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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12361/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal giudice competente dopo la valutazione del presupposto processo presupposto. L’interessata ha proposto opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale di Crotone l’ha rigettata. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) ha denunciato apparenza motivazionale, sostenendo che il giudice non avrebbe spiegato le ragioni del dissenso rispetto alla valutazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 2) ha dedotto violazione degli artt. 126 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c., lamentando che non fosse stata eliminata da un verbale d’udienza la parola "casualmente", mai pronunciata dal difensore e asseritamente rilevante; 3) ha denunciato violazione dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, per non essere stato acquisito il fascicolo della causa civile, dal quale il giudice dell’opposizione avrebbe potuto ricavare elementi decisivi in suo favore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque infondato, perché la motivazione del provvedimento impugnato era ampiamente sufficiente e non apparente; il secondo motivo era inammissibile per difetto di specificità, non essendo spiegato in che modo l’avverbio riportato nel verbale avesse inciso sulla decisione, anche considerando che era stato poi espunto; il terzo motivo era parimenti non scrutinabile per difetto di specificità, poiché non erano indicati elementi decisivi che il fascicolo non acquisito avrebbe potuto offrire, diversi da quelli già valutati dal Tribunale. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. conduce a una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso sia privo di consistenza tale da richiedere un nuovo intervento nomofilattico. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero è rimasto intimato. È stato infine dato atto dell’obbligo, se dovuto, del versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    L’opposizione contro la revoca del patrocinio è scrutinabile solo se il ricorrente indichi specificamente gli elementi di fatto e di diritto che renderebbero errata la valutazione di manifesta infondatezza o temerarietà della pretesa presupposta.

  • art. 126 c.p.c.

    La censura sulla verbalizzazione processuale richiede la specifica dimostrazione della rilevanza concreta dell’asserita irregolarità rispetto alla decisione.

  • art. 46 disp. att. c.p.c.

    La richiesta di correzione o rimozione di una verbalizzazione deve essere sorretta da specificità e dalla dimostrazione della sua incidenza sul provvedimento.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Se il ricorso non supera il filtro della manifesta infondatezza rispetto a un orientamento consolidato, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si commisura l’ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L’inammissibilità rilevata in sede di filtro può produrre effetti anche ai fini dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato quale parametro sistematico del filtro di inammissibilità per impugnazioni prive di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato in via analogica dalla motivazione sul filtro, a supporto dell’idea di selezione delle impugnazioni inconsistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici: il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali argomentazioni decisive non siano state esaminate o quali elementi probatori avrebbero potuto condurre a una decisione diversa.
  • La censura di apparenza motivazionale non è ammissibile se il provvedimento contiene una motivazione superiore al minimo costituzionale; non basta contestare in astratto il dissenso rispetto ad altra valutazione.
  • Le irregolarità della verbalizzazione processuale sono rilevanti solo se il ricorrente dimostra, in concreto, la loro incidenza sulla decisione impugnata.
  • La mancata acquisizione di un fascicolo non integra di per sé motivo utile se non si indicano specificamente gli elementi decisivi che da esso sarebbero emersi.
  • Il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta seriamente con un orientamento consolidato e non richiede un intervento nomofilattico della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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