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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16606/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente nel 2008, fondata sulla definizione automatica delle annualità pregresse prevista per il sisma Sicilia 1990. L'Agenzia delle Entrate non rispose all'istanza, formando un silenzio-rifiuto. Il contribuente impugnò il silenzio dinanzi al giudice tributario e ottenne l'accoglimento sia in primo grado sia in appello, con riconoscimento del diritto al rimborso. L'Agenzia ricorse per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato spettante il rimborso senza considerare che la norma sopravvenuta disciplina anche le modalità di accertamento ed erogazione delle somme, sicché avrebbe dovuto demandarsi all'Ufficio Rimborsi la quantificazione del dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che lo ius superveniens richiamato dall'Agenzia opera soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza e non incide sull'an debeatur, cioè sul diritto al rimborso già riconosciuto. Ne consegue che la CTR ha correttamente confermato il diritto del contribuente al rimborso. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il contribuente è rimasto intimato. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le norme sopravvenute che disciplinano procedure, modalità e termini di pagamento dei rimborsi tributari non incidono automaticamente sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, se la loro portata è limitata alla fase esecutiva o di ottemperanza.
  • In presenza di un credito tributario già riconosciuto, la quantificazione e l'erogazione possono essere rimesse all'amministrazione competente solo nei limiti in cui la legge sopravvenuta intervenga sulla fase attuativa, senza riaprire il thema decidendum relativo all'an del diritto.
  • La censura di violazione di legge è infondata quando il giudice di merito applica correttamente un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme all'indirizzo consolidato della Corte di cassazione.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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