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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00942/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'associazione impugnava l'ordinanza/sentenza di merito che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in materia di imposte dirette e IVA per l'anno 2004. La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva disconosciuto il regime agevolativo invocato dall'ente come ONLUS, ritenendo che le attività svolte avessero natura commerciale e che non fossero provati i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 148, comma 1, e 143, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come commerciali i proventi dell'associazione. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 148, comma 3, e 143, comma 3, lett. a), d.P.R. 917/1986, assumendo che la CTR avesse confuso le attività istituzionali con quelle ausiliarie e avesse erroneamente considerato commerciali le manifestazioni musicali organizzate, che sarebbero state finalizzate solo alla raccolta fondi per le attività statutarie. Con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 4, d.m. MEF 18 luglio 2003, n. 266, attuativo dell'art. 11 d.lgs. 460/1997, contestando l'affermazione della CTR secondo cui non era dovuto l'avviso di cancellazione dal registro delle ONLUS poiché l'associazione non era mai stata iscritta al registro.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi. Ha osservato che i primi due erano diretti, sotto la veste formale della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, cioè dell'accertamento della natura commerciale dell'associazione e delle attività svolte, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché parimenti rivolto a contestare un accertamento di fatto (mancata iscrizione al registro delle ONLUS) e, comunque, perché le ulteriori censure cadevano su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, già sorretta dal rigetto degli altri motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto per le spese, in ragione della mancata difesa sostanziale dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, la censura esula dal sindacato di legittimità.

  • art. 148, comma 1, d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione commerciale dei proventi, ma la Corte non entra nel merito della norma perché reputa la censura volta a rivalutare i fatti.

  • art. 143, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986

    Richiamato quale parametro delle agevolazioni fiscali degli enti; la Corte considera la doglianza inammissibile perché implica una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 148, comma 3, d.P.R. 917/1986

    Richiamato per sostenere la natura non commerciale delle attività ausiliarie; la Corte osserva che la sua applicazione richiederebbe accertamenti di fatto non consentiti in cassazione.

  • art. 143, comma 3, lett. a), d.P.R. 917/1986

    Richiamato per qualificare come istituzionali o ausiliarie le attività dell'ente; la Corte ribadisce che la sussunzione richiederebbe una ricostruzione fattuale non esperibile in legittimità.

  • art. 5, comma 1, d.m. MEF 18 luglio 2003, n. 266

    Richiamato con riferimento alla procedura di iscrizione/cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS, ma la censura è dichiarata inammissibile perché incentrata su un fatto (mancata iscrizione) contestato in cassazione.

  • art. 6, comma 4, d.m. MEF 18 luglio 2003, n. 266

    Richiamato quale disciplina attuativa dell'iscrizione/cancellazione nel registro ONLUS, senza accoglimento della censura.

  • art. 11, d.lgs. 460/1997

    La Corte ribadisce che la corretta e completa compilazione della comunicazione è necessaria per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS e che il rispetto dei requisiti formali è presupposto fondamentale per il regime agevolativo.

  • art. 10, d.lgs. 460/1997

    Richiamato nel principio secondo cui i requisiti formali previsti dalla norma sono presupposto indispensabile per ottenere il regime agevolato ONLUS.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito sull'apprezzamento degli elementi istruttori, sulla loro attendibilità e sul convincimento raggiunto dal giudice territoriale.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la censura che non scalfisca tutte le rationes rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse o comunque non può condurre alla cassazione.
  • Ai fini del regime agevolativo ONLUS, il rispetto dei requisiti formali richiesti dalla disciplina di settore e la corretta compilazione della comunicazione per l'iscrizione nell'anagrafe costituiscono presupposti necessari per beneficiare del trattamento fiscale di favore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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