Cassazione Civile, Ordinanza n. 28939/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Tre lavoratori, assunti dal Consorzio per le Autostrade Siciliane all'esito di una procedura di avviamento al lavoro ex art. 16, comma 3, l. n. 56/1987 per posti di agente tecnico esattore, chiedevano l'accertamento del diritto ad essere assegnati alle sedi di Roccalumera, Taormina e Giardini Naxos, nonché il risarcimento del danno per essere stati destinati a sedi diverse e più lontane dalle rispettive residenze. La lite nasceva dal fatto che i ricorrenti, pur essendo titolari di riserva ai sensi dell'art. 8 l. n. 223/1991, sostenevano di essere stati illegittimamente postergati, in fase di assegnazione delle sedi, rispetto a candidati ordinari o comunque collocati in posizione deteriore nella graduatoria integrata regionale. In cassazione deducevano: violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di circostanze non contestate; violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa acquisizione/valutazione delle prove; violazione degli artt. 16, comma 3, l. n. 56/1987, 8 l. n. 223/1991, 15 l. n. 264/1949, 28 d.P.R. n. 487/1994 e 97 Cost., sostenendo che la priorità nell'avviamento al lavoro, determinata dalla graduatoria formata con i titoli di preferenza, dovesse riflettersi anche nella priorità di scelta della sede di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la priorità riconosciuta nell'avviamento al lavoro, quando la graduatoria è formata tenendo conto dei titoli di preferenza, comporti anche una corrispondente priorità nella scelta della sede di lavoro. Ha richiamato il principio per cui le amministrazioni devono procedere all'immissione in servizio nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, e ha osservato che l'Assessorato regionale aveva vincolato il Consorzio al rispetto dell'ordine così formato. Ha quindi ritenuto provato, anche per mancata contestazione, il mancato rispetto di tale ordine nell'assegnazione delle sedi. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della Corte d'Appello di Catania è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché verifichi se il rispetto dell'ordine di avviamento avrebbe consentito l'assegnazione dei ricorrenti alle sedi rivendicate e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata proposta per lamentare che il giudice di merito avesse deciso senza considerare fatti allegati e non contestati; il motivo è stato accolto solo indirettamente, nel quadro della valorizzazione del principio di non contestazione.
La censura riguardava la mancata acquisizione e valutazione delle prove offerte; la Corte non ha accolto autonomamente tale doglianza, assorbendola nell'accoglimento del primo e del terzo motivo.
art. 16, comma 3, l. n. 56/1987
Norma richiamata come base dell'avviamento al lavoro tramite uffici di collocamento per la procedura di assunzione in questione.
Norma richiamata quale fonte del titolo di riserva vantato dai ricorrenti (liste di mobilità) e rilevante ai fini dell'ordine di graduatoria.
Norma richiamata insieme alle altre disposizioni sull'avviamento al lavoro e sul rispetto dell'ordine di graduatoria.
La Corte lo interpreta nel senso che le amministrazioni devono nominare e immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati nel rispetto dell'ordine di avviamento e della graduatoria integrata.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento viene richiamato per affermare che il rispetto dell'ordine di graduatoria nella scelta delle sedi va riferito al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, in relazione alle sedi allora disponibili.
Richiamato per qualificare il rapporto di lavoro del Consorzio come pubblico impiego contrattualizzato.
Richiamata per affermare la natura di ente pubblico non economico del Consorzio per le Autostrade Siciliane.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando l'assunzione avvenga tramite avviamento al lavoro con graduatoria integrata che tenga conto di titoli di preferenza o riserva, il rispetto dell'ordine di graduatoria deve riflettersi anche sull'assegnazione delle sedi disponibili, se la scelta delle sedi è conseguenza dell'avviamento.
- Il principio di imparzialità e buon andamento impone che l'ordine di graduatoria sia rispettato con riguardo alle destinazioni effettivamente disponibili al momento in cui la graduatoria produce effetti; non può pretendersi l'assegnazione a sedi non disponibili in quel momento.
- In presenza di fatti storici rilevanti non specificamente contestati dalla parte convenuta, il giudice di merito deve tenerne conto nella decisione secondo il principio di non contestazione.
- Quando l'ordine di avviamento e la graduatoria risultano vincolati da criteri prefissati dall'amministrazione competente, il datore di lavoro pubblico non può discostarsene nell'assegnazione delle sedi senza violare la disciplina applicabile.
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