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Parere

Parere n. 212/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto dalla sig.ra Rosina Famà (Avv. Pietro Giorgianni), contro il Comune di Venetico, e nei confronti del sig. Angelo Antonino Campanella, avverso il permesso di costruire n. 03/2025 del 12 febbraio 2025 rilasciato dal Comune di Venetico al sig. Angelo Antonino Campanella.

Giustizia amministrativa202600080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il permesso di costruire n. 03/2025 del 12 febbraio 2025, relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale con negozio

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Venetico per la realizzazione, sul confine con il proprio immobile, di un edificio residenziale con negozio, articolato in quattro elevazioni fuori terra e un semicantinato. Sono stati dedotti: la violazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, sul presupposto che l'intervento costituisse nuova costruzione e non ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione; la violazione delle distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e dal d.m. n. 1444/1968; la violazione dell'art. 907 c.c. in materia di distanze dalle vedute; l'illegittima applicazione dell'art. 21 delle Norme di attuazione del regolamento edilizio allegato al P.R.G. comunale, con riconoscimento di un incremento volumetrico del 30%; l'inesatta rappresentazione dello stato dei luoghi e l'omessa previsione di accorgimenti idonei a prevenire danni all'edificio confinante; nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il controinteressato ha eccepito la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione della ricorrente, deducendo anche l'abusività di alcune vedute dell'immobile confinante.

Il parere

Il Collegio ha ritenuto il ricorso tempestivo, individuando nella data del 24 marzo 2025, coincidente con la ricezione della documentazione ottenuta mediante accesso agli atti, il momento della piena conoscenza del permesso di costruire. La pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni non è stata ritenuta sufficiente a far decorrere il termine, né è stata fornita prova certa di una conoscenza anticipata. È stata respinta anche l'eccezione di tardività riferita alla censura sull'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, poiché la verifica della preesistente consistenza dell'edificio demolito richiede l'esame della documentazione progettuale. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione e l'attualità dell'interesse della ricorrente, in ragione della vicinitas e degli specifici pregiudizi prospettati, a prescindere dalle non ancora accertate irregolarità del suo immobile. In sede cautelare, il Collegio ha ravvisato sia il fumus boni iuris, anche alla luce degli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso Comune, sia il periculum in mora, al fine di conservare integra la situazione di fatto. Ha quindi espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di sospensiva, disponendo l'acquisizione, entro quaranta giorni, della documentazione relativa al progetto presentato nel 2015, compreso il nulla osta comunale nel quale sarebbe stata accertata la consistenza e volumetria dell'edificio originario. Il merito del ricorso non è stato definito.

Osservazioni

Tempestività del ricorso

Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro 120 giorni dalla piena conoscenza del permesso di costruire, individuata nella ricezione della documentazione ottenuta mediante accesso agli atti il 24 marzo 2025. La sola pubblicazione del titolo edilizio all'albo comunale non è stata considerata decisiva e non è stata fornita prova certa di una conoscenza anticipata.

Legittimazione e interesse a ricorrere

La ricorrente è legittimata in ragione della vicinitas, derivante dalla confinanza tra il proprio immobile e l'area interessata dall'intervento, nonché dell'interesse concreto collegato agli specifici pregiudizi denunciati. Le eventuali abusività delle vedute dell'immobile della ricorrente, non ancora accertate, non incidono sulle condizioni dell'azione.

Art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001

La questione relativa alla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, anziché come nuova costruzione, non può essere esaminata compiutamente senza acquisire la documentazione del progetto del 2015 e del relativo nulla osta, necessari per verificare la preesistente consistenza dell'edificio demolito.

Distanze legali e quote altimetriche

La relazione comunale ha evidenziato l'assenza di rilievi strumentali adeguati e la necessità di un'indagine topografica per determinare le quote reali dei luoghi e verificare il rispetto delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dal d.m. n. 1444/1968, con particolare riferimento al semicantinato.

Distanze dalle vedute

La censura fondata sull'art. 907 c.c. non è stata definita nel merito. Il Comune ha sostenuto che le vedute della ricorrente sarebbero abusive, ma ha prospettato ulteriori approfondimenti e l'adozione degli eventuali atti conseguenti.

Incremento volumetrico del 30%

La legittimità dell'applicazione dell'art. 21 delle Norme di attuazione del P.R.G., che consente un aumento premiale del 30% della volumetria preesistente in presenza di demolizione e ricostruzione con edifici energeticamente indipendenti, tecniche di bioedilizia e qualità architettonica contemporanea, resta subordinata alla verifica della preesistente consistenza e dei presupposti tecnici dell'intervento.

Difetto di istruttoria e di motivazione

Le carenze istruttorie prospettate dalla ricorrente assumono rilievo cautelare, poiché il Comune ha riconosciuto la necessità di ulteriori verifiche sulle quote altimetriche, sulle distanze, sulla rappresentazione dei luoghi e sulle opere di fondazione.

Istanza cautelare

L'istanza di sospensione è stata accolta in ragione della presenza di elementi di fumus boni iuris e del periculum in mora, ravvisato nell'esigenza di evitare la compromissione della situazione di fatto nelle more della decisione sul merito.

Incombenti istruttori

L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana deve acquisire entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere la documentazione relativa al progetto presentato nel 2015 dal controinteressato, compreso il nulla osta comunale e gli elaborati concernenti la consistenza e la volumetria originarie.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel quale è stato richiesto il parere sull'istanza cautelare.

  • art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001

    Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

    La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione presuppone l'accertabilità della consistenza preesistente dell'edificio; la verifica richiede l'esame della documentazione progettuale.

  • art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica dello stato legittimo e della consistenza dell'edificio preesistente, ma il merito della relativa censura non è stato definito.

  • art. 873 c.c.

    È stato invocato in relazione al rispetto delle distanze tra costruzioni; la verifica concreta è stata ritenuta bisognosa di ulteriori accertamenti altimetrici.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Le distanze minime previste dalla disciplina urbanistica nazionale devono essere verificate con riferimento alle effettive quote e caratteristiche dell'intervento.

  • art. 907 c.c.

    È stato richiamato per la distanza della nuova costruzione dalle vedute, senza che il Collegio abbia definito la relativa censura nella fase cautelare.

  • art. 21 delle Norme di attuazione del regolamento edilizio allegato al P.R.G. del Comune di Venetico

    Nei casi di demolizione e ricostruzione con la realizzazione di edifici energeticamente indipendenti e caratterizzati da tecniche di bioedilizia e di qualità architettonica contemporanea, è consentito in deroga agli indici e parametri di zona un aumento premiale del 30% della volumetria preesistente.

    L'incremento premiale è collegato alla demolizione e ricostruzione, alla preesistente volumetria e alla sussistenza dei requisiti di indipendenza energetica, bioedilizia e qualità architettonica; la loro verifica è rimasta impregiudicata.

  • art. 60 c.p.a.

    Non richiamato espressamente nel testo; null

Massime di principio

  • Nel ricorso contro un titolo edilizio, quando le censure riguardano la concreta portata dell'intervento e la corretta qualificazione urbanistico-edilizia dell'opera, la piena conoscenza può coincidere con la ricezione della documentazione ottenuta mediante accesso agli atti, se non sia provata una conoscenza anticipata e il termine non sia altrimenti individuabile con certezza.
  • La vicinitas derivante dalla confinanza con l'area interessata da un intervento edilizio, accompagnata dalla deduzione di specifici pregiudizi, è sufficiente a fondare la legittimazione e l'interesse a ricorrere; eventuali irregolarità dell'immobile del ricorrente, non ancora accertate, non escludono preliminarmente tali condizioni dell'azione.
  • La verifica della legittimazione e dell'interesse a ricorrere deve essere svolta in via preliminare sulla base della titolarità della situazione giuridica e della lesione prospettata, senza anticipare valutazioni proprie dell'esame di merito.
  • La qualificazione come ristrutturazione edilizia degli interventi di ripristino mediante ricostruzione di edifici demoliti o crollati richiede l'accertamento della preesistente consistenza; tale presupposto non può essere dato per acquisito senza l'esame della documentazione pertinente.
  • In sede cautelare, la presenza di carenze istruttorie riconosciute dalla stessa amministrazione e il rischio di trasformazioni irreversibili dell'area possono integrare, rispettivamente, il fumus boni iuris e il periculum in mora, giustificando la sospensione del titolo edilizio per conservare integra la situazione di fatto.

Impugnazione del permesso di costruire e accoglimento della sospensiva

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla proprietaria di un immobile confinante con l'area interessata dal permesso di costruire n. 03/2025, rilasciato dal Comune di Venetico per la realizzazione di un edificio residenziale con negozio, articolato in quattro elevazioni fuori terra e un semicantinato.

Il parere ha definito esclusivamente la fase cautelare e istruttoria. Il merito delle censure non è stato ancora deciso.

Premesse e intervento edilizio

La ricorrente è proprietaria di un edificio confinante con un'area libera derivante dalla demolizione, nel 2016, di un precedente fabbricato. Il titolare dell'area ha ottenuto il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio residenziale con negozio.

La ricorrente ha contestato il titolo edilizio dopo avere acquisito la pratica tramite accesso agli atti. Il Comune ha depositato una relazione istruttoria, mentre il controinteressato ha eccepito la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione della ricorrente.

Tempestività del ricorso

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile. Il permesso era stato pubblicato sul sito comunale dal 13 al 28 febbraio 2025, ma la piena conoscenza è stata individuata nella data del 24 marzo 2025, quando la ricorrente ha ricevuto la documentazione relativa al titolo a seguito dell'accesso agli atti.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, nell'impugnazione dei titoli edilizi, il termine decorre dall'inizio dei lavori quando si contesta l'an dell'edificazione o la violazione delle distanze; negli altri casi decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e della concreta portata dell'intervento. È comunque ammessa la prova di una diversa conoscenza, anticipata o successiva.

Nel caso concreto non è stata fornita la prova di una conoscenza anticipata. La censura relativa all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001 non è stata considerata tardiva, poiché solo dall'esame degli atti progettuali è possibile verificare la preesistente consistenza dell'edificio demolito.

Legittimazione e interesse della ricorrente

È stata respinta anche l'eccezione di difetto di legittimazione. La ricorrente possiede il requisito della vicinitas, essendo il proprio immobile confinante con l'area dell'intervento, e ha dedotto specifici pregiudizi derivanti dal rilascio del titolo.

Le eventuali irregolarità edilizie relative alle vedute dell'immobile della ricorrente, riferite dal Comune ma non ancora accertate, non escludono le condizioni dell'azione. La verifica preliminare deve limitarsi alla titolarità della situazione giuridica e alla lesione prospettata, senza anticipare l'esame delle questioni di merito.

Censure sostanziali

La ricorrente ha dedotto sei gruppi di motivi:

  • violazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l'intervento fosse una nuova costruzione su area libera e non una ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione;
  • violazione dell'art. 873 c.c. e del d.m. n. 1444/1968 per il mancato rispetto delle distanze dal fabbricato e dal confine, con particolare riferimento al semicantinato;
  • violazione dell'art. 907 c.c. per la distanza dalle vedute;
  • illegittima applicazione dell'art. 21 delle Norme di attuazione del regolamento edilizio allegato al P.R.G., che consente un incremento premiale del 30% della volumetria preesistente per determinati interventi di demolizione e ricostruzione;
  • inesatta rappresentazione dello stato dei luoghi, omessa considerazione dei balconi e mancata previsione di opere idonee a evitare danni o cedimenti dell'edificio confinante;
  • eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

Il Comune ha rappresentato di avere già accertato nel 2015, in occasione di un precedente progetto, la conformazione e la volumetria originarie dell'edificio. Ha tuttavia riconosciuto la necessità di ulteriori verifiche sulle quote altimetriche, sulle distanze e sulle caratteristiche dell'intervento. Ha inoltre precisato che la relazione tecnica energetica dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori e che gli aspetti strutturali potranno essere ulteriormente valutati dal Genio civile.

Valutazione cautelare

Il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, alla luce delle questioni sollevate e delle carenze istruttorie riconosciute dal Comune. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione dei lavori potrebbe modificare irreversibilmente la situazione dei luoghi e compromettere l'utilità di una futura decisione favorevole.

La tutela cautelare è stata quindi accordata per conservare la res adhuc integra nelle more della definizione del ricorso.

Incombenti istruttori e conclusioni

Per l'esame del merito, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana dovrà acquisire, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, la documentazione relativa al progetto presentato dal controinteressato nel 2015, compreso il nulla osta comunale e gli elaborati nei quali sarebbe stata accertata la consistenza e la volumetria originarie del fabbricato.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha pertanto espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di sospensiva e ha rinviato la definizione delle questioni di merito all'esito degli acquisiti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiTutela cautelareRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela cautelareDifetto di istruttoria

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