Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- (RM) per l'annullamento: a) dell'ordinanza n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2013, con cui il Comune di -OMISSIS- – Settore Edilizia Privata – Urbanistica ha ingiunto ai signori -OMISSIS-, nonché alla -OMISSIS-, ciascuno per quanto di propria competenza, di demolire a propria cura e spese le opere realizzate in località -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, sull’immobile in Catasto al Foglio n. -OMISSIS-, e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica della presente; b) dell'accertamento di abusivismo edilizio n. -OMISSIS-del 30 maggio 2013; c) dell'accertamento di abusivismo edilizio prot. n. -OMISSIS-del 5 agosto 2013, redatto dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di -OMISSIS-; d) di ogni atto connesso e conseguente di cui si ignora l'esistenza.

Giustizia amministrativa202500411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive e dei relativi accertamenti di abusivismo edilizio

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un ampliamento di capannone, pensiline, portico, locale seminterrato, terrazzo, opere di sbancamento, recinzioni e altre strutture realizzate in assenza di permesso di costruire. Hanno sostenuto che gli interventi fossero qualificabili come ristrutturazione edilizia soggetta a DIA/SCIA e non come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, con conseguente inapplicabilità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Hanno inoltre dedotto l’illegittimità dell’ordine di demolizione per la pendenza di domande di condono edilizio, il difetto di istruttoria e motivazione, la mancata valutazione della fiscalizzazione dell’abuso ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, l’omessa individuazione degli autori materiali degli abusi, lo sviamento dell’azione amministrativa e la mancata considerazione del tempo trascorso e dell’affidamento maturato. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato nel merito e ha quindi prescisso dall’esame dell’eccezione di irricevibilità. Le opere accertate, per consistenza, dimensioni, aumento di volumetria e superficie coperta, costituiscono ampliamenti esterni alla sagoma dei manufatti preesistenti e integrano interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, non ristrutturazioni soggette a SCIA ai sensi dell’art. 22. È pertanto applicabile l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, senza alternatività con la sanzione pecuniaria prevista per diverse fattispecie dagli artt. 33 e 34. La pendenza delle domande di condono non impediva l’adozione dell’ordinanza, poiché l’istruttoria aveva accertato che le opere contestate eccedevano quelle oggetto delle istanze e, inoltre, le domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 erano manifestamente inidonee a comprendere nuove costruzioni non residenziali escluse dalla sanatoria. L’ordine di demolizione è atto vincolato e doveroso, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e non è precluso dal decorso del tempo, che non determina un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso. La motivazione per relationem mediante il richiamo ai verbali di accertamento è stata ritenuta sufficiente, così come legittima è l’imputazione dell’ordine al proprietario attuale, anche se non autore materiale dell’abuso, in ragione della natura reale e ripristinatoria della misura.

Osservazioni

Qualificazione delle opere e titolo edilizio

Le opere, comprendenti un capannone di circa 315 mq e 1.630 mc, pensiline, portico, locale seminterrato e terrazzo, costituiscono ampliamenti esterni alla sagoma preesistente con significativo incremento volumetrico e di superficie. Esse integrano nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire, non essendo riconducibili alla ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA.

Applicabilità dell’ordine di demolizione

Per opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire trova applicazione l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede la demolizione e non un’alternativa generalizzata con sanzione pecuniaria.

Pendenza delle domande di condono

La pendenza del condono normalmente impone la sospensione del procedimento sanzionatorio e la previa definizione dell’istanza, ma tale regola non opera quando una puntuale istruttoria tecnica dimostri che le opere contestate sono ulteriori o più estese rispetto a quelle oggetto delle domande di sanatoria.

Inidoneità delle domande di condono

Le domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 non potevano comunque comprendere le nuove costruzioni non residenziali oggetto dell’accertamento, relative a un complesso commerciale-produttivo, ai sensi dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003.

Interesse pubblico, decorso del tempo e affidamento

L’ordine di demolizione è atto vincolato e doveroso; non richiede l’esplicitazione di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al ripristino della legalità. Il decorso del tempo e la mera inerzia amministrativa non rendono legittimo l’abuso né fanno sorgere un affidamento tutelabile.

Motivazione per relationem e istruttoria

Il richiamo ai verbali di accertamento del 30 maggio e del 5 agosto 2013 è idoneo a integrare la motivazione dell’ordinanza, poiché tali verbali descrivono analiticamente opere, dimensioni, caratteristiche costruttive e localizzazione catastale e risultano conoscibili dai destinatari.

Sanzione pecuniaria in luogo della demolizione

Gli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 non imponevano una valutazione alternativa: l’art. 33 riguarda specifici interventi di ristrutturazione abusiva e l’art. 34 le ipotesi di parziale difformità, mentre nel caso esaminato si trattava di opere integralmente abusive soggette all’art. 31.

Destinatari dell’ordine di demolizione

L’ordine può essere rivolto ai proprietari attuali o ai soggetti nella disponibilità giuridica e materiale dei beni, anche se non autori materiali dell’abuso, poiché ha natura reale e funzione ripristinatoria, non propriamente sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    termine per la proposizione del ricorso straordinario

    Il Ministero ne ha dedotto l’inosservanza, ma la Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, poiché il ricorso era infondato nel merito.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti; costituisce nuova costruzione l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente

    Gli ampliamenti esterni alla sagoma preesistente, con significativa trasformazione edilizia e urbanistica, sono qualificati come nuove costruzioni.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici

    Gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della volumetria complessiva sono soggetti a permesso di costruire.

  • art. 22, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c

    La SCIA riguarda soltanto gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano le modifiche volumetriche considerate dall’art. 10, comma 1, lett. c).

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    sanzione demolitoria per opere eseguite in assenza di permesso di costruire

    Per le opere integralmente abusive realizzate senza permesso di costruire la demolizione è la conseguenza ordinaria e non sussiste l’alternatività generale con una sanzione pecuniaria.

  • artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001

    sanzioni per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o totale difformità e per interventi in parziale difformità dal permesso di costruire

    Le relative discipline non si applicano alle opere del caso concreto, che non costituiscono né ristrutturazione abusiva né parziale difformità, ma nuove costruzioni integralmente prive di permesso.

  • artt. 38 e 44 l. 47/1985

    sospensione dei procedimenti sanzionatori e obbligo di previa definizione dell’istanza di condono

    La pendenza del condono normalmente impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione, salvo che l’amministrazione dimostri che le opere contestate non coincidono con quelle oggetto dell’istanza o che la domanda sia manifestamente inaccoglibile.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003

    esclusione dalla sanatoria delle nuove costruzioni non residenziali

    Le opere oggetto del ricorso, con destinazione commerciale-produttiva, non rientrano nella sanatoria invocata dai ricorrenti ai sensi della l. n. 724/1994.

  • art. 3 l. 241/1990

    obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

    Per l’ordine di demolizione non è necessaria una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale, essendo sufficiente l’accertamento dell’abusività; è legittima la motivazione per relationem ai verbali conosciuti o conoscibili dai destinatari.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 9/2017

    Ha affermato la natura vincolata e doverosa dell’ordine di demolizione e l’assenza di un obbligo di comparazione con un interesse privato alla conservazione dell’abuso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003; artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Costituiscono il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti e i terzi citati.

Massime di principio

  • Gli interventi edilizi che realizzano corpi di fabbrica esterni alla sagoma preesistente e determinano un significativo incremento di volumetria, superficie coperta o carico urbanistico costituiscono nuove costruzioni soggette a permesso di costruire, anche se realizzati in prosecuzione o in connessione con manufatti preesistenti.
  • L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è applicabile alle opere integralmente abusive realizzate in assenza di permesso di costruire e non è sostituibile, in via generale, con la sanzione pecuniaria prevista per fattispecie diverse dagli artt. 33 e 34 del medesimo decreto.
  • La pendenza di una domanda di condono edilizio impone normalmente la previa definizione del procedimento di sanatoria, ma non impedisce l’esercizio del potere repressivo quando una puntuale istruttoria tecnica accerti che le opere contestate sono ulteriori, più estese o comunque non riconducibili a quelle oggetto dell’istanza; la regola non opera neppure quando la domanda sia manifestamente priva dei presupposti legali di accoglibilità.
  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e doveroso, sicché non richiede una motivazione autonoma sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, ulteriore rispetto all’esigenza di ripristinare la legalità violata.
  • Il decorso del tempo e la mera inerzia dell’amministrazione non fanno sorgere un affidamento giuridicamente tutelabile sulla conservazione di opere abusive, poiché non possono rendere legittima una situazione illegittima ab origine.
  • Poiché l’ordine di demolizione ha natura reale e funzione ripristinatoria, esso può essere rivolto al proprietario attuale o al soggetto nella disponibilità giuridica e materiale dell’immobile, anche quando non sia l’autore materiale dell’abuso.

Impugnazione dell’ordine di demolizione di opere abusive

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari di immobili contro un Comune, per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e dei relativi accertamenti di abusivismo edilizio. Le opere erano state rilevate mediante sopralluoghi e comprendevano ampliamenti di un capannone, pensiline, portico, locale seminterrato, terrazzo, sbancamenti, recinzioni e altre strutture realizzate senza permesso di costruire.

Fatti e procedimento amministrativo

Gli accertamenti del 30 maggio e del 5 agosto 2013 avevano descritto opere di rilevante consistenza, tra cui un ampliamento di circa 315 mq e 1.630 mc, una pensilina di circa 88 mq, un portico di circa 33 mq, un locale seminterrato di circa 80 mq e un terrazzo di circa 90 mq. L’istruttoria aveva inoltre confrontato le opere rilevate con alcune domande di condono edilizio presentate ai sensi della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994, rilevando che le superfici oggetto delle istanze erano inferiori rispetto a quelle effettivamente esistenti.

Con ordinanza del 25 ottobre 2013 il Comune aveva ingiunto ai proprietari e alla società interessata la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha successivamente trasmesso la relazione istruttoria, eccependo la tardività del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Motivi dedotti dai ricorrenti

I ricorrenti sostenevano che gli interventi fossero opere di ristrutturazione edilizia soggette a DIA o SCIA, non nuove costruzioni soggette a permesso di costruire. Da ciò facevano derivare l’inapplicabilità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie.

Deducevano inoltre che la pendenza delle domande di condono impedisse l’adozione dell’ordine di demolizione, che il Comune non avesse adeguatamente individuato opere e responsabili, che non fosse stata valutata la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria e che il lungo tempo trascorso avesse determinato un affidamento tutelabile. Venivano infine denunciati difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere e sviamento.

Qualificazione edilizia delle opere

La Sezione ha applicato gli artt. 3, 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001. L’ampliamento di manufatti esistenti all’esterno della sagoma rientra nella nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), mentre gli interventi di ristrutturazione con modifica della volumetria complessiva sono soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c). La SCIA prevista dall’art. 22 riguarda invece gli interventi di ristrutturazione diversi da quelli comportanti modifiche volumetriche rilevanti.

Le opere accertate avevano dimensioni e caratteristiche incompatibili con una mera ristrutturazione: comportavano un significativo aumento della volumetria, della superficie coperta e del carico urbanistico. La Sezione ha richiamato Cass. pen., sez. III, n. 19077/2012, nonché Cons. Stato, n. 6502/2020 e n. 4499/2021, secondo cui un ampliamento sostanziale e la realizzazione di un corpo di fabbrica esterno alla sagoma preesistente segnano il confine tra ristrutturazione e nuova costruzione.

Condono edilizio e potere repressivo

La Sezione ha riconosciuto il principio generale secondo cui, ai sensi degli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985, richiamati dai successivi condoni, la pendenza di una domanda di condono impone normalmente la sospensione del procedimento sanzionatorio e la previa definizione dell’istanza. Ha tuttavia ritenuto il principio non applicabile nel caso concreto per due ragioni.

  • Le opere contestate non coincidevano con quelle oggetto delle domande di condono: l’istruttoria tecnica aveva evidenziato superfici abusive ulteriori e più estese.
  • Le domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 erano comunque manifestamente inidonee a ricomprendere nuove costruzioni non residenziali, escluse dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003. Le opere insistevano infatti su un complesso commerciale-produttivo.

La pendenza delle domande non poteva quindi impedire indefinitamente l’esercizio del potere repressivo.

Motivazione, tempo trascorso e affidamento

L’ordine di demolizione è stato qualificato come atto vincolato e doveroso, per il quale è sufficiente l’accertamento dell’abusività dell’intervento. Non è richiesta una specifica motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata. La Sezione ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 9/2017 e le pronunce Cons. Stato n. 7642/2023, n. 4537/2023 e n. 6178/2023.

Il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso e la mera inerzia dell’amministrazione non sono idonei a fondare un affidamento tutelabile, poiché non possono rendere legittima una situazione illegittima sin dall’origine. Sono state richiamate, sul punto, Cons. Stato n. 1298/2024 e n. 10384/2023.

Istruttoria e motivazione per relationem

La Sezione ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione. L’ordinanza richiamava per relationem i verbali di accertamento, nei quali erano indicate analiticamente le opere, le dimensioni, le caratteristiche costruttive e la localizzazione catastale. Tale tecnica motivazionale è stata ritenuta legittima perché gli atti richiamati erano conosciuti o comunque resi disponibili ai destinatari.

Esclusione della sanzione pecuniaria e destinatari dell’ordine

Non era necessaria una valutazione della fiscalizzazione dell’abuso ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001. L’art. 33 riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso, mentre l’art. 34 riguarda la parziale difformità dal permesso di costruire. Nessuna delle due fattispecie ricorreva, trattandosi di opere integralmente abusive e prive del titolo edilizio richiesto.

Quanto ai destinatari, la Sezione ha ribadito che l’ordine di demolizione ha natura reale e funzione ripristinatoria. Esso può quindi essere rivolto al proprietario attuale o a chi abbia la disponibilità giuridica e materiale del bene, anche se non ha materialmente eseguito l’abuso.

Esito

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato nel merito e ha espresso parere per il suo rigetto, senza esaminare l’eccezione ministeriale di irricevibilità. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.