio pubblico deve essere accompagnata da elementi probatori idonei a dimostrare l’errore nella rilevazione; una contestazione generica non è sufficiente.
  • Eventuali condotte scorrette di soggetti terzi, anche se astrattamente idonee a incidere sulla situazione fattuale del richiedente, non determinano di per sé l’illegittimità del provvedimento amministrativo se non è dimostrato il loro collegamento con un errore imputabile all’amministrazione.
  • La mera rilevanza sociale o culturale dell’attività svolta non integra automaticamente una situazione eccezionale idonea a giustificare la deroga a un requisito numerico predeterminato per l’accesso a un contributo pubblico.
  • L’amministrazione non ha un obbligo generale di provvedere sulle istanze di autotutela, sicché il silenzio serbato su una richiesta di annullamento o rettifica non è, per ciò solo, illegittimo.

Esclusione di una scuola paritaria dai contributi per l’anno scolastico 2024/2025

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’associazione gestore di una scuola paritaria dell’infanzia contro il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti che l’avevano esclusa dal contributo ordinario e dal relativo procedimento di assegnazione, oltre al silenzio sull’istanza di rettifica in autotutela della graduatoria.

Premesse e domanda

La scuola, iscritta nell’albo delle istituzioni scolastiche paritarie, aveva presentato domanda per i contributi previsti dai decreti ministeriali n. 17/2025 e n. 18/2025. L’Ufficio scolastico regionale l’aveva esclusa dal contributo ordinario poiché, secondo i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti, risultavano sei bambini frequentanti, a fronte del requisito minimo di otto per una scuola dell’infanzia a sezione unica.

La ricorrente ha sostenuto di avere avuto otto bambini iscritti e frequentanti e ha affermato che, anche ove il requisito numerico non fosse stato raggiunto, sussistevano le condizioni per applicare la deroga prevista per situazioni del tutto eccezionali di rilevanza sociale o territoriale. Ha inoltre contestato il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di rettifica in autotutela.

Motivi di ricorso

Il primo motivo denunciava la violazione del D.M. n. 17/2025, della nota MIUR n. 4334 del 24 giugno 2011, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. La ricorrente sosteneva che il requisito degli otto bambini fosse stato raggiunto e che la continuità didattica nella zona costituisse una ragione eccezionale per la deroga.

La ricorrente contestava inoltre il dato amministrativo relativo ai sei frequentanti, sostenendo che due bambini, pur continuando a frequentare la scuola paritaria, sarebbero stati inseriti dalla scuola statale tra i frequentanti dell’anno scolastico 2024/2025 senza il necessario nulla osta.

Il secondo motivo riguardava il silenzio sull’istanza del 10 luglio 2025, ritenuto illegittimo per non avere l’amministrazione rettificato la graduatoria.

Quadro normativo

L’art. 1, commi 9 e seguenti, della legge n. 62/2000 prevede il contributo dello Stato al finanziamento delle scuole paritarie, con priorità per le scuole dell’infanzia. L’art. 1, comma 636, della legge n. 296/2006 demanda al Ministro la definizione annuale dei criteri e dei parametri per l’attribuzione dei contributi.

Il D.M. n. 267/2007 include tra le dichiarazioni rilevanti ai fini della concessione del contributo l’indicazione delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti. I decreti ministeriali n. 17/2025 e n. 18/2025 costituiscono la disciplina attuativa annuale dei criteri di assegnazione.

Il parere distingue la disciplina del riconoscimento della parità scolastica da quella dell’accesso ai contributi. Il richiamo della nota MIUR n. 4334 del 2011 e delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 7265/2009 e n. 7269/2009 non consente di escludere il requisito numerico stabilito dal D.M. n. 17/2025 per l’erogazione dei contributi.

Valutazioni sul requisito numerico

La Sezione ha ritenuto che la disciplina attuativa sia espressione della discrezionalità attribuita al legislatore all’amministrazione ministeriale per perseguire le finalità della legge e, al contempo, per delimitare la discrezionalità dei direttori generali degli uffici scolastici regionali.

Per una scuola dell’infanzia a sezione unica, il requisito ordinario consiste nella presenza di almeno otto bambini effettivamente iscritti e frequentanti. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva rilevato sei frequentanti attraverso il sistema informativo ministeriale. La ricorrente ha contestato il dato, ma non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare l’errore dell’amministrazione.

Le eventuali condotte asseritamente scorrette della scuola statale, che avrebbe preso in carico due bambini nel corso dell’anno, non sono state ritenute idonee a incidere sulla legittimità degli atti impugnati, non essendo stato dimostrato un errore imputabile all’Ufficio scolastico regionale nella verifica dei requisiti.

Valutazioni sulla deroga

La possibilità di derogare al requisito degli otto frequentanti per situazioni del tutto eccezionali di rilevanza sociale o territoriale deve essere interpretata in senso restrittivo. La Sezione non ha negato il valore sociale e culturale delle istituzioni scolastiche, ma ha ritenuto che tale valore, considerato in termini generici, non sia sufficiente a integrare l’eccezionalità richiesta dalla norma.

Anche l’esigenza di assicurare la continuità didattica nel territorio, così come dedotta dalla ricorrente, non è stata ritenuta sufficiente per imporre all’amministrazione l’applicazione della deroga.

Silenzio sull’autotutela e domanda cautelare

La censura contro il silenzio sull’istanza di rettifica in autotutela è stata respinta perché l’amministrazione non ha un obbligo generale di provvedere sulle richieste di autotutela. Il mancato esercizio del potere di autotutela non determina quindi, di per sé, l’illegittimità del silenzio.

La domanda cautelare è stata assorbita dal rigetto del ricorso.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto, con assorbimento della domanda di sospensione. La ricorrente non ha dimostrato né il possesso del requisito minimo degli otto frequentanti né l’esistenza di una situazione eccezionale idonea a giustificare la deroga; inoltre, non è stata riconosciuta l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieScuole paritarie e privateRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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