Cassazione Civile, Ordinanza n. 00505/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico economico)
La controversia
L'ente locale ha impugnato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato l'accoglimento del ricorso proposto dall'istituto autonomo case popolari avverso un avviso di accertamento IMU 2013 per immobili assegnati ai beneficiari dal 1988. Il Comune aveva richiesto una maggiore imposta, ritenendo applicabile la disciplina ordinaria e contestando che gli immobili potessero essere considerati alloggi sociali. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 1 del d.m. 22 aprile 2008, assumendo erroneamente che il giudice di merito avesse qualificato tutti gli immobili dell'istituto come sociali; con il secondo, violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova sulla tipologia degli alloggi e sulla prova contraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che per l'anno d'imposta 2013 agli immobili regolarmente assegnati dagli IACP si applicava la disciplina introdotta dal d.l. n. 133 del 2013 sulla c.d. mini-IMU, che imponeva il pagamento di una quota ridotta dell'imposta. Ha inoltre rilevato che l'esenzione per gli alloggi sociali di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 era comunque non applicabile ratione temporis al 2013. Rigettato il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo per l'anno d'imposta 2013; l'esenzione per gli alloggi sociali non era applicabile ratione temporis al caso deciso.
art. 1, d.m. 22 aprile 2008
Richiamato dal ricorrente in tema di qualificazione degli alloggi, ma la Corte ha escluso che ciò potesse sovvertire l'applicazione della disciplina speciale IMU 2013 per gli alloggi IACP assegnati.
Ha sospeso il pagamento della prima rata IMU per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con finalità analoghe.
Ha abolito il pagamento della prima rata IMU per le medesime categorie di immobili indicate dal legislatore.
Per l'anno d'imposta 2013 ha previsto il pagamento della c.d. mini-IMU, ossia del 40% dell'eventuale differenza tra l'imposta calcolata con aliquota/detrazione comunali e quella determinata con le aliquote di base statali.
Richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova, ma il motivo è rimasto assorbito dopo il rigetto della censura principale.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011
La Corte ha precisato che l'esenzione per gli immobili sociali decorreva dal 1 gennaio 2014 e quindi non era applicabile all'IMU 2013 oggetto di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per porre a carico del ricorrente, in caso di rigetto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Per gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP, ai fini IMU dell'anno 2013, trova applicazione la disciplina speciale della c.d. mini-IMU introdotta dal d.l. n. 133 del 2013, non potendosi pretendere il pagamento dell'imposta piena.
- L'esenzione prevista per gli alloggi sociali non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua decorrenza normativa.
- Quando una questione di diritto assorbe integralmente il motivo di ricorso, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono autonoma decisione.
- La qualificazione dell'immobile e la ricostruzione del regime impositivo devono essere condotte in base alla disciplina applicabile ratione temporis, prevalendo la norma speciale sul richiamo a regole generali o successive.
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