Cassazione Civile, Ordinanza n. 23437/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di un'imbarcazione stipulato tra le parti. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; la Corte d'appello aveva confermato tale decisione. In cassazione l'appaltatore ha articolato quattro censure: (1) nullità del procedimento e delle sentenze di merito per asserito difetto di valida procura ad litem del difensore della società, sostenendo che la procura rilasciata per un precedente ricorso cautelare ante causam non potesse valere per il giudizio ordinario di merito, perché relativo a un rapporto diverso; (2) violazione degli artt. 1453 e 2733 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la domanda di risoluzione era stata accolta senza adeguata prova dell'inadempimento, poiché la Corte d'appello avrebbe trascurato le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della società circa il mancato avveramento della condizione di esigibilità del credito (installazione dei motori dell'imbarcazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo gruppo di motivi, affermando che la procura rilasciata per il procedimento cautelare ante causam, se formulata in termini ampi e inequivoci, può estendersi anche al successivo giudizio di merito; inoltre ha considerato che il procedimento cautelare e la causa di merito si riferivano comunque al medesimo rapporto sostanziale derivante dal contratto di appalto. Ha dichiarato inammissibile il secondo gruppo di motivi perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito; ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la presenza di doppia conforme e ha dichiarato inammissibile per novità la censura relativa alla prova legale della confessione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procura ad litem può essere idonea a coprire anche il giudizio di merito se il mandato cautelare è formulato in modo ampio e inequivoco.
Richiamato in relazione alla validità della procura e degli atti difensivi.
Richiamato in relazione alla regolarità della rappresentanza processuale.
Serve a distinguere il procedimento cautelare ante causam, autonomo ma strumentale rispetto al merito.
Descrive il sequestro conservativo come misura cautelare volta a preservare la garanzia patrimoniale del creditore.
Richiamato per evidenziare la fase di esecuzione del sequestro conservativo.
Il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento con la sentenza di condanna esecutiva.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei suoi presupposti di fatto.
La censura sulla confessione è stata dichiarata inammissibile per novità, poiché non risultava trattata nella sentenza impugnata né dedotta nei gradi precedenti.
Richiamato in relazione al valore delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale.
art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, c.p.c.
È stato ribadito che il vizio di violazione di legge non consente di riesaminare la ricostruzione del fatto; l'omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, ratione temporis.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1-4 dell'art. 360, con esclusione del vizio di cui al n. 5.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il procedimento cautelare ante causam e il giudizio di merito sono autonomi ma, se la procura iniziale è formulata in termini ampi e inequivoci, essa può valere anche per introdurre il merito o per resistervi, senza necessità di un nuovo mandato.
- Per verificare la validità della procura rilasciata in sede cautelare occorre guardare al contenuto letterale dell'incarico: espressioni come "presente procedura e giudizio" e riferimenti a ogni altro procedimento connesso possono comprendere anche il successivo giudizio ordinario.
- Il sequestro conservativo tutela il credito derivante dal rapporto sostanziale dedotto e non è decisivo che l'oggetto materiale della misura riguardi un diverso bene o una diversa fonte esecutiva, se la pretesa creditoria sottostante resta la stessa.
- La censura formalmente rubricata come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare l'accertamento e la valutazione del fatto compiuti dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto il profilo di un più persuasivo coordinamento delle prove, poiché ciò appartiene al merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nel ricorso per cassazione, nei limiti temporali applicabili.
- La deduzione di una confessione giudiziale o di altro fatto processuale non esaminato nei gradi di merito è inammissibile se si tratta di questione nuova non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente allegata come devoluta al giudice d'appello.
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