Cassazione Civile, Ordinanza n. 19033/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di tardività proposta dai controricorrenti e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i tre motivi. Ha quindi condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (possessori)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per reintegrazione nel possesso relativo a una stradina interpoderale che attraversava un fondo rurale. Alcuni soggetti assumevano di avere sempre utilizzato quel passaggio per accedere ai propri fondi e lamentavano che la titolare del fondo e l'affittuario avessero ostacolato il transito collocando pietre di grandi dimensioni. Il tribunale aveva accolto la domanda possessoria, reintegrando gli attori nell'esercizio della servitù di passaggio e ordinando la rimessione in pristino; la corte d'appello aveva confermato la decisione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1168 c.c. in punto di legittimazione passiva, sostenendo che la proprietaria/usufruttuaria non fosse autrice morale dello spoglio e che l'affittuario non avesse alcun rapporto materiale con il fondo; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, censurando la valutazione delle prove testimoniali e documentali, ritenute inattendibili; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per asserita omessa pronuncia sulle istanze istruttorie non ammesse e per lesione del diritto di difesa. I controricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso, rilevando che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC prima della data indicata dai ricorrenti e che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla reintegrazione nel possesso e sulla legittimazione passiva nei giudizi possessorî, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito per tardività.
norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti.
richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato per contestare la mancata ammissione di mezzi di prova e la pretesa violazione del principio di disponibilità della prova.
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti come parametro del diritto di difesa in relazione al diniego delle prove.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
applicato dalla Corte per individuare la scadenza del termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività dell'impugnazione è questione pregiudiziale: se la sentenza impugnata risulta notificata validamente e il ricorso è notificato oltre il termine breve, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi.
- La notificazione della sentenza a mezzo PEC fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, salvo che la parte impugnante deduca e dimostri specifici profili di invalidità della notifica.
- Quando l'impugnazione è tardiva, restano assorbite le censure di merito sulla legittimazione passiva, sulla valutazione delle prove e sulle istanze istruttorie.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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