Parere n. 1591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Antonio Mocerino contro il Comune di Somma Vesuviana per l’annullamento della delibera di approvazione del PUC n. 88 del 29 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione consiliare del Comune di Somma Vesuviana n. 88 del 29 dicembre 2023, di approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), corredato dalla VAS e dalla sintesi non tecnica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, proprietario di due particelle site in Somma Vesuviana, ha chiesto l'annullamento dell'approvazione del PUC nella parte in cui ha mantenuto l'area in zona territoriale omogenea E5 - aree agricole periurbane, anziché riclassificare la particella 1263 in zona B3 - aree di integrazione urbanistica e riqualificazione paesaggistica e la particella 8 in Ambito di Trasformazione Commerciale (ATC). Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 1150/1942, dell'art. 3 del regolamento regionale Campania n. 5/2011 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e sviamento, assumendo che il riesame delle osservazioni, disposto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 17 giugno 2022, non fosse stato eseguito né menzionato negli atti successivi. Il secondo motivo contestava l'illogicità e la disparità di trattamento dei rilievi posti a fondamento del rigetto dell'osservazione: la non contiguità della particella 1263 ad altre zone B3 e l'impossibilità di riclassificare la particella 8 in ATC per ragioni di dimensionamento e localizzazione. Il ricorrente richiamava inoltre i parametri del d.m. n. 1444/1968, asseritamente rispettati dall'area, e l'accoglimento di osservazioni relative ad altre aree ritenute similari.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. Quanto al primo motivo, ha affermato che il mandato conferito al progettista con la deliberazione n. 77/2022 costituiva un'attività istruttoria interna; in assenza di modifiche sostanziali, l'esito negativo del riesame poteva confluire nel mantenimento delle precedenti determinazioni senza una specifica menzione nelle successive deliberazioni. L'art. 9 della l. n. 1150/1942 e l'art. 7 del regolamento regionale n. 5/2011 non impongono un obbligo di motivazione rafforzata per il rigetto di osservazioni già esaustivamente controdedotte, essendo sufficiente che la motivazione finale sia desumibile dai criteri generali seguiti nella formazione del piano. Quanto al secondo motivo, la Sezione ha ribadito che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esercizio di potere tecnico-discrezionale e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o illogicità, non per mero dissenso valutativo. Ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione fondata sull'ubicazione, sull'estensione, sulla conformazione, sulla destinazione agricola dell'immobile e sulla sua non contiguità al tessuto urbano consolidato. L'art. 38, comma 3, delle N.T.A., nella parte in cui consente destinazioni commerciali e rurali, riguarda le costruzioni situate in aree già classificate B3 e non costituisce criterio per la classificazione primaria di un'area. Il richiamo ad altre aree classificate diversamente non dimostra una disparità di trattamento, poiché ciascuna area deve essere valutata secondo le proprie caratteristiche. Infine, le argomentazioni difensive del Comune sono state qualificate come illustrazione delle ragioni già poste a fondamento dell'atto, non come integrazione postuma della motivazione.
Osservazioni
Primo motivo - Riesame delle osservazioni per l'inclusione in zona B3
Il mandato al progettista disposto dalla deliberazione n. 77/2022 integra un'attività istruttoria interna. Se il riesame ha esito negativo e non determina modifiche sostanziali, i suoi risultati possono confluire nel mantenimento delle precedenti determinazioni senza essere formalmente enunciati in ciascuna deliberazione successiva.
Primo motivo - Obbligo di motivazione sul rigetto delle osservazioni
Gli artt. 9 della l. n. 1150/1942 e 7 del regolamento regionale n. 5/2011 non impongono una motivazione rafforzata per il rigetto di osservazioni già esaustivamente controdedotte. È sufficiente che la motivazione del provvedimento finale sia ricavabile dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano.
Secondo motivo - Sindacato sulle scelte di pianificazione urbanistica
Le scelte urbanistiche sono espressione di potere tecnico-discrezionale e possono essere censurate in sede di legittimità soltanto per manifesta irragionevolezza o illogicità; non è sufficiente la mera contrapposizione della valutazione del privato a quella dell'amministrazione.
Secondo motivo - Classificazione dell'area in zona E5 anziché B3 e disparità di trattamento
La classificazione in zona E5 è stata ritenuta coerente con la destinazione agricola dell'immobile, la sua ubicazione, estensione, conformazione e non contiguità al tessuto urbano consolidato. Il richiamo ad altre aree classificate B3 non dimostra una disparità di trattamento, poiché le aree devono essere valutate individualmente in base alle rispettive caratteristiche.
Difetto di istruttoria e motivazione - Integrazione delle ragioni dell'atto
Le ragioni del diniego risultavano dall'allegato Rel. 01, parte integrante della deliberazione n. 77/2022. Le argomentazioni svolte dal Comune nelle controdeduzioni costituiscono una mera illustrazione difensiva delle ragioni già poste a fondamento dell'atto e non un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Norme richiamate
Il ricorso è stato trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere conclusivo.
artt. 9 e 10 l. 17 agosto 1942, n. 1150
La disciplina delle osservazioni agli strumenti urbanistici non impone, secondo il parere, una motivazione rafforzata per il rigetto di osservazioni già esaustivamente controdedotte, purché le ragioni siano desumibili dai criteri generali del piano.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il difetto di motivazione è stato escluso perché le ragioni della classificazione dell'area erano esplicitate nella deliberazione n. 77/2022 e nel relativo allegato Rel. 01.
art. 7 regolamento regionale Campania n. 5/2011
La disposizione è stata richiamata per escludere l'esistenza di un obbligo di motivazione rafforzata nel caso di osservazioni già compiutamente esaminate.
art. 3, comma 5, regolamento regionale Campania n. 5/2011
La disposizione è richiamata quale base procedimentale della pubblicazione e dell'approvazione del PUC.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Il ricorrente ne invocava i parametri per sostenere la classificabilità dell'area in zona B3; il parere non li considera decisivi rispetto alla valutazione complessiva delle caratteristiche strutturali e morfologiche del territorio.
art. 38 N.T.A. del PUC
La disposizione disciplina la zona B3. La previsione di destinazioni commerciali e rurali riguarda le costruzioni comprese in un'area già classificata B3 e non costituisce criterio autonomo per la classificazione primaria del territorio.
art. 53 N.T.A. del PUC
La disposizione disciplina la zona E5 come area agricola o prevalentemente agricola, contigua alle zone urbanizzate e destinata anche alla creazione e valorizzazione di spazi di rigenerazione ecologica.
art. 60 N.T.A. del PUC
La disposizione definisce gli Ambiti di Trasformazione Commerciale come parti del territorio destinate a complessi prevalentemente commerciali per la crescita del sistema produttivo locale.
Massime di principio
- Il riesame istruttorio interno delle osservazioni a uno strumento urbanistico, disposto dall'amministrazione in vista dell'approvazione definitiva, non deve essere necessariamente formalizzato con una specifica enunciazione nelle successive deliberazioni quando il suo esito negativo conferma le precedenti controdeduzioni e non comporta modifiche sostanziali al piano.
- Il rigetto di osservazioni a uno strumento urbanistico non richiede una motivazione rafforzata quando le osservazioni siano già state compiutamente esaminate e la motivazione finale sia desumibile dai criteri generali seguiti nella formazione del piano.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà, non per la semplice preferibilità di una diversa classificazione proposta dal privato.
- La classificazione urbanistica di un'area deve essere determinata sulla base delle sue caratteristiche strutturali e morfologiche, quali ubicazione, estensione, conformazione, grado di edificazione, urbanizzazione e rapporto con il tessuto urbano; la disciplina degli usi consentiti in una zona già classificata non costituisce automaticamente criterio per la classificazione iniziale dell'area.
- Il diverso trattamento urbanistico di aree non è di per sé indice di disparità di trattamento quando le aree presentino caratteristiche proprie e l'amministrazione abbia effettuato una valutazione individualizzata secondo criteri coerenti.
- Le controdeduzioni dell'amministrazione non integrano postumamente la motivazione del provvedimento quando si limitano a illustrare le ragioni già espresse nell'atto impugnato e nella documentazione che ne costituisce parte integrante.
Impugnazione dell'approvazione del PUC di Somma Vesuviana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario privato contro il Comune di Somma Vesuviana, per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 88 del 29 dicembre 2023, con cui è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC), corredato dalla Valutazione Ambientale Strategica e dalla sintesi non tecnica.
Premesse e richiesta del ricorrente
Il ricorrente è proprietario di due particelle site in via S. Anna, sulle quali insistono due fabbricati. Il PUC adottato aveva classificato il compendio nella zona E5, corrispondente alle aree agricole periurbane disciplinate dall'art. 53 delle N.T.A. Il privato aveva presentato un'osservazione chiedendo:
- per la particella 1263, l'inclusione nella zona B3, relativa alle aree di integrazione urbanistica e riqualificazione paesaggistica;
- per la particella 8, l'inclusione negli Ambiti di Trasformazione Commerciale (ATC).
La Giunta comunale, con deliberazione n. 77 del 17 giugno 2022, aveva ritenuto l'osservazione non accoglibile, rilevando la non contiguità della particella 1263 ad altre zone B3 e l'impossibilità di riclassificare la particella 8 in ATC per ragioni di dimensionamento e posizione. La stessa deliberazione aveva tuttavia incaricato il progettista di approfondire alcune osservazioni finalizzate all'inclusione in zona B3, compresa quella del ricorrente.
Motivi di ricorso
Il primo motivo denunciava che il riesame disposto dalla deliberazione n. 77/2022 non fosse stato effettuato o, comunque, non risultasse dagli atti successivi. Il ricorrente deduceva violazione della disciplina sulle osservazioni agli strumenti urbanistici, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e sviamento.
Il secondo motivo contestava la ragionevolezza della classificazione in zona E5. Il ricorrente sosteneva che la non contiguità ad altre zone B3 non fosse un requisito necessario, richiamava i parametri del d.m. n. 1444/1968 e lamentava una disparità di trattamento rispetto ad altre aree riclassificate in B3 o in ATC. Contestava inoltre le ragioni relative al dimensionamento e alla localizzazione degli ATC.
Posizione del Comune e istruttoria ministeriale
Il Comune ha sostenuto che il riesame fosse stato effettuato con esito negativo e che non fosse necessario darne specificamente conto nelle deliberazioni successive. Ha inoltre invocato l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nelle scelte urbanistiche, affermando che l'area, per ubicazione, estensione e conformazione, fosse coerente con la zona E5 e non con la zona B3.
La relazione ministeriale ha condiviso sostanzialmente la posizione comunale, ritenendo effettuato il riesame e richiamando il principio secondo cui le scelte pianificatorie sono censurabili solo per manifesta irragionevolezza. Il ricorrente ha replicato sostenendo che il riesame non risultasse documentato e che le difese comunali integrassero postumamente la motivazione dell'atto.
Valutazione sul riesame delle osservazioni
La Sezione ha respinto il primo motivo. Il mandato al progettista è stato qualificato come attività istruttoria interna, il cui esito negativo poteva legittimamente confluire nella conferma delle precedenti determinazioni. In assenza di modifiche sostanziali, non era necessario riportare formalmente l'esito del riesame in ciascuna deliberazione successiva.
Secondo il parere, la fase di partecipazione dei cittadini si era conclusa con la deliberazione n. 77/2022, che aveva già esaminato compiutamente le osservazioni. Gli atti successivi dovevano principalmente recepire i pareri degli enti sovraordinati e perfezionare l'approvazione del piano.
La Sezione ha inoltre escluso che gli artt. 9 della l. n. 1150/1942 e 7 del regolamento regionale n. 5/2011 imponessero una motivazione rafforzata. È sufficiente che la motivazione del provvedimento finale sia ricavabile dai criteri generali seguiti nell'elaborazione del piano.
Valutazione sulle scelte urbanistiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le scelte di pianificazione sono espressione di potere tecnico-discrezionale e non possono essere sostituite da una diversa valutazione del privato. Il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o irrazionalità.
La classificazione dell'area in zona E5 è stata ritenuta adeguatamente motivata in relazione:
- all'ubicazione, all'estensione e alla conformazione del fondo;
- alla sua destinazione agricola;
- alla non contiguità con il tessuto urbano consolidato;
- alla funzione della zona E5 di creare e valorizzare spazi di rigenerazione ecologica.
La zona B3, disciplinata dall'art. 38 delle N.T.A., riguarda invece porzioni di territorio caratterizzate da prevalente destinazione residenziale e da un tessuto urbano consolidato. La previsione che consente in zona B3 anche destinazioni commerciali e rurali riguarda gli immobili collocati in una zona già classificata B3 e non costituisce criterio per attribuire originariamente tale classificazione.
Parametri del d.m. n. 1444/1968 e disparità di trattamento
Il ricorrente aveva richiamato i parametri quantitativi del d.m. n. 1444/1968, sostenendo che fossero rispettati. La Sezione non li ha ritenuti decisivi, poiché la classificazione urbanistica deve tenere conto anche delle caratteristiche strutturali e morfologiche complessive del territorio.
È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento. Il fatto che altre aree siano state riclassificate in modo diverso non imponeva la medesima soluzione per il fondo del ricorrente, poiché ogni area presenta caratteristiche proprie di ubicazione, estensione, edificazione e urbanizzazione. Il diverso esito delle osservazioni può quindi dipendere da una valutazione individualizzata coerente con i criteri del piano.
Motivazione e difese dell'amministrazione
La Sezione ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione. Le osservazioni erano state esaminate e le ragioni del rigetto risultavano dall'allegato Rel. 01, parte integrante della deliberazione n. 77/2022.
Le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni comunali non sono state considerate un'integrazione postuma della motivazione, ma una mera illustrazione difensiva delle ragioni già poste a fondamento del provvedimento.
Conclusione
La Sezione Prima ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. La classificazione dell'area in zona E5 è stata ritenuta coerente con la disciplina del PUC, adeguatamente istruita e motivata, nonché non censurabile sulla base del mero dissenso valutativo del proprietario.
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