Cassazione Civile, Ordinanza n. 13090/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice, dipendente di una società alberghiera dal 1991 al 2012, aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per euro 21.230,31 a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti, differenze di tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR e una tantum. In opposizione, il decreto veniva revocato perché ritenuti prescritti i crediti di lavoro; la Corte d'appello confermava la decisione rilevando, in sintesi, che per ferie e permessi mancava prova dello svolgimento di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo, che le differenze retributive erano maturate prima del 2005 ed erano già prescritte al momento dell'azione, che sull'indennità sostitutiva del preavviso non era stata specificamente contestata l'entità del pagamento eseguito dalla società e che, quanto al TFR, non erano state contestate le somme già corrisposte. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per non avere considerato i conteggi analitici e la documentazione a sostegno delle richieste per ferie, festività soppresse e permessi; (2) omesso esame e violazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 18 L. 300/1970, contestando l'affermazione circa il numero di dipendenti occupati e sostenendo che, dal 2010, la società avesse meno di 15 dipendenti e che la procedura di mobilità in deroga avesse creato una situazione di metus idonea a impedire l'esercizio dei diritti; (3) omesso esame in relazione al TFR, sostenendo che, detratte le somme già versate, residuasse un saldo ancora dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte le censure formulate ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sia perché proposte in una vicenda di doppia conforme, sia perché non riguardavano l'omesso esame di un fatto storico decisivo ma una mera critica alla valutazione delle prove. Le doglianze ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. sono state giudicate, nella sostanza, richieste di nuovo esame del merito. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova ma aveva soltanto valutato in modo sfavorevole l'esito probatorio; parimenti non è stata ravvisata una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché non vi era stata utilizzazione di prove illegali o disapplicazione di prove legali. La lavoratrice è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non ricorre quando la censura mira solo a contestare la valutazione delle prove.
Richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, ritenuti maturati in epoca anteriore e quindi prescritti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un contesto di tutela contro il licenziamento idoneo a incidere sul metus; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure formalmente veicolate come violazione di legge sono state ritenute, in sostanza, richieste di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di denunciare il mancato esame di singoli elementi istruttori.
In caso di doppia conforme, le censure di fatto ex art. 360, n. 5 c.p.c. sono inammissibili.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non per la sola diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di prove o documenti.
- In presenza di doppia conforme, le doglianze di merito veicolate come vizi motivazionali sono inammissibili nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia correttamente individuato la parte onerata ma abbia semplicemente valutato sfavorevolmente l'esito della prova.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio, riservata al giudice di merito; è configurabile solo in presenza di uso di prove non dedotte, prove illegali o attribuzione di efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore.
- Le questioni relative alla prescrizione dei crediti di lavoro e alla sussistenza di un eventuale metus impeditivo dell'esercizio del diritto richiedono specifiche allegazioni e restano insindacabili in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non apparente.
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