Cassazione Civile, Ordinanza n. 27608/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La ricorrente aveva convenuto in giudizio la società proprietaria chiedendo di accertare l'acquisto per usucapione di una striscia di terreno confinante con la propria abitazione, di circa 333 mq e composta da porzioni di due particelle, allora adibita a zona verde improduttiva. Aveva dedotto di utilizzare l'area sin dagli anni Settanta per il pascolo di animali di piccola taglia, in particolare galline e, inizialmente, conigli e capre, oltre che per lo sfalcio dell'erba e il taglio dei cespugli. La società aveva contestato il possesso esclusivo manifestato come esercizio della proprietà e aveva chiesto in via riconvenzionale la cessazione dell'utilizzazione. Il Tribunale di Bolzano aveva rigettato la domanda di usucapione, accolto la riconvenzionale e ordinato la cessazione dell'uso del terreno. In appello la società era stata estromessa, senza opposizione delle parti, in favore del successore a titolo particolare; la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 64/2024 depositata il 22 giugno 2024, aveva rigettato il gravame, riconoscendo l'uso materiale ultraventennale ma escludendo un possesso uti dominus e l'animus possidendi, perché mancavano atti univoci di esclusione dei terzi, in particolare una recinzione stabile e visibile. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1140, 1141, 1144, 1158 e 2697 c.c., sostenendo che il potere di fatto ultraventennale dovesse far presumere l'animus possidendi e che spettasse al resistente provare un titolo di detenzione o la tolleranza; (2) omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sul motivo d'appello relativo alla presunzione di possesso e al riparto dell'onere probatorio ex art. 1141 c.c.; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà insanabile tra l'accertamento dell'uso materiale protratto per almeno vent'anni e l'esclusione dell'animus possidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui il pascolo, lo sfalcio dell'erba e il taglio della vegetazione, pur protratti per almeno vent'anni, non manifestavano in modo inequivoco una signoria sul fondo incompatibile con il diritto del proprietario: le recinzioni erano temporanee e funzionali al confinamento degli animali, non risultava una delimitazione permanente e visibile, e le attività erano svolte anche sul terreno della ricorrente. L'accertamento del corpus materiale non comportava quindi, in queste circostanze, la prova di un possesso idoneo all'usucapione; venendo meno l'idoneità del corpus, non operava la presunzione dell'animus possidendi invocata ai sensi dell'art. 1141 c.c. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva escluso, con motivazione plausibile, che il potere materiale accertato costituisse esercizio del diritto reale utile all'usucapione; non residuava pertanto una questione sulla natura originaria della relazione materiale, né una presunzione di animus da applicare. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione d'appello distingueva coerentemente il possesso materiale dall'idoneità di tale possesso a manifestare l'esercizio uti dominus e a escludere i terzi; non ricorreva dunque una motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA; ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di ulteriori euro 3.000 in favore del controricorrente; ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Come sopra illustrato, dal contesto normativo e dalla giurisprudenza di questa Corte emerge con chiarezza che la prova dell’apprensione materiale di un bene non si traduce per ciò stesso nell’esercizio del diritto di proprietà, o di altro diritto reale ai sensi dell’art. 1140 c.c.: tale esercizio deve essere concretamente dimostrato da chi si dichiara proprietario.
L'apprensione materiale non equivale di per sé all'esercizio del possesso corrispondente alla proprietà o a un altro diritto reale: occorre dimostrare concretamente che le modalità del potere di fatto manifestino tale esercizio.
Ove il giudice del merito abbia ritenuto – con motivazione plausibile, pertanto non soggetta al sindacato di questa Corte – che il possesso esercitato dal possessore non sia idoneo all’usucapione dei beni posseduti, non può trovare applicazione l’art. 1141 c.c., non discutendosi più della natura dell’apprensione materiale dei beni in contestazione, già qualificata come possesso nel caso che ci occupa; cade, in conseguenza dell’inidoneità del corpus al possesso ad usucapionem, anche la presunzione dell’animus possidendi.
La presunzione dell'animus possidendi non supplisce alla mancanza di un corpus idoneo all'usucapione: quando il giudice di merito accerta che le modalità del possesso materiale non sono utili a usucapire, non opera la presunzione dell'art. 1141 c.c.
ai fini del possesso ad usucapionem occorrono comportamenti che siano chiara espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà, dovendo avere la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario;
L'usucapione immobiliare richiede un possesso esteriorizzato con comportamenti inequivoci, incompatibili con il diritto del proprietario e idonei a precluderne in concreto la potestà dominicale; la mera attività di coltivazione non è sufficiente.
dal contesto normativo e dalla giurisprudenza di questa Corte emerge con chiarezza che la prova dell’apprensione materiale di un bene non si traduce per ciò stesso nell’esercizio del diritto di proprietà, o di altro diritto reale ai sensi dell’art. 1140 c.c.: tale esercizio deve essere concretamente dimostrato da chi si dichiara proprietario.
Chi domanda l'accertamento dell'acquisto per usucapione deve provare che il potere materiale si sia concretamente manifestato come esercizio del diritto reale; la sola prova dell'apprensione o dell'utilizzazione materiale non trasferisce automaticamente sulla controparte l'onere di dimostrare il contrario.
Tanto basta ad escludere l’omissione di pronuncia lamentata nel presente mezzo di gravame e reiterata in memoria.
Non ricorre omessa pronuncia quando la questione dedotta non richiede un autonomo esame perché, una volta esclusa l'idoneità del corpus all'usucapione, viene meno il presupposto per applicare la presunzione invocata.
il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
Il vizio motivazionale rilevante sussiste quando, pur esistendo graficamente una motivazione, questa non consente di percepire il fondamento della decisione né il ragionamento seguito; non sussiste se la sentenza distingue in modo comprensibile tra potere materiale e possesso idoneo all'usucapione.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
Nel procedimento di definizione accelerata, se la parte chiede la decisione e il giudizio si conclude conformemente alla proposta, la Corte applica le ulteriori conseguenze pecuniarie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; nel caso concreto ha liquidato euro 3.000 in favore del controricorrente.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
Nel caso di definizione conforme alla proposta formulata nel procedimento accelerato, la Corte ha applicato anche la condanna pecuniaria prevista dal comma 4, liquidando euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
La decisione è stata resa dopo l'istanza di decisione della ricorrente nell'ambito del procedimento accelerato e in conformità alla proposta di definizione; tale circostanza è stata posta dalla Corte a fondamento delle ulteriori condanne pecuniarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Il comma 1-bis individua l'importo di riferimento per il contributo unificato, al quale è parametrato l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.
Massime di principio
- Per l'usucapione, la prova dell'uso materiale ultraventennale del fondo non basta: le condotte devono esteriorizzare in modo inequivoco una signoria di fatto incompatibile con il diritto del proprietario e idonea a escluderne la potestà sul bene.
- La mera coltivazione, lo sfalcio dell'erba o il taglio della vegetazione non sono, da soli, sufficienti a integrare un possesso utile all'usucapione; la recinzione del fondo può invece costituire un comportamento idoneo quando, per caratteristiche e stabilità, manifesti l'esclusione dei terzi.
- La presunzione dell'animus possidendi non opera per il solo fatto che sia provata una relazione materiale con il bene: se il giudice di merito accerta che le modalità del potere di fatto non sono idonee all'usucapione, viene meno il presupposto per la presunzione.
- Il giudice di merito valuta se le concrete modalità di esercizio del potere sul bene integrino possesso utile all'usucapione; tale apprezzamento, se congruamente motivato e immune da vizi giuridici, non è censurabile in cassazione.
- Non sussiste contraddizione motivazionale per il solo fatto che il giudice accerti l'uso materiale protratto nel tempo e, al contempo, ne escluda l'idoneità a manifestare l'esercizio uti dominus: i due accertamenti riguardano rispettivamente il corpus materiale e la sua qualificazione ai fini dell'usucapione.
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