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Parere

Parere n. 1589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS-” contro il Comune di -OMISSIS- e nei confronti del Comando di Polizia Locale del Comune di -OMISSIS- per l’annullamento: i) del provvedimento del Comune di -OMISSIS- del 19 marzo 2024, prot. n. -OMISSIS-, recante “Ordine di cessazione dell’attività”; ii) del verbale del Comando di Polizia Locale del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2024, recante “Verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza rimozione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- del 19/3/2024”; iii) del “Regolamento per la concessione di aree pubbliche e la realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali e di somministrazione”, approvato con delibera consiliare n.12 del 29 marzo 2023.

Giustizia amministrativa202500475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordine di cessazione dell’attività, del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di rimozione e ripristino dei luoghi e del regolamento comunale sui chioschi

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, titolare di un chiosco ubicato su area pubblica comunale e autorizzato all’esercizio di un’edicola con vendita di prodotti alimentari preconfezionati non deteriorabili, ha impugnato il provvedimento comunale del 19 marzo 2024 che ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione n. 79/2017, ordinato la cessazione dell’attività, la rimozione del chiosco e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il successivo verbale di accertamento dell’inottemperanza e il regolamento comunale del 2023. Il ricorrente ha dedotto: difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione del sopralluogo; violazione del regolamento comunale del 2023, sostenendo che esso avrebbe consentito la somministrazione di alimenti e bevande nell’area; illegittimità dell’art. 13 del regolamento, per la possibilità di dichiarare la decadenza senza previa diffida; violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento; illegittimità derivata e propria del verbale della Polizia Locale. In particolare, ha sostenuto che la presenza di arredi e attrezzature non dimostrasse l’effettivo esercizio dell’attività di bar, che l’assenza di prodotti editoriali fosse temporanea per infiltrazioni d’acqua e che il regolamento del 2023 avesse inciso sul contenuto del titolo autorizzatorio preesistente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il sopralluogo del 23 febbraio 2024 aveva rilevato, oltre ad arredi e attrezzature inequivocabilmente destinati alla somministrazione, l’assenza di giornali e prodotti editoriali, la presenza di prodotti deperibili, bottiglie di bevande alcoliche aperte munite di erogatori e un’insegna commerciale riferibile all’attività di bar. Tali elementi, valutati complessivamente, costituivano un quadro fattuale grave, preciso e concordante, idoneo a dimostrare il mutamento dell’attività esercitata. L’assenza di avventori al momento del sopralluogo non era decisiva e il Comune non era tenuto a svolgere ulteriori verifiche in date diverse. La dedotta sospensione dell’attività editoriale per infiltrazioni non risultava adeguatamente provata e, comunque, non era stata comunicata al SUAP come richiesto dall’art. 6, comma 6-bis, della legge regionale Puglia n. 24/2015; l’onere di collaborazione e informazione del privato non può essere trasferito sull’amministrazione. Il regolamento comunale del 2023 ha natura programmatoria e generale: la destinazione dell’area a pubblico esercizio di somministrazione con punto vendita non esclusivo di stampa definisce un assetto futuro, subordinato alla procedura selettiva prevista dall’art. 6 e, per l’area interessata, alla preventiva acquisizione al patrimonio comunale. La previsione regolamentare non ha prodotto effetti novativi sulla concessione individuale del 2017 e non ha autorizzato il ricorrente a esercitare la somministrazione senza un autonomo titolo abilitativo. È stata inoltre garantita la partecipazione procedimentale mediante comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, assegnazione di dieci giorni per osservazioni e contestazioni dettagliate; il ricorrente non si è avvalso di tale facoltà. Non sussisteva disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di sospensione e revoca previste dal regolamento del 2016, poiché tali fattispecie riguardavano i dehors e inadempimenti regolarizzabili, mentre la decadenza del regolamento sui chioschi riguardava l’uso dell’area per finalità diverse da quelle assentite o la violazione di condizioni essenziali. Non è stato violato il principio di proporzionalità: il ricorrente era consapevole dell’impossibilità di esercitare la somministrazione in forza del titolo posseduto, anche alla luce dei precedenti dinieghi comunali del 2020, e gli investimenti effettuati non potevano legittimare la prosecuzione dell’attività priva del necessario titolo.

Osservazioni

Primo motivo - Difetto di istruttoria, motivazione e travisamento dei fatti

La censura è infondata. Il sopralluogo ha rilevato una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti — attrezzature e arredi da bar, assenza di giornali, prodotti deperibili, bevande alcoliche aperte con erogatori e insegna commerciale — idonei a dimostrare l’effettivo esercizio di un’attività di somministrazione in luogo dell’attività di edicola autorizzata. Non era necessaria la presenza di avventori né l’effettuazione di ulteriori sopralluoghi.

Primo motivo - Infiltrazioni d’acqua e sospensione dell’attività editoriale

La giustificazione non è adeguatamente provata e non era stata comunicata al SUAP ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, della legge regionale Puglia n. 24/2015. L’amministrazione non è tenuta a supplire alle omissioni informative del privato né a svolgere ulteriori accertamenti su circostanze che il privato aveva l’onere giuridico di comunicare.

Secondo motivo - Effetti del regolamento comunale del 2023

Il regolamento ha natura programmatoria e generale. La destinazione dell’area a pubblico esercizio di somministrazione con punto vendita non esclusivo di stampa individua una futura destinazione funzionale, subordinata alla procedura selettiva prevista dall’art. 6 e agli ulteriori presupposti indicati dal regolamento. Essa non modifica automaticamente la concessione del 2017 e non legittima attività difformi dal titolo individuale vigente.

Secondo motivo - Decadenza senza previa diffida e partecipazione procedimentale

La mancata previsione di una previa diffida non determina illegittimità. La decadenza riguarda l’utilizzo dell’area per finalità diverse da quelle assentite o la violazione di condizioni essenziali della concessione, situazione strutturalmente incompatibile con il titolo. Inoltre, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e ha avuto dieci giorni per presentare osservazioni, senza avvalersi della facoltà.

Terzo motivo - Disparità di trattamento

Non sussiste disparità rispetto alla sospensione e alla revoca previste dal regolamento comunale del 2016 per i dehors. Le fattispecie poste a confronto sono diverse: quelle del 2016 riguardano inadempimenti suscettibili di regolarizzazione, mentre la decadenza del regolamento sui chioschi consegue a un uso dell’area incompatibile con il titolo.

Terzo motivo - Proporzionalità e investimenti effettuati

Il principio di proporzionalità non è violato. Il ricorrente era consapevole, anche alla luce dei precedenti dinieghi comunali del 2020, che il titolo posseduto non consentiva la somministrazione di alimenti e bevande. Gli investimenti effettuati non possono legittimare la prosecuzione di un’attività priva del necessario titolo abilitativo.

Quarto motivo - Illegittimità del verbale della Polizia Locale

La censura è infondata per le medesime ragioni sostanziali poste a fondamento della legittimità del provvedimento di decadenza. La Sezione ha inoltre ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune riguardo all’impugnazione del verbale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nel cui ambito la Sezione ha esaminato le censure contro gli atti comunali.

  • Regolamento comunale sui chioschi del 2023, art. 13, lettere h) e l)

    La disposizione prevede la decadenza della concessione e il contestuale ordine di cessazione dell’attività quando il concessionario non rispetta le condizioni dell’atto concessorio o utilizza l’area per finalità diverse da quelle per cui la concessione è stata rilasciata.

  • Regolamento comunale sui chioschi del 2023, artt. 1 e 6

    Le disposizioni hanno natura programmatoria e generale e disciplinano l’individuazione delle aree concedibili e la loro futura assegnazione mediante procedure di evidenza pubblica; non modificano automaticamente i titoli concessori già rilasciati.

  • Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico del 2016, art. 25

    La disposizione disciplina sospensione e revoca relative ai dehors, fattispecie ritenute diverse dalla decadenza del titolo per uso dell’area incompatibile con la concessione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento ha assicurato la partecipazione del ricorrente al procedimento di decadenza.

  • art. 6, comma 6-bis, l.r. Puglia n. 24/2015

    La disposizione impone la comunicazione al SUAP delle ipotesi di cessazione o sospensione temporanea dell’attività; l’omissione del privato esclude che l’amministrazione debba supplire con ulteriori accertamenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La previsione contenuta in un regolamento comunale di programmazione delle aree e delle future destinazioni funzionali dei chioschi non modifica automaticamente le concessioni individuali già rilasciate e non abilita il concessionario esistente a svolgere attività diverse da quelle previste dal titolo vigente.
  • L’esercizio di un’attività difforme dal titolo concessorio può essere dimostrato mediante la valutazione complessiva di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessaria la presenza di avventori al momento del sopralluogo o la reiterazione dell’accertamento in date diverse.
  • L’obbligo di collaborazione procedimentale del privato impedisce di trasferire sull’amministrazione l’onere di accertare circostanze che il privato aveva l’obbligo giuridico di comunicare, come la sospensione temporanea dell’attività; l’omessa comunicazione può rendere non necessario lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte dell’amministrazione.
  • La previa diffida non è necessariamente richiesta prima della decadenza da una concessione quando l’inadempimento consiste nell’uso dell’area per finalità diverse da quelle assentite o nella violazione di condizioni essenziali, incompatibile strutturalmente con il titolo e non meramente regolarizzabile.
  • La partecipazione procedimentale assicurata mediante comunicazione di avvio, contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine per osservazioni soddisfa il contraddittorio procedimentale; il destinatario che non esercita tale facoltà non può lamentare, per la medesima vicenda, l’assenza di una previa diffida.

Decadenza dall’autorizzazione per esercizio di attività difforme in un chiosco su area pubblica

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal titolare di un’impresa individuale contro il Comune e il Comando di Polizia Locale, per l’annullamento dell’ordine di cessazione dell’attività, del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di rimozione e ripristino dei luoghi e del regolamento comunale sui chioschi. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto.

Premesse e vicenda amministrativa

Il ricorrente esercitava l’attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e quotidiani in un chiosco collocato su area pubblica comunale, in forza dell’autorizzazione n. 79 del 20 luglio 2017. Il titolo consentiva l’attività di edicola, con vendita di prodotti alimentari preconfezionati non deteriorabili, ma non la somministrazione di alimenti e bevande.

Nel 2019 il ricorrente aveva chiesto di estendere l’attività alla somministrazione; la richiesta era stata respinta nel 2020. Una successiva SCIA per la somministrazione era stata vietata dal Comune e il precedente ricorso straordinario contro tale determinazione e contro la disciplina comunale era stato respinto con d.P.R. del 30 aprile 2022, in conformità al parere n. 672/2022 della Sezione.

Nel dicembre 2020 il ricorrente aveva presentato una nuova SCIA per la vendita di prodotti alimentari confezionati non deperibili e bevande preconfezionate e preimbottigliate, attività ritenuta compatibile con l’edicola. L’autorizzazione n. 79/2017 era stata poi rinnovata per il periodo dal 30 giugno 2022 al 29 giugno 2028.

Accertamento e provvedimento di decadenza

Nel sopralluogo del 23 febbraio 2024, svolto dalla Polizia Locale e dall’ASL, era stato accertato lo svolgimento di un’attività di bar con vendita al dettaglio di prodotti alimentari, anziché dell’attività di edicola prevista dal titolo.

Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza il 4 marzo 2024 e, con provvedimento del 19 marzo 2024, aveva dichiarato la decadenza dall’autorizzazione, ordinando la cessazione immediata dell’attività, la rimozione del chiosco e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Il successivo sopralluogo del 6 giugno 2024 aveva accertato l’inottemperanza all’ordine, come risultante dal verbale dell’11 giugno 2024.

Censure dedotte nel ricorso

Il ricorrente aveva contestato la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione, sostenendo che il Comune avesse desunto l’esercizio del bar dalla sola presenza di arredi e attrezzature, senza accertare la presenza di clienti o l’effettiva erogazione del servizio. Aveva inoltre giustificato l’assenza di giornali con infiltrazioni d’acqua che avrebbero temporaneamente sospeso l’attività editoriale.

Aveva poi sostenuto che il regolamento comunale del 2023 avesse reso consentita la somministrazione nell’area del chiosco. In subordine, aveva contestato l’art. 13 del regolamento, nella parte in cui consentiva la decadenza senza previa diffida, richiamando la disciplina della sospensione e della revoca prevista dal regolamento comunale del 2016 e lamentando una disparità di trattamento. Infine, aveva invocato il principio di proporzionalità e dedotto l’illegittimità del verbale della Polizia Locale.

Valutazione del sopralluogo e dell’istruttoria

La Sezione ha ritenuto adeguato e non contestabile il quadro fattuale risultante dal sopralluogo. Oltre agli arredi e alle attrezzature tipici della somministrazione, erano stati rilevati:

  • l’assenza di giornali e prodotti editoriali;
  • la presenza di prodotti deperibili esposti alla vendita o alla somministrazione;
  • bottiglie di bevande alcoliche aperte e munite di erogatori;
  • un’insegna esterna riferibile all’attività di bar.

Tali elementi, considerati unitariamente, dimostravano il mutamento dell’attività esercitata. L’assenza di avventori durante il sopralluogo non era decisiva, poiché l’attività di somministrazione poteva essere desunta da tutti gli elementi oggettivi accertati. Non era inoltre necessario svolgere ulteriori sopralluoghi.

La giustificazione delle infiltrazioni d’acqua è stata ritenuta priva di adeguato riscontro. In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto comunicare al SUAP la sospensione temporanea dell’attività ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, della legge regionale Puglia n. 24/2015. L’amministrazione non era quindi tenuta a ricostruire autonomamente una circostanza che il privato aveva l’obbligo di portare a sua conoscenza.

Natura del regolamento comunale del 2023

Secondo la Sezione, il regolamento comunale sui chioschi del 2023 ha natura programmatoria e generale. Gli artt. 1 e 6 individuano le aree pubbliche suscettibili di concessione e disciplinano la loro futura assegnazione mediante procedure di evidenza pubblica.

La Tabella A indicava per il sito interessato la destinazione a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con associato punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica. Tale previsione, tuttavia, delineava la futura destinazione funzionale dell’area e non produceva effetti immediati sul titolo individuale già rilasciato.

La disciplina non aveva dunque carattere novativo rispetto alla concessione del 2017 e non poteva legittimare l’esercizio di una diversa attività senza un autonomo titolo abilitativo. La concreta possibilità di svolgere la somministrazione restava subordinata alla procedura selettiva prevista dall’art. 6 e, per il sito interessato, alla preventiva definizione del procedimento di acquisizione dell’area al patrimonio comunale.

Partecipazione, diffida e disparità di trattamento

Il procedimento di decadenza era stato preceduto dalla comunicazione di avvio prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990. Il Comune aveva indicato le contestazioni emerse durante il sopralluogo e aveva assegnato al ricorrente dieci giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Il ricorrente non aveva esercitato tale facoltà.

La Sezione ha distinto la decadenza prevista dall’art. 13 del regolamento sui chioschi dalle ipotesi di sospensione e revoca disciplinate dall’art. 25 del regolamento sull’occupazione del suolo pubblico del 2016. Queste ultime riguardavano i dehors e situazioni di inadempimento suscettibili di regolarizzazione, per le quali la diffida consentiva al concessionario di conformarsi. La decadenza del regolamento sui chioschi riguardava invece l’uso dell’area per finalità diverse da quelle assentite o la violazione di condizioni essenziali, con incompatibilità strutturale rispetto al titolo.

Per tale ragione, l’assenza di una previa diffida non configurava né disparità di trattamento né irragionevolezza.

Proporzionalità e investimenti del concessionario

Il principio di proporzionalità non risultava violato. Il ricorrente era già stato informato dell’impossibilità di esercitare la somministrazione in forza del titolo posseduto, sia con il diniego del 10 gennaio 2020 sia con il divieto di prosecuzione del 7 agosto 2020.

Gli investimenti sostenuti per il chiosco non potevano assumere rilievo per legittimare un’attività svolta senza il necessario titolo abilitativo, né potevano impedire l’adozione della decadenza prevista dal regolamento comunale.

Esito

La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha potuto prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità riferita al verbale della Polizia Locale. Il parere conclusivo è stato nel senso del rigetto del ricorso straordinario.

È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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