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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19033/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di tardività proposta dai controricorrenti e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i tre motivi. Ha quindi condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessori)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per reintegrazione nel possesso relativo a una stradina interpoderale che attraversava un fondo rurale. Alcuni soggetti assumevano di avere sempre utilizzato quel passaggio per accedere ai propri fondi e lamentavano che la titolare del fondo e l'affittuario avessero ostacolato il transito collocando pietre di grandi dimensioni. Il tribunale aveva accolto la domanda possessoria, reintegrando gli attori nell'esercizio della servitù di passaggio e ordinando la rimessione in pristino; la corte d'appello aveva confermato la decisione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1168 c.c. in punto di legittimazione passiva, sostenendo che la proprietaria/usufruttuaria non fosse autrice morale dello spoglio e che l'affittuario non avesse alcun rapporto materiale con il fondo; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, censurando la valutazione delle prove testimoniali e documentali, ritenute inattendibili; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per asserita omessa pronuncia sulle istanze istruttorie non ammesse e per lesione del diritto di difesa. I controricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso, rilevando che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC prima della data indicata dai ricorrenti e che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    richiamato come norma sulla reintegrazione nel possesso e sulla legittimazione passiva nei giudizi possessorî, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito per tardività.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la mancata ammissione di mezzi di prova e la pretesa violazione del principio di disponibilità della prova.

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti come parametro del diritto di difesa in relazione al diniego delle prove.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    applicato dalla Corte per individuare la scadenza del termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività dell'impugnazione è questione pregiudiziale: se la sentenza impugnata risulta notificata validamente e il ricorso è notificato oltre il termine breve, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi.
  • La notificazione della sentenza a mezzo PEC fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, salvo che la parte impugnante deduca e dimostri specifici profili di invalidità della notifica.
  • Quando l'impugnazione è tardiva, restano assorbite le censure di merito sulla legittimazione passiva, sulla valutazione delle prove e sulle istanze istruttorie.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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