Cassazione Civile, Ordinanza n. 34140/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2012 relativo a un immobile di proprietà della società di leasing, concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. Il contratto di leasing era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice nel 2012, ma l'immobile non era stato materialmente riconsegnato alla locatrice ed era rimasto nella disponibilità dell'utilizzatrice fino al 2014. La società di leasing ha impugnato l'accertamento sostenendo di non essere soggetto passivo IMU nel periodo considerato; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo applicabile, anche all'IMU, il criterio della durata del contratto fino alla riconsegna del bene, valorizzando in via analogica la disciplina TASI. Il Comune ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, perché dopo la risoluzione del leasing e fino alla riconsegna del bene la soggettività passiva IMU tornerebbe in capo alla società concedente, a prescindere dalla mancata restituzione materiale dell'immobile.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Comune. Ritiene corretta la tesi secondo cui, in caso di risoluzione anticipata del leasing immobiliare, la soggettività passiva IMU torna in capo al locatore/concedente anche se il bene non sia ancora stato restituito materialmente dall'utilizzatore. La CTR ha errato nell'estendere analogicamente all'IMU la disciplina TASI, perché i due tributi hanno presupposti diversi e l'art. 1, comma 672, della l. n. 147 del 2013 vale solo per la TASI. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, che dovrà uniformarsi al principio di diritto affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016
norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 9 per sostenere l'erroneità della decisione d'appello
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ...; ... per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
ai fini IMU rileva il vincolo contrattuale che legittima il possesso dell'utilizzatore; cessato il contratto, la soggettività passiva torna al locatore anche se manca la restituzione materiale del bene
art. 1, comma 672, l. n. 147 del 2013
in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario ...; per durata del contratto ... fino alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna
disciplina riferita solo alla TASI, non estensibile analogicamente all'IMU
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU
esclude che la disciplina della TASI possa modificare o integrare quella dell'IMU
norma di riferimento per individuare il soggetto passivo IMU nei contratti di leasing immobiliare
l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672
richiamata solo come parametro della TASI e come non applicabile per analogia all'IMU
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, la soggettività passiva segue il titolo giuridico che legittima il possesso del bene e non la mera disponibilità materiale dell'immobile.
- La locazione finanziaria comporta che il locatario sia soggetto passivo IMU dalla stipula e per tutta la durata del contratto; se il contratto viene risolto, il soggetto passivo ridiventa il concedente, anche se l'utilizzatore non ha ancora restituito il bene.
- La disciplina TASI sulla durata del leasing fino alla riconsegna del bene non è estensibile all'IMU, perché i due tributi hanno presupposti e funzioni diverse e il legislatore ha espressamente mantenuto distinta la disciplina IMU.
- In sede di legittimità, aderire a un orientamento giurisprudenziale minoritario e superato su un punto di diritto tributario determina la cassazione della sentenza di merito che lo abbia recepito.
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