Cassazione Civile, Ordinanza n. 14211/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società creditrice aveva contestato, nel reclamo avverso l'omologazione di un concordato preventivo di gruppo, la collocazione del proprio credito per prestazioni di progettazione come chirografario anziché privilegiato. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo ritenendo che i creditori fossero stati adeguatamente informati della questione, poiché la natura e la collocazione del credito erano state trattate nella relazione del commissario e nell'adunanza dei creditori, alla quale il difensore della creditrice era presente e aveva dichiarato di non votare. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale aveva escluso la natura privilegiata del credito pur in assenza di una domanda in tal senso nel reclamo; 2) violazione degli artt. 12 preleggi e 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte avrebbe dapprima qualificato il credito come professionale e poi come credito vantato da società, negandone il privilegio; 3) violazione dell'art. 172 l.fall. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato la dedotta mancata corretta informazione del ceto creditorio circa la pretesa di pagamento in privilegio, che avrebbe impedito un voto consapevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, qualificando le affermazioni della Corte d'appello sulla natura non privilegiata del credito come considerazioni incidentali e ad abundantiam, effettuate solo per ribadire che la questione era già sub iudice in un autonomo giudizio di accertamento. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando che la motivazione della Corte territoriale era chiara e non contraddittoria. Ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che il giudice di merito aveva effettivamente esaminato il tema della pretesa mancata informazione dei creditori e l'aveva esclusa, poiché la questione della collocazione del credito era stata portata a conoscenza dei creditori nel procedimento. La sentenza ha quindi confermato il decreto di omologazione del concordato e ha condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice svolge considerazioni solo incidentali o ad abundantiam, non eccedendo i limiti del thema decidendum.
Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. come parametro della dedotta contraddittorietà motivazionale, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione.
La motivazione è ritenuta chiara e non irriducibilmente contraddittoria.
La Corte afferma che la questione dell'informazione dei creditori sulla collocazione del credito era stata effettivamente esaminata e correttamente risolta dal giudice di merito.
I crediti contestati possono essere ammessi, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, nelle forme previste dalla procedura concordataria.
Indicato come base del reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo.
Richiamato quale esempio di credito da accertare in cognizione ordinaria quanto a esistenza, entità e rango, restando ferma l'ammissione ai fini del voto in sede di omologazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di ultrapetizione non ricorre se la corte di merito si limita a formulare argomentazioni incidentali o ad abundantiam, senza introdurre una domanda o un tema estraneo al devolutum.
- Nel concordato preventivo, i crediti contestati giudizialmente devono comunque essere trattati in modo tale da consentire un voto informato del ceto creditorio; la loro mancata o scorretta rappresentazione può incidere sulla regolarità della procedura.
- In sede di omologazione del concordato, il tribunale verifica la regolarità della procedura e la consapevolezza dell'informazione dei creditori, ma non sostituisce il giudizio di cognizione ordinaria sull'accertamento definitivo del credito contestato.
- La contestazione sulla natura privilegiata o chirografaria di un credito, se già pendente in autonomo giudizio, può essere richiamata solo ai fini della procedura concorsuale senza che ciò comporti pronuncia definitiva sul rango del credito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è infondato quando il giudice di merito abbia effettivamente affrontato quel fatto nella motivazione, escludendo la dedotta omissione informativa.
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