Cassazione Civile, Ordinanza n. 22756/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il conducente ha impugnato l’ordinanza prefettizia con cui gli era stata revocata la patente come sanzione accessoria, perché era stato accertato che circolava abusivamente nel periodo di sospensione della patente. In origine aveva sostenuto che la revoca non potesse essere adottata prima che la violazione principale fosse divenuta definitiva e che, inoltre, ai fini del conseguimento di una nuova patente, dovesse essere scomputato il cosiddetto presofferto maturato dal provvedimento provvisorio di revoca. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e il Tribunale aveva confermato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione degli artt. 218, comma 6, e 219, comma 2, cod. strada, per avere il giudice d’appello ritenuto legittima la revoca senza attendere il definitivo accertamento della violazione principale; (2) violazione dell’art. 219, comma 3-bis, cod. strada, per il mancato riconoscimento del presofferto nel periodo necessario per conseguire una nuova patente dopo la revoca.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la revoca della patente può essere disposta dal prefetto una volta accertata la sussistenza della condizione prevista dalla legge, cioè la circolazione abusiva durante il periodo di sospensione, senza che sia necessario attendere il definitivo accertamento amministrativo o giudiziale della violazione presupposta. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la disciplina sanziona anche la guida nel periodo di ritiro della patente, in quanto il ritiro anticipa l’efficacia della sospensione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione impugnata e perché il tema del presofferto rileva, secondo la giurisprudenza richiamata, nell’eventuale giudizio contro il diniego di rilascio della nuova patente, non nell’impugnazione della revoca. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992
"Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente [...] è punito con la sanzione amministrativa [...] Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi"
La sanzione accessoria della revoca si applica quando sia accertata la circolazione abusiva nel periodo di sospensione; non è richiesto il previo passaggio in giudicato o il definitivo accertamento della violazione principale.
art. 219, comma 2, d.lgs. 285/1992
"[...] il prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca [...]"
Il prefetto deve verificare la sussistenza della condizione legale che integra la revoca; una volta accertata, emette l’ordinanza senza attendere ulteriori definitività dell’illecito presupposto.
art. 219, comma 3-bis, d.lgs. 285/1992
La deduzione sul presofferto è stata ritenuta inconferente nel giudizio di impugnazione della revoca; il tema attiene al diverso diniego di rilascio della nuova patente per mancato decorso del termine di legge.
È il parametro processuale invocato per dedurre violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di sanzioni accessorie del codice della strada, il prefetto può adottare l’ordinanza di revoca della patente quando sia accertata la specifica condizione legale prevista dalla norma, senza necessità di attendere il definitivo accertamento della violazione principale.
- La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente è sanzionabile anche se avviene nel periodo di ritiro del documento da parte degli agenti accertatori, poiché tale ritiro anticipa l’efficacia della sospensione e svolge una funzione strumentale e preventiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che non si confronti con la ragione effettiva della decisione è inammissibile.
- Il tema del presofferto rileva nel giudizio contro il diniego di rilascio di una nuova patente fondato sul mancato decorso del termine legale, non nell’impugnazione del provvedimento di revoca della patente.
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