Parere n. 1592/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 58 del 3 agosto 2011 e di ogni altro atto connesso, compresa la determina dirigenziale n. 49 del 3 agosto 2011 di sospensione dei lavori, nonché del verbale di violazione edilizia n. 9 del 20 giugno 2011 (r.s. 2096/p 2012).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 58 del 3 agosto 2011, della determina di sospensione dei lavori n. 49 del 3 agosto 2011 e del verbale di violazione edilizia n. 9 del 15 giugno 2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione relativo alla realizzazione, su un’area di circa 2.000 metri quadrati, di una pavimentazione in calcestruzzo destinata al deposito di materiale marmoreo e all’installazione di un cancello in ferro. Ha sostenuto che il cancello e la pavimentazione costituissero opere minori o pertinenziali, soggette a denuncia di inizio attività o ad autorizzazione edilizia gratuita ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 9/1982, convertito dalla l. n. 94/1982. Ha inoltre dedotto la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del 24 settembre 1998, il consolidamento di un legittimo affidamento per il comportamento asseritamente inerte del Comune e, in subordine, l’applicabilità della sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, anziché della demolizione di cui all’art. 31. Il Comune ha contestato tali assunti, rilevando la natura trasformativa delle opere, la loro localizzazione in fascia di rispetto cimiteriale, l’assenza di titolo di proprietà o disponibilità dell’area e l’incompletezza delle istanze presentate dal ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Le opere accertate non consistevano nella semplice posa di un cancello o nella sistemazione di uno strato di stabilizzato, ma nella realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo di circa 2.000 metri quadrati, utilizzata come deposito a cielo aperto, e nell’installazione di un cancello di notevoli dimensioni. Per consistenza, funzione ed effetti sul territorio, esse determinavano una significativa trasformazione urbanistico-edilizia e richiedevano il previo permesso di costruire, non essendo riconducibili a una mera pertinenza o a interventi soggetti a DIA o ad autorizzazione gratuita. In ogni caso, l’area ricadeva in una fascia di rispetto cimiteriale sottoposta a vincolo di inedificabilità secondo l’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie e l’art. 80 delle NTA del PRG; tale vincolo escludeva il ricorso al silenzio-assenso e alla DIA. Il silenzio-assenso non poteva inoltre formarsi perché il ricorrente non aveva dimostrato la proprietà o la disponibilità dell’area e le istanze erano incomplete, prive tra l’altro del titolo di proprietà e della documentazione tecnica richiesta. Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento, poiché il Comune aveva già adottato nel 1997 atti repressivi e aveva subordinato la prosecuzione del procedimento alla produzione del titolo di proprietà e di altra documentazione. Infine, l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non era applicabile, poiché presuppone interventi astrattamente soggetti a DIA; trattandosi invece di opere prive del necessario permesso di costruire e realizzate in area vincolata, risultava corretta la sanzione demolitoria ex art. 31.
Osservazioni
Qualificazione delle opere edilizie
La pavimentazione in calcestruzzo di circa 2.000 metri quadrati, destinata a deposito a cielo aperto di materiale marmoreo, e il cancello di notevoli dimensioni non sono qualificabili come semplici pertinenze o opere minori, poiché determinano una significativa trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e richiedono il previo permesso di costruire.
Vincolo di rispetto cimiteriale e silenzio-assenso
La localizzazione delle opere in fascia di rispetto cimiteriale, soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie e dell’art. 80 delle NTA del PRG, esclude l’applicabilità del silenzio-assenso e della DIA, imponendo una valutazione autorizzatoria espressa.
Mancanza del titolo di proprietà o disponibilità dell’area
L’assenza di un titolo di proprietà o di disponibilità dell’area rendeva inidonee le istanze presentate dal ricorrente e impediva la formazione di un valido titolo tacito. Il Comune aveva inoltre già subordinato la definizione delle pratiche alla produzione del titolo di proprietà, mai depositato.
Insussistenza del legittimo affidamento
Non sussisteva un affidamento incolpevole, poiché il Comune aveva adottato già nel 1997 un verbale di violazione e un’ordinanza di sospensione dei lavori, mentre le successive pratiche erano rimaste sospese per incompletezza documentale e per la mancata produzione del titolo di proprietà.
Applicabilità della sanzione demolitoria
L’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 riguarda esclusivamente interventi astrattamente soggetti a DIA. Poiché le opere richiedevano il permesso di costruire e insistevano su un’area vincolata, era corretta l’applicazione dell’art. 31 e della sanzione della demolizione.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31
La sanzione demolitoria è applicabile agli interventi realizzati senza il necessario permesso di costruire, come ritenuto nel caso di opere aventi significativa consistenza e trasformazione urbanistico-edilizia.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 37
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 presuppone che l’intervento sia astrattamente soggetto a DIA; non è applicabile quando l’opera richieda il permesso di costruire.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22
La DIA non può essere invocata per opere di rilevante trasformazione urbanistico-edilizia né per interventi realizzati in area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità.
d.l. 25 gennaio 1982, n. 9, art. 7, convertito dalla l. 25 marzo 1982, n. 94
Il regime dell’autorizzazione edilizia gratuita e il relativo silenzio-assenso non possono legittimare opere di rilevante trasformazione, realizzate in area vincolata e da soggetto privo del titolo di disponibilità dell’area.
Testo unico delle leggi sanitarie, art. 338
La fascia di rispetto cimiteriale è sottoposta a un vincolo di inedificabilità diretto alla tutela igienico-sanitaria e della dignità dei luoghi di sepoltura, incompatibile con la formazione di un titolo tacito per inerzia dell’amministrazione.
Norme tecniche di attuazione del PRG, art. 80
La disposizione vieta qualsiasi costruzione nella fascia di rispetto cimiteriale interessata dagli interventi.
l. 2 aprile 1968, n. 983
È richiamata quale fonte collegata alla disciplina del divieto di edificazione nelle fasce di rispetto cimiteriale.
Massime di principio
- La realizzazione di una pavimentazione estesa, funzionalmente destinata a deposito a cielo aperto e idonea a modificare stabilmente lo stato dei luoghi e la destinazione d’uso dell’area, non costituisce una mera pertinenza edilizia, ma un intervento di significativa trasformazione urbanistico-edilizia soggetto a permesso di costruire.
- Il silenzio-assenso non può formarsi per interventi edilizi ricadenti in aree sottoposte a un vincolo assoluto di inedificabilità, quando la disciplina richiede una valutazione autorizzatoria espressa dell’amministrazione.
- La mancanza del titolo di proprietà o di altro titolo di disponibilità dell’area impedisce al richiedente di fondare una valida pretesa autorizzatoria e preclude la formazione di un titolo tacito favorevole.
- Non può riconoscersi un legittimo affidamento sulla legittimità delle opere quando l’amministrazione abbia già adottato atti repressivi o abbia subordinato la definizione del procedimento alla produzione di documentazione essenziale mai depositata dal privato.
- La sanzione pecuniaria prevista per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA è applicabile soltanto quando l’intervento sia, in astratto, soggetto a DIA; se l’opera richiede il permesso di costruire, la violazione è sanzionabile con la demolizione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Impugnazione dell’ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di un laboratorio artigianale contro il Comune di -OMISSIS-. Sono stati impugnati l’ordine di demolizione n. 58 del 3 agosto 2011, la sospensione dei lavori n. 49 della stessa data e il verbale di violazione edilizia relativo a opere realizzate su particelle destinate, in parte, a fascia di rispetto cimiteriale e, in parte, a parcheggio pubblico.
Opere contestate e vicenda amministrativa
Gli accertamenti comunali avevano riguardato una pavimentazione in calcestruzzo estesa per circa 2.000 metri quadrati, utilizzata per il deposito di lastre e materiali marmorei, nonché un cancello in ferro di circa 4,50 per 2,50 metri. Il ricorrente aveva richiamato precedenti comunicazioni e richieste edilizie del 1997 e del 1998, sostenendo che le opere fossero state tempestivamente denunciate e che il silenzio del Comune avesse prodotto effetti favorevoli.
Il Comune ha invece evidenziato che le istanze precedenti riguardavano interventi diversi, che erano incomplete e che il ricorrente non aveva dimostrato di essere proprietario o titolare della disponibilità delle aree. L’amministrazione aveva inoltre già adottato nel 1997 un verbale di violazione e un’ordinanza di sospensione dei lavori.
Tesi del ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto che il cancello e la pavimentazione fossero opere pertinenziali o di sistemazione esterna, soggette a DIA o ad autorizzazione edilizia gratuita ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 9/1982, convertito dalla l. n. 94/1982. Ha dedotto la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del 24 settembre 1998 e il consolidamento di un legittimo affidamento per l’inerzia comunale protrattasi per oltre quattordici anni.
In subordine, ha chiesto di qualificare gli interventi come opere soggette a DIA, con applicazione della sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, anziché della demolizione ex art. 31.
Qualificazione urbanistico-edilizia delle opere
Il Consiglio di Stato ha escluso che gli interventi potessero essere considerati semplici pertinenze. La superficie pavimentata, la destinazione a deposito a cielo aperto e le dimensioni del cancello evidenziavano una trasformazione significativa dello stato dei luoghi e un’alterazione della destinazione d’uso dell’area. Per tale ragione le opere necessitavano del previo permesso di costruire e non potevano essere ricondotte al regime dell’autorizzazione gratuita o della DIA.
Vincolo di rispetto cimiteriale
Le particelle interessate ricadevano in una fascia di rispetto cimiteriale disciplinata dall’art. 80 delle NTA del PRG e dall’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie. Il parere riconduce il vincolo a esigenze di ordine pubblico e igienico-sanitarie e lo qualifica come vincolo di inedificabilità assoluta.
La presenza di tale vincolo escludeva il ricorso al silenzio-assenso e alla DIA. Per interventi ricadenti in aree vincolate, l’amministrazione deve svolgere una valutazione espressa sulla compatibilità dell’opera; l’inerzia non può sostituire l’autorizzazione richiesta dalla legge.
Titolo di disponibilità dell’area e silenzio-assenso
Le risultanze catastali e le denunce dei proprietari indicavano che le aree non appartenevano al ricorrente e che la sua disponibilità era contestata in sede civile. Il Comune aveva già subordinato la definizione delle pratiche alla produzione del titolo di proprietà, mai presentato.
La carenza di tale presupposto impediva al ricorrente di fondare una valida pretesa autorizzatoria. Inoltre, le istanze erano prive di elaborati progettuali, stralci catastali e urbanistici e relazione tecnica sulla conformità dell’intervento. Il procedimento non era quindi giunto a conclusione per il decorso di un termine utile alla formazione del silenzio-assenso.
Insussistenza del legittimo affidamento
Il Consiglio di Stato ha escluso che il comportamento del Comune avesse generato un affidamento tutelabile. L’amministrazione non era rimasta inerte: già nel 1997 aveva contestato violazioni edilizie e adottato un provvedimento di sospensione dei lavori. Le successive sospensioni procedimentali erano dovute alla mancata produzione del titolo di proprietà e della documentazione necessaria, non a un’acquiescenza dell’ente.
Il ricorrente era quindi consapevole della situazione di irregolarità e non poteva invocare la buona fede o il decorso del tempo per legittimare opere realizzate in area vincolata e su un’area la cui disponibilità era contestata.
Sanzione applicabile
L’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l’intervento sia astrattamente soggetto a DIA. Nel caso esaminato, tale presupposto mancava sia per la consistenza delle opere sia per il vincolo di rispetto cimiteriale. Pertanto, non era applicabile la sanzione pecuniaria e risultava corretta l’ingiunzione di demolizione prevista dall’art. 31.
Esito
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio e, condividendo la relazione ministeriale, ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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