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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13078/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da due lavoratori per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dedotto alternativamente alle dipendenze di una società o di un'altra, nel periodo dal 27 agosto 2013 al 31 luglio 2016, e per conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 31 luglio 2016, con le conseguenti domande reintegratorie e risarcitorie. Nella fase sommaria del rito Fornero il tribunale aveva, in un giudizio, escluso una società per inammissibilità delle domande nei suoi confronti e, nell'altro, rigettato la domanda di nullità del licenziamento nei confronti della stessa società, disponendo la prosecuzione verso l'altra società. Successivamente, nel giudizio di opposizione, il tribunale aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società poi ritenuta litisconsorte necessaria; la corte d'appello ha invece escluso tale necessità, valorizzando la formazione del giudicato sulle precedenti ordinanze non opposte e la mancanza di interesse dei lavoratori a proseguire nei confronti della società estromessa. Il ricorso principale censurava la compensazione delle spese processuali, ritenuta illegittima per difetto dei presupposti di legge e per motivazione apparente. I ricorrenti incidentali contestavano invece la decisione sulla mancata impugnabilità del provvedimento di integrazione del contraddittorio, la formazione del giudicato sulle ordinanze di fase sommaria, l'inammissibilità della domanda di estromissione e, in via consequenziale, la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi incidentali sulla base del principio secondo cui le ordinanze in materia di integrità del contraddittorio hanno natura ordinatoria e non decisoria, ma ha soprattutto affermato che, nel caso concreto, le ordinanze di fase sommaria con cui il tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità o il rigetto delle domande nei confronti della società si erano consolidate in giudicato perché non tempestivamente impugnate, sicché correttamente la corte territoriale aveva escluso la necessità di ripristino del contraddittorio nel successivo giudizio di opposizione. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda e della non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali sulle questioni trattate, escludendo che la motivazione fosse apparente. È stata inoltre confermata la compensazione delle spese tra i ricorrenti incidentali e la società coinvolta solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio. Disposta anche la declaratoria sul contributo unificato nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di litisconsorzio necessario e integrità del contraddittorio

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il provvedimento di integrazione del contraddittorio sarebbe ordinatorio e insindacabile

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione alla natura del provvedimento sul contraddittorio

  • art. 270 c.p.c.

    citato dai ricorrenti incidentali tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato sulle ordinanze non impugnate

  • art. 24 Cost.

    citato dai ricorrenti incidentali nel dedurre la lesione del diritto di difesa

  • art. 108 c.p.c.

    richiamato in tema di estromissione dal processo

  • art. 109 c.p.c.

    richiamato in tema di estromissione dal processo

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato in tema di disciplina dell'estromissione e delle statuizioni processuali

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni, o nei casi di reciproca soccombenza, e che il sindacato di legittimità riguarda la correttezza giuridica della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di obbligo di motivazione e sindacato sulla compensazione delle spese

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di sufficienza della motivazione

  • art. 18, primo comma, L. n. 300/1970

    richiamato quale base della domanda di nullità del licenziamento e nel ragionamento sul requisito dimensionale come fatto impeditivo

  • art. 1, commi 47, 49 e 51, L. n. 92/2012

    richiamati per la scansione del rito Fornero, la fase sommaria, l'opposizione e il regime delle impugnazioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 47, L. n. 92/2012

    richiamato in relazione al carattere impeditivo del requisito dimensionale e alla disciplina del rito

  • art. 1, comma 49, L. n. 92/2012

    richiamato per le ordinanze della fase sommaria nel rito Fornero

  • art. 1, comma 51, L. n. 92/2012

    richiamato per il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria

Massime di principio

  • Nel rito Fornero, le ordinanze rese nella fase sommaria che decidono nel merito su domande o eccezioni hanno natura decisoria e, se non impugnate nei modi previsti, si consolidano in giudicato; non possono essere trattate come meri provvedimenti ordinatori sull'integrità del contraddittorio.
  • Il giudice di legittimità, quando sia denunciata la mancata integrazione del contraddittorio, deve verificare se sulla precedente statuizione sia già intervenuto giudicato; in tal caso la questione non può essere riaperta d'ufficio nel giudizio successivo.
  • La qualificazione della domanda e l'interpretazione degli atti processuali appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se travalicano i limiti del petitum e della causa petendi o sostituiscono d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.
  • Nel sistema delle spese, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni è legittima quando il giudice individui una effettiva situazione di obiettiva incertezza o particolarità della controversia; il sindacato di cassazione non può sostituirsi al merito nella valutazione di gravità ed eccezionalità, salvo motivazione apparente o disallineamento rispetto alle evidenze di causa.
  • La soccombenza va valutata con riferimento all'effettivo oggetto devoluto in ciascuna fase o impugnazione, sicché la parte già risultata soccombente su domande definite in fase sommaria non può escludere la propria soccombenza solo perché la controversia prosegue su altri capi o tra altre parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiudusta causa
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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