Cassazione Civile, Ordinanza n. 22207/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (confinanti)
La controversia
La controversia nasce da opere realizzate su un fondo confinante: il proprietario/possessore di un capannone sosteneva che i vicini avessero infisso nove travi di sostegno nel muro di sua esclusiva proprietà per costruire una tettoia, senza consenso. Dopo le proteste e un accertamento tecnico preventivo, le travi erano state in parte rimosse, ma – secondo la parte attrice – restavano danni e un pregiudizio alla stabilità del muro. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando un modesto risarcimento per danno materiale e compensando le spese. In appello l'attore chiedeva la riforma della decisione, l'accoglimento integrale delle domande, la rinnovazione dell'istruttoria, l'ammissione di prove orali e di una nuova c.t.u. La Corte d'appello rigettava il gravame, affermando che il danno era solo estetico e che l'indennità di medianza non spettava al proprietario del muro ma al vicino che costruisce in appoggio. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 874 c.c., dell'art. 42 Cost., dell'art. 832 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la comunione forzosa del muro e la relativa indennità fossero dovute al proprietario del muro quando il vicino abbia costruito in appoggio; 2) omesso esame, violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente in relazione al rigetto del rimborso delle spese stragiudiziali sostenute per agire in giudizio; 3) omesso esame e motivazione apparente quanto al diniego di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta dal ricorrente parziale e tecnicamente inattendibile; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c., omesso esame e motivazione apparente sulle spese, contestando sia la compensazione in primo grado sia la condanna alle spese d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 874 c.c., secondo cui la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro spetta al proprietario del fondo finitimo che costruisce in appoggio o in aderenza, mentre il proprietario del muro ha solo il diritto a percepire l'indennità conseguente all'esercizio di tale facoltà da parte del vicino. Ha inoltre giudicato infondate le doglianze sul rimborso delle spese stragiudiziali, perché la Corte territoriale aveva esaminato la domanda e l'aveva respinta con motivazione non apparente e logicamente comprensibile; le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. erano comunque precluse dalla doppia conforme. Quanto alla c.t.u., la Cassazione ha ribadito che la decisione di disporre o rinnovare la consulenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è omessa o radicalmente illogica; nel caso concreto la Corte d'appello aveva esaminato le contestazioni e fatto proprie le conclusioni peritali, qualificando il danno come meramente estetico e non strutturale. Infine, sulle spese, ha confermato la compensazione di primo grado per soccombenza reciproca, poiché era stata accolta una sola delle domande plurime proposte, e la condanna alle spese di appello, essendo il gravame stato integralmente respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La comunione forzosa del muro sul confine è facoltà del proprietario del fondo confinante che costruisce in appoggio o aderenza; il proprietario del muro non può chiedere lui stesso la comunione, ma solo l'indennità conseguente all'esercizio di quel diritto da parte del vicino.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tutela della proprietà, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dei poteri del proprietario; la Corte lo considera non dirimente rispetto alla disciplina speciale dell'art. 874 c.c.
La Corte d'appello non ha pronunciato ultra o extra petita; ha esaminato le domande omesse dal primo giudice e le ha decise nel merito, sicché la censura è infondata.
Le censure di omesso esame di fatti decisivi risultano inammissibili per la doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Preclude il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
Le spese seguono la soccombenza nel grado di appello; il rigetto integrale del gravame giustifica la condanna dell'appellante alle spese del secondo grado.
La compensazione delle spese di primo grado è giustificata dalla soccombenza reciproca, risultando accolte solo una delle domande plurime e respinte le altre autonome.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La comunione forzosa del muro sul confine è un diritto potestativo attribuito al proprietario del fondo finitimo che intenda costruire in appoggio o in aderenza; il proprietario del muro non è legittimato a pretenderne la costituzione, ma può soltanto esigere l'indennità prevista dalla legge quando il vicino eserciti quella facoltà.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche: la censura sulla consulenza tecnica è scrutinabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- La decisione di disporre o rinnovare una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il giudice abbia esaminato le contestazioni e reso una motivazione non apparente.
- Le spese stragiudiziali sono rimborsabili solo se risultano causalmente collegate al fatto dannoso o alla responsabilità accertata; il giudice può respingere la domanda quando le spese siano estranee al merito o assorbite dalla regolazione delle spese processuali.
- La compensazione delle spese di primo grado è legittima in presenza di soccombenza reciproca, anche quando l'attore abbia ottenuto accoglimento solo su una delle domande plurime proposte, mentre la soccombenza totale nel grado di appello comporta la condanna alle spese del gravame.
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